Sentenza n. 73/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -della Determinazione Dirigenziale n. 1452 del 25.06.2025, comunicata alla ricorrente tramite pubblicazione sulla piattaforma Traspare in data 25.06.2025, con cui è stato aggiudicato l'appalto integrato per la progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori dell'intervento "RIQUALIFICAZIONE URBANA AREADI POZZO DOLCE E P.ZZA S.ANTONIO-PIAZZA S.ANTONIO EAREAPOZZODOLCE- RECUPERO DELL'AREA DEGRADATA E DELLE RISPETTIVE PERTINENZE (PNRR -Missione5 -Componente2 -Investimento 2.1"Rigenerazione Urbana") CUP:G31B21003250005 - CIG: B72DC9F7A6" in favore della ditta "COGECO 2025 S.r.l." P.IVA:17931631000, con sede in Via Tomacelli n. 132, Roma (RM),186; -della proposta di aggiudicazione in favore della COGECO 2025 s.r.l.- e della graduatoria di gara risultante nei verbali di gara all'esito dell'esame delle offerte; -di tutti gli atti antecedenti, consequenziali e, comunque, connessi, ivi inclusi, per quanto di ragione e di interesse: i verbali di gara n. 1 del 24.06.2025 e n. 2 del 25.06.2025, nelle parti in cui non è stato rilevato che la COGECO 2025 s.r.l. non risulta correttamente qualificata per insufficienza dei requisiti dei progettisti, nelle parti in cui non è stato rilevato che la stessa ha proposto una soluzione progettuale irrealizzabile e nella parte in cui sono stati indebitamente attribuiti all'offerta della COGECO i punteggi per il merito tecnico, nonché dichiarata provvisoriamente aggiudicataria; - delle schede di valutazione allegate ai verbali di gara; - della Lettera di invito/disciplinare di gara nella parte in cui sono indicati i criteri di valutazione delle offerte tecniche, con particolare riferimento ai criteri A.3 e B.3 Nonché per la declaratoria - di inefficacia/invalidità del contratto medio tempore stipulato in violazione del periodo di stand still, tra il Comune resistente e la controinteressata COGECO 2025 s.r.l.; - del diritto della ricorrente all'aggiudicazione della gara di appalto oggetto di giudizio; Per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Società ricorrente per effetto degli atti impugnati, in forma specifica, con esplicita richiesta di subentro nell'esecuzione del contratto, o, in via subordinata per equivalente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Scarnata Costruzioni s.r.l. il 3.11.2025 : Per l’annullamento - alla Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Termoli n. 224 del 14 ottobre 2025, con cui il Comune ha deliberato di “… 2. di prendere atto della proposta progettuale dell’intervento denominato: “riqualificazione urbana area di pozzo dolce e P.zza S. Antonio - Piazza S. Antonio e Area Pozzo dolce-recupero dell’area degradata e delle rispettive pertinenze CUP: G31B21003250005 PNRR – missione 5 – componente 2 – investimento 2.1 “rigenerazione urbana”, così come modificata in recepimento delle indicazioni fornite dalla soprintendenza e dall’amministrazione comunale ed acclarata al prot. n. 59164/2025; - 3. di ritenere sussistenti le ragioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza connesse alle misure urgenti per la messa in sicurezza delle aree di Pozzo Dolce; - 4. di demandare al settore lavori pubblici ogni adempimento utile per l’attuazione dell’intervento anticipando, nelle more della definizione ed approvazione del progetto, le opere di bonifica e messa in sicurezza dell’area di pozzo dolce”; - di tutti gli atti alla stessa presupposti, conseguenti e connessi ivi inclusi i documenti tecnici allegati alla deliberazione impugnata; la D.D. n. 2079/2025; il processo verbale di consegna anticipata dei lavori del 15.10.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di un appalto integrato per progettazione ed esecuzione di lavori di riqualificazione urbana, nonché gli atti di gara, il contratto stipulato e, con motivi aggiunti, gli atti comunali relativi allo sviluppo progettuale e alla consegna anticipata dei lavori
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato l'aggiudicazione deducendo: 1) violazione degli artt. 44, comma 3, e 100 del d.lgs. 36/2023 e della lex specialis, perché l'aggiudicataria avrebbe indicato soltanto tre progettisti invece dei cinque richiesti; 2) genericità dei subcriteri A.3 e B.2 dell'offerta tecnica, difetto di motivazione e manifesta illogicità nell'attribuzione dei punteggi; 3) illegittima attribuzione di sei punti per le certificazioni ISO 14001, ISO 45001 e UNI/PdR 125:2022, poiché l'aggiudicataria, secondo la ricorrente, non avrebbe avuto struttura e dipendenti idonei; 4) difetto di istruttoria e travisamento, desunti anche dal tempo ridotto impiegato dalla commissione e dalla pretesa incoerenza dei punteggi; 5) violazione dello stand still, poiché il contratto sarebbe stato stipulato cinque giorni dopo l'aggiudicazione. Sono state inoltre chieste la declaratoria di inefficacia del contratto, l'aggiudicazione o il subentro e, in subordine, il risarcimento per equivalente. Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta comunale n. 224/2025, la determinazione n. 2079/2025 e il verbale di consegna anticipata, sostenendo che il Comune avrebbe consentito una modifica sostanziale dell'offerta progettuale dell'aggiudicataria, in violazione del principio di immodificabilità dell'offerta, e avrebbe disposto opere urgenti di bonifica e messa in sicurezza in assenza dei relativi presupposti, con sviamento di potere.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente estromesso dal giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, non essendo titolari degli interventi PNRR controversi; ha invece mantenuto nel processo il Ministero dell'Interno. Nel merito ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Il primo motivo è stato respinto perché l'aggiudicataria aveva effettivamente indicato cinque progettisti negli atti allegati alla domanda; la lex specialis richiedeva il numero minimo dei professionisti ma non collegava la sanzione espulsiva alla loro indicazione in uno specifico documento, sicché operava anche il principio di tassatività delle cause di esclusione. Il motivo sulla genericità dei subcriteri A.3 e B.2 è stato dichiarato inammissibile quanto ad A.3 per carenza di interesse, poiché la ricorrente aveva ottenuto il punteggio massimo, e comunque infondato: i criteri erano pertinenti, sufficientemente determinati e idonei a delimitare la discrezionalità della commissione. Le contestazioni sui punteggi sono state ritenute dirette a ottenere un sindacato sostitutivo sulle valutazioni tecnico-discrezionali, non essendo stati dimostrati errori manifesti, arbitrarietà, illogicità o travisamenti. La censura sulle certificazioni è stata respinta perché il disciplinare prevedeva l'attribuzione automatica dei punti sulla base del mero possesso documentato delle certificazioni rilasciate da organismi accreditati; la commissione non doveva svolgere ulteriori verifiche sostanziali sulle modalità di rilascio, e comunque la controinteressata aveva prodotto documentazione sui dipendenti. È stata respinta anche la doglianza relativa alla brevità dei tempi di valutazione, non essendo tale circostanza, da sola, indice di illegittimità o deficit istruttorio. La violazione dello stand still è stata esclusa perché l'art. 55 del d.lgs. 36/2023 rende inapplicabili i termini dilatori dell'art. 18, commi 3 e 4, agli affidamenti sotto soglia; il rinvio contenuto nella lex specialis non poteva creare un autovincolo contrario alla disciplina legislativa. I motivi aggiunti sono stati respinti perché gli atti successivi all'aggiudicazione si collocavano nella fase di sviluppo del progetto dal PFTE alla progettazione definitiva/esecutiva e recepivano prescrizioni generali della Conferenza di servizi e della Soprintendenza, senza modificare la scelta del contraente. Le modifiche costituivano quindi sviluppo progettuale fisiologico e non alterazione dell'offerta in gara. La censura sull'incompatibilità delle integrazioni con il PFTE è stata dichiarata inammissibile, perché avrebbe dovuto investire specificamente l'atto conclusivo della Conferenza di servizi e coinvolgere la Soprintendenza, oppure avrebbe richiesto l'annullamento dell'intera procedura, domanda non proposta. È stata ritenuta infondata anche la censura sulle opere urgenti di bonifica e messa in sicurezza, in quanto la delibera indicava specifiche ragioni di necessità e urgenza. Sono state respinte anche le domande di inefficacia del contratto, aggiudicazione, subentro, risarcimento e le richieste istruttorie. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 50, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023
Disciplina la procedura negoziata senza bando utilizzata per l'affidamento controverso.
art. 100 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione ai requisiti e alla composizione del gruppo di progettazione; il motivo è stato respinto perché l'aggiudicataria aveva indicato cinque progettisti.
art. 108, commi 1, 4, 7 e 8, d.lgs. 36/2023
“l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, di impatto economico, sociale e ambientale, connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici”.
I criteri di valutazione devono essere oggettivi, pertinenti all'oggetto dell'appalto e sufficientemente determinati, senza imporre una predeterminazione tale da annullare la funzione delle proposte migliorative.
art. 18, comma 3, d.lgs. 36/2023
Prevede i termini dilatori per la stipula del contratto, ma la loro applicazione è esclusa, per gli affidamenti sotto soglia, dall'art. 55.
art. 55, comma 2, d.lgs. 36/2023
“I termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”.
Esclude ex lege lo stand still negli affidamenti sotto soglia; una clausola della lex specialis che rinvii alla disciplina codicistica non può introdurre un autovincolo incompatibile con tale esclusione.
art. 41, commi 1, 6 e 8, d.lgs. 36/2023
Distingue il PFTE dalla successiva progettazione esecutiva: il primo delimita il perimetro dell'intervento e la seconda ne completa la definizione ai fini della cantierabilità.
art. 22, comma 4, Allegato I.7, d.lgs. 36/2023
“il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare”.
La progettazione esecutiva comporta fisiologici approfondimenti e definizioni ulteriori rispetto al PFTE posto a base di gara.
art. 44, commi 2 e 3, d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione all'appalto integrato e alla progressione dei livelli progettuali; non è stato ritenuto violato dagli atti successivi all'aggiudicazione.
art. 17, comma 4, d.lgs. 36/2023
Richiamato nei motivi aggiunti in relazione alla fase successiva all'aggiudicazione, senza che il giudice ne abbia ravvisato la violazione.
art. 3 l. 241/1990
Le censure di difetto di motivazione sono state respinte: la delibera sulle opere di messa in sicurezza esponeva specifiche ragioni di necessità e urgenza.
art. 65 c.p.a.
La richiesta istruttoria della ricorrente è stata respinta in quanto il ricorso e i motivi aggiunti erano infondati e non emergevano esigenze istruttorie decisive.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per le memorie depositate dalle parti nel giudizio.
Massime di principio
- Nelle gare per appalto integrato poste a base di PFTE, il principio di intangibilità dell'offerta opera nella fase competitiva, mentre il successivo sviluppo della progettazione definitiva o esecutiva può comportare approfondimenti e modifiche tecniche necessarie a recepire prescrizioni delle amministrazioni e degli enti di tutela, purché non alteri la scelta del contraente né i caratteri essenziali dell'intervento affidato.
- I criteri e subcriteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono sufficientemente determinati quando individuano l'oggetto della valutazione e i principali elementi qualitativi da considerare; per le proposte migliorative non è necessario descrivere preventivamente ogni soluzione tecnica, poiché una specificazione eccessiva potrebbe vanificare la funzione concorrenziale della miglioria.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione di gara è limitato alla verifica di errori manifesti, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti e non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella della commissione sulla comparazione delle offerte.
- Quando la lex specialis attribuisce un punteggio premiale al possesso di certificazioni rilasciate da organismi accreditati, la commissione può limitarsi a verificare il possesso documentato delle certificazioni, senza svolgere ulteriori valutazioni sulla validità sostanziale o sulle modalità del loro rilascio, salvo che tali verifiche siano imposte dalla legge o dalla disciplina di gara.
- La brevità del tempo impiegato dalla commissione per esaminare le offerte non costituisce, di per sé, indice di illegittimità o di difetto di istruttoria, in assenza di specifici elementi che dimostrino un errore o una carenza nell'attività valutativa.
- Negli affidamenti di contratti sotto soglia i termini dilatori per la stipula previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, del d.lgs. 36/2023 non si applicano; il rinvio della lex specialis alla disciplina codicistica non può essere interpretato come autovincolo dell'amministrazione contrario all'espressa esclusione stabilita dall'art. 55.
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