Cassazione Civile, Ordinanza n. 19467/2022 del 16/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva ricevuto incarico di promuovere un giudizio contro una banca per far valere la nullità di una clausola di mutuo che prevedeva interessi ritenuti usurari. La causa si era conclusa con il rigetto della domanda. Il difensore aveva quindi chiesto al cliente il pagamento del compenso professionale, quantificato in euro 19.595,18. Il cliente si era opposto sostenendo di non dovere nulla e aveva anche proposto domanda riconvenzionale di responsabilità professionale del legale per l'esito sfavorevole del giudizio. Il Tribunale aveva respinto la riconvenzionale ma aveva liquidato solo euro 1.999,00, applicando i minimi tabellari e negando i compensi per la fase istruttoria e decisoria. Con il ricorso per cassazione il difensore deduceva: 1) violazione della normativa sui parametri forensi, per non avere riconosciuto alcun compenso per la fase istruttoria e per la fase decisoria, nonostante il deposito documentale, la richiesta di c.t.u. contabile e la definizione del giudizio con sentenza; 2) violazione dell'art. 1188 c.c., assumendo che la parcella non contestata provasse le attività svolte e imponesse l'accoglimento integrale della domanda; 3) violazione dell'art. 1175 c.c., per non avere considerato la scorrettezza del cliente che non aveva contestato tempestivamente la parcella secondo i valori indicati.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo nei limiti indicati in motivazione, ritenendo erronea l'esclusione totale del compenso per la fase istruttoria e per la fase decisoria. Ha affermato che il deposito di documenti e la richiesta di c.t.u. rientrano tra le attività istruttorie ai sensi del D.M. 55/2014 e che, nel rito sommario di cognizione, la fase decisoria è sicuramente presente; poiché il difensore aveva patrocinato fino alla conclusione del processo, non poteva essergli negato il relativo compenso. Ha invece ritenuto non censurabile la liquidazione effettuata dal giudice di merito quanto alla misura, poiché contenuta nei minimi tabellari e quindi non bisognosa di specifica motivazione. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. L'ordinanza è stata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale di Velletri, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 380 bis c.p.c.
richiamato come base per la definizione accelerata del ricorso in camera di consiglio
art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
indicato quale parametro per la trattazione camerale
art. 4, comma quinto, lettera d), D.M. 55/2014
la fase istruttoria comprende anche il deposito documentale, le semplici richieste di prova e le istanze rivolte al giudice, incluse quelle per disporre la c.t.u., con elencazione non tassativa
artt. 1, 2, 4, 19 e 20 D.M. 55/2014
richiamati dal ricorrente a sostegno della necessità di riconoscere i compensi parametrati per le singole fasi e dei limiti alla riduzione sotto i minimi tabellari
art. 2333 c.c.
richiamato nel motivo, ma dal testo non emerge una specifica interpretazione della Corte
art. 13-bis L. 247/2012
richiamato nel motivo, ma dal testo non emerge una specifica interpretazione della Corte
art. 1188 c.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi probatoria della parcella non contestata, ma la Corte non accoglie la censura e non ne sviluppa una autonoma ratio decisoria
art. 1175 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione ai doveri di correttezza del cliente, ma il motivo è assorbito
D.M. 55/2014
la liquidazione del compenso professionale è discrezionale del giudice di merito; se contenuta nei minimi o nei massimi non richiede specifica motivazione
Massime di principio
- Nella liquidazione dei compensi professionali, la fase istruttoria deve essere interpretata in senso non restrittivo: vi rientrano anche il deposito di documenti, le richieste di prova e le istanze istruttorie, comprese quelle volte a ottenere una consulenza tecnica d'ufficio.
- Nel rito sommario di cognizione la fase decisoria è certamente configurabile; pertanto, se il difensore ha assistito la parte fino alla conclusione del giudizio, il relativo compenso non può essere escluso in via automatica.
- La liquidazione giudiziale del compenso forense è attività discrezionale del giudice di merito e, se effettuata entro i valori minimi o massimi dei parametri, non richiede una motivazione specifica.
- L'eventuale contestazione della parcella o le deduzioni sulla scorrettezza del cliente non assumono rilievo decisivo quando il giudice debba comunque procedere a una nuova liquidazione conforme ai parametri di legge.
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