Sentenza n. 16070/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale civile di Velletri, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021-2023/2024, per complessivi € 2.000, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale civile di Velletri n. 1142/2025, pubblicata il 9 settembre 2025 e passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e ordinato al Ministero di attivarla accreditando € 2.000, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei diritti al soddisfo. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione. La sentenza era stata notificata nelle forme di legge ed era decorso il termine di 120 giorni previsto per l’adempimento.
La decisione
Il ricorso per ottemperanza è accolto. Il TAR ha rilevato che il titolo è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato e che il termine di 120 giorni è decorso; il Ministero, costituitosi con memoria di pura forma, non ha fornito chiarimenti né indicazioni sull’esecuzione. In applicazione dei principi sull’onere della prova tra debitore e creditore, il TAR ha ritenuto fondata la pretesa e ha precisato che i presupposti del diritto già riconosciuto non sono sindacabili in sede di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa richiesta della ricorrente. Non ha disposto allo stato la penalità di mora, riservandola a un’eventuale successiva istanza in caso di perdurante inottemperanza. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all’OIV del Ministero per quanto di rispettiva competenza. Il Ministero è stato condannato a pagare € 800 di spese, oltre accessori se dovuti, con distrazione ai procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e dei poteri esercitati dal TAR per ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare il commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme prescritte dalla legge all’amministrazione resistente, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.
Il decorso del termine di 120 giorni dall’adempimento richiesto, insieme alla notificazione del titolo passato in giudicato, consente di procedere in ottemperanza contro l’amministrazione inadempiente.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Dalla sentenza in questione si ricava, dunque, il diritto di parte ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta, i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato, sicché il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla citata decisione.
In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto alla Carta del docente già accertato dal giudicato; l’amministrazione deve dare esecuzione alla pretesa riconosciuta.
Massime di principio
- Per agire in ottemperanza contro un’amministrazione occorre che il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato nelle forme prescritte e sia decorso il termine legale di 120 giorni previsto per l’adempimento.
- In sede di ottemperanza i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato non sono nuovamente sindacabili: l’amministrazione è tenuta a eseguire il titolo nei termini e secondo il contenuto da esso stabiliti.
- Quando l’amministrazione, a fronte dell’allegazione dell’inadempimento, non fornisce chiarimenti o elementi sull’avvenuta esecuzione, la pretesa del creditore può essere accolta alla luce dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
- In caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendo il termine per l’intervento sostitutivo e subordinandolo, nel caso concreto, alla richiesta della parte interessata.
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