Sentenza n. 3940/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 14394/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro la rideterminazione di un contributo emergenziale per lo spettacolo e ordinato una nuova quantificazione senza applicare ulteriori limitazioni e utilizzando le risorse residue del fondo
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la rideterminazione di un contributo previsto per gli operatori dello spettacolo a ristoro delle perdite di fatturato subite durante l'emergenza Covid-19. Alla società erano stati inizialmente riconosciuti euro 21.760,50, in applicazione del decreto ministeriale 3 marzo 2021, successivamente modificato, che prevedeva un tetto massimo collegato al contributo già percepito in base al decreto ministeriale 10 agosto 2020. Il TAR Lazio, con precedente sentenza confermata dal Consiglio di Stato, aveva annullato la clausola del tetto massimo. In esecuzione di tale giudicato, il Ministero aveva ricalcolato il contributo dapprima in euro 85.687,10 e poi definitivamente in euro 102.183,36, applicando una percentuale proporzionale del 7,26% alle perdite di tutti i beneficiari ammessi. La società aveva impugnato tale rideterminazione sostenendo che il Ministero avrebbe dovuto applicare esclusivamente i criteri della lex specialis, utilizzare integralmente il residuo del fondo e riconoscerle una percentuale del 9,954%, corrispondente a quella attribuita ai soggetti non sottoposti al tetto massimo. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo illegittimo il criterio di ricalcolo complessivo, ma aveva escluso di poter determinare direttamente la percentuale del 9,954%. Il Ministero ha appellato la sentenza deducendo l'erronea interpretazione dell'effetto conformativo del precedente giudicato: l'eliminazione del tetto avrebbe dovuto operare nel ricalcolo per tutti i beneficiari, senza attribuire alla società il residuo derivante dall'applicazione definitiva del tetto ad altri partecipanti. La società ha proposto appello incidentale per ottenere il riconoscimento della percentuale del 9,954%. È stata inoltre contestata l'assenza di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri beneficiari.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio, poiché il giudizio riguardava soltanto la quantificazione spettante alla società in esecuzione del precedente giudicato e la decisione non avrebbe arrecato un pregiudizio diretto e immediato agli altri beneficiari, i cui provvedimenti di assegnazione erano ormai consolidati. Nel merito, ha accolto l'appello principale e riformato la sentenza del TAR. Il precedente giudicato aveva eliminato la clausola illegittima del tetto massimo, ma tale eliminazione non consentiva alla società di conseguire un vantaggio ulteriore rispetto a quello che avrebbe ottenuto se la clausola non fosse mai esistita. Il ricalcolo doveva quindi considerare tutti i beneficiari ammessi e distribuire le risorse in via proporzionale rispetto alle perdite effettivamente dichiarate, senza riconoscere alla società diritti sul residuo derivante dall'applicazione del tetto ad altri soggetti. La società non poteva, da un lato, invocare la disapplicazione del tetto a proprio favore e, dall'altro, beneficiare dell'applicazione definitiva del medesimo tetto a danno di altri partecipanti. Per effetto dell'accoglimento dell'appello principale, il ricorso di primo grado è stato respinto. L'appello incidentale della società è stato respinto, essendo logicamente precluso l'esame della pretesa relativa alla maggiore quantificazione, esclusa nell'an. La società è stata condannata a rifondere al Ministero le spese del doppio grado, liquidate in euro 4.000, oltre accessori di legge ove dovuti; nulla spese per le parti non costituite.
Norme richiamate
art. 183, comma 2, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77
Base legislativa del fondo destinato al ristoro delle perdite subite dagli operatori del settore dello spettacolo durante l'emergenza epidemiologica.
d.m. 10 agosto 2020
Disciplina del precedente contributo rilevante per il calcolo e per la clausola del tetto massimo successivamente annullata.
d.m. 3 marzo 2021, rep. n. 107, come modificato dal d.m. 16 marzo 2021, rep. n. 125
l’importo del contributo riconosciuto […] non può comunque superare l’importo massimo del contributo riconosciuto ai sensi dell’articolo 2, comma 5, lettera a), del decreto ministeriale 10 agosto 2020
Prevedeva il tetto massimo applicato agli operatori che avevano già percepito il precedente contributo; la clausola è stata dichiarata illegittima dal precedente giudicato.
decreto direttoriale 13 aprile 2021, art. 6
Prevede i criteri di riparto richiamati nella controversia; il ricalcolo deve comunque condurre a una distribuzione proporzionale delle risorse tra tutti i beneficiari ammessi, in rapporto alle perdite effettive.
Massime di principio
- L'annullamento giudiziale di una clausola illegittima non può attribuire al ricorrente un'utilità maggiore di quella che avrebbe conseguito se la clausola non fosse mai stata prevista o applicata.
- In sede di riedizione del potere conseguente all'annullamento di un limite illegittimo applicato nella distribuzione di risorse pubbliche, l'amministrazione deve ricostruire la posizione del beneficiario secondo il corretto criterio sostanziale di riparto, senza consentirgli di beneficiare anche degli effetti ormai consolidati dell'applicazione del limite nei confronti di altri soggetti.
- Il beneficiario non può pretendere, contemporaneamente, la disapplicazione a proprio favore di un tetto illegittimo e l'utilizzazione del residuo finanziario derivante dall'applicazione definitiva dello stesso tetto ad altri beneficiari, poiché ciò determinerebbe una posizione migliore rispetto a quella conseguibile in assenza dell'illegittimità.
- Non sussiste litisconsorzio necessario nei confronti degli altri beneficiari di un fondo quando il giudizio riguarda esclusivamente la quantificazione spettante al ricorrente in esecuzione di un precedente giudicato e la decisione non incide direttamente e immediatamente sui provvedimenti di assegnazione ormai consolidati degli altri soggetti.
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