Sentenza n. 843/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento di rifiuto della denuncia nel R.E.A. pratica m-OMISSIS- - R.E.A. -OMISSIS- – Protocollo -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rifiuto di iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina di un socio amministratore quale preposto alla gestione tecnica per l'attività di meccatronica, del riconoscimento dell'abilitazione professionale e della cessazione integrale del socio deceduto
Esito
Favorevole al resistente (camera di commercio)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui l'Ufficio del Registro delle Imprese ha rifiutato l'iscrizione di un socio amministratore quale preposto alla gestione tecnica per l'attività di meccatronica, ritenendo non sussistenti i requisiti tecnico-professionali previsti dall'art. 7, comma 2, lett. a), l. n. 122/1992. Il provvedimento aveva inoltre annotato d'ufficio il decesso del precedente preposto e la conseguente cessazione dell'attività di meccatronica, aveva negato l'abilitazione professionale di meccatronico del socio e aveva subordinato la cessazione integrale del socio deceduto alla modifica dei patti sociali. La ricorrente ha dedotto, in sintesi: l'erroneità della valutazione circa l'assenza dei requisiti professionali, sostenendo che i soci di una società in nome collettivo artigiana siano immedesimati nell'impresa e possano assumere il ruolo di responsabile tecnico; il possesso, da parte del socio interessato, dell'esperienza professionale e della formazione richiesta; l'irrilevanza dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, avente secondo la società funzione di pubblicità-notizia o efficacia dichiarativa; l'illegittimo esercizio, da parte dell'Ufficio, di un controllo sostanziale anziché meramente formale, in violazione dell'art. 2189, comma 2, c.c.; la violazione dei termini di conclusione del procedimento ex art. 2 l. n. 241/1990, poiché il provvedimento era stato adottato oltre il termine di trenta giorni prospettato dalla ricorrente e comunque a distanza di diversi mesi dalle denunce e memorie presentate.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare della Camera di Commercio e ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare le censure relative ai requisiti professionali, all'estensione del controllo dell'Ufficio e alla durata del procedimento. Il giudice ha ritenuto che l'iscrizione o il rifiuto di iscrizione nel Registro delle Imprese costituiscano esito di un'attività meramente accertativa e vincolata: l'Ufficio deve verificare l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e, in loro assenza, rifiutare l'iscrizione, senza esercizio di potere autoritativo o discrezionale. In presenza dei requisiti sussiste una posizione di diritto soggettivo dell'impresa all'iscrizione. Il sistema degli artt. 2189 e 2192 c.c. attribuisce espressamente al giudice ordinario, nella sua qualità di giudice del Registro delle Imprese e poi al tribunale competente, la cognizione dei rimedi contro il rifiuto di iscrizione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a., ferme le eventuali decadenze maturate. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, lett. a), l. n. 122/1992
La disposizione è stata indicata quale fonte dei requisiti tecnico-professionali per la nomina del preposto alla gestione tecnica dell'attività di meccatronica; il TAR non ne ha esaminato nel merito l'applicazione per difetto di giurisdizione.
art. 2189 c.c.
Il rifiuto dell'iscrizione nel Registro deve essere comunicato con raccomandata al richiedente; questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto.
Il sistema attribuisce al giudice ordinario la cognizione delle controversie sull'iscrizione e sul rifiuto di iscrizione nel Registro delle Imprese; il termine di otto giorni è rilevante per il ricorso al giudice del Registro.
art. 2192 c.c.
Prevede il ricorso al tribunale competente contro il decreto del giudice del Registro, confermando la scelta legislativa di affidare al giudice ordinario i rimedi contro la mancata iscrizione.
art. 2300 c.c.
Richiamato nel provvedimento impugnato in relazione alla necessità di modificare preventivamente i patti sociali per la cessazione integrale del socio deceduto; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 2 l. n. 241/1990
Invocato dalla ricorrente per dedurre la violazione del termine di conclusione del procedimento; la censura non è stata esaminata per difetto di giurisdizione.
art. 8, comma 5, l. n. 580/1993
Invocato dalla ricorrente per sostenere la funzione di pubblicità-notizia dell'iscrizione nel Registro delle Imprese; il TAR non ha deciso tale questione.
art. 2189, comma 2, c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la limitazione del controllo dell'Ufficio al profilo formale; il TAR ha qualificato complessivamente l'attività dell'Ufficio come accertativa e vincolata, senza esaminare nel merito l'estensione concreta del controllo.
art. 11 c.p.a.
Consente la prosecuzione o riproposizione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione, nelle forme e nei termini di rito, ferme le eventuali decadenze maturate.
Massime di principio
- Le controversie concernenti l'iscrizione, la mancata iscrizione o il rifiuto di iscrizione di un'impresa nel Registro delle Imprese appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché l'attività dell'Ufficio camerale consiste in un accertamento vincolato dell'esistenza dei requisiti legali e non nell'esercizio di un potere autoritativo o discrezionale.
- Quando la normativa riconduce l'iscrizione nel Registro delle Imprese alla verifica dell'esistenza di requisiti predeterminati, l'impresa vanta, in presenza dei presupposti, un diritto soggettivo all'iscrizione e non un interesse legittimo.
- Il sistema degli artt. 2189 e 2192 c.c. individua nel giudice del Registro e successivamente nel tribunale competente i rimedi giudiziali contro il rifiuto di iscrizione nel Registro delle Imprese; la controversia non rientra, in assenza di una specifica ipotesi di giurisdizione esclusiva, nella giurisdizione amministrativa.
- La dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo consente la riproposizione del giudizio davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a., ma non impedisce il maturare delle eventuali decadenze previste per l'esperimento del rimedio.
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