Cassazione Penale, Sentenza n. 5551/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputata ha impugnato la decisione della Corte d'appello che aveva subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento, a favore della parte civile, della provvisionale pari a euro 552.000. Ha censurato la legittimazione della parte civile a proporre impugnazione su tale punto e ha richiamato l'orientamento secondo cui l'art. 165 c.p. riguarda le 'conseguenze dannose' di natura penale (danno criminale) e non il danno civilistico patrimoniale liquidato in favore della parte civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla statuizione che subordinava la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, eliminando quella condizione illegittima. La decisione di merito nella restante parte (conferma di responsabilità per appropriazione indebita e riciclaggio) non è stata annullata; la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile è stata respinta per soccombenza.
Norme richiamate
art. 165 cod. pen.
Le disposizioni consentono di subordinare la sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ma tali 'conseguenze' devono intendersi come danno criminale (lesione o messa in pericolo del bene giuridico), non come danno civilistico patrimoniale liquidato alla parte civile
art. 30 d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915
Richiamato unitamente all'art. 165 c.p. in ordine alla possibilità di subordinare la sospensione condizionale alla eliminazione delle conseguenze del reato; interpretato nel senso che non riguarda il risarcimento civilistico patrimoniale
art. 576 cod. proc. pen.
Regola l'impugnazione della parte civile; la Corte afferma che la parte civile non è legittimata a impugnare siccome il capo che subordina la sospensione al pagamento non concerne l'azione civile ma obblighi imposti al condannato in ordine alle conseguenze dannose del reato
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al divieto di reformatio in peius: è illegittima una statuizione adottata d'ufficio dal giudice di appello che peggiori la posizione dell'imputato (ad es. subordinare un beneficio già concesso) in assenza di impugnazione della pubblica accusa
art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, nelle ipotesi previste, di provvedere direttamente annullando o eliminando la statuizione illegittima senza rinvio; applicata per rimuovere la condizione illegittima senza rimandare al giudice di appello
Massime di principio
- La subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di somme destinate a risarcimento civilistico patrimoniale non rientra nella nozione di 'eliminazione delle conseguenze dannose' ex art. 165 c.p.; pertanto tale condizione è illegittima se intesa come strumento per assicurare il pagamento del danno civilistico
- La parte civile non ha legittimazione ad impugnare (ex art. 576 c.p.p.) il capo di sentenza che non abbia subordinato la concessione del beneficio (sospensione condizionale) al pagamento del risarcimento, perché si tratta di obblighi relativi all'eliminazione delle conseguenze del reato e non di statuizioni riguardanti l'azione civile
- Il giudice d'appello non può peggiorare la posizione dell'imputato (reformatio in peius) subordinando un beneficio già concesso senza che la pubblica accusa abbia proposto impugnazione sul punto
- Se la Corte di Cassazione ritiene illegittima una condizione imposta in sentenza, può annullarla ed eliminarla senza rinvio quando sia possibile provvedere direttamente (art. 620 lett. l)
- In casi analoghi occorre distinguere sempre tra misure dirette ad eliminare conseguenze di natura penale (legittime ai fini dell'art. 165 c.p.) e misure dirette a soddisfare pretese patrimoniali civilistiche (da trattare nell'ambito dell'azione civile separata o dell'esecuzione)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5396/2023 del 08/02/2023
- Sentenza penale · 8 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5397/2023 del 08/02/2023
- Sentenza penale · 8 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5398/2023 del 08/02/2023
- Sentenza penale · 8 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5401/2023 del 08/02/2023
- Sentenza penale · 8 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5403/2023 del 08/02/2023
- Sentenza penale · 8 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5405/2023 del 08/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →