Cassazione Penale, Sentenza n. 19260/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame avverso la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per ipotesi di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e reati-fine collegati. Il ricorrente ha dedotto: (1) omissione, da parte del Tribunale del riesame, di valutazione di una memoria difensiva depositata; (2) travisamento e sovra-valutazione di elementi indiziari e uso di elementi inferenziali privi di riscontri; (3) errata qualificazione di alcune condotte nonostante la possibile applicazione dell'art. 73, comma 5, dPR 309/1990 (lieve entità); (4) mancata considerazione delle argomentazioni contro le esigenze cautelari come il pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perche' l'omessa considerazione di una memoria difensiva non invalida di per sè il provvedimento, salvo che sia dimostrabile che ciò abbia prodotto un vizio della motivazione; il Tribunale non aveva subito travisato i fatti nell'attribuzione delle intercettazioni, essendo legittima in fase cautelare la valutazione fondata sull'intestazione dell'utenza telefonica e sul quadro indiziario complessivo; la contestazione della possibile applicazione dell'art. 73, comma 5, dPR 309/1990 e' infondata perché la qualificazione come lieve entità non puo' basarsi solo su criteri quantitativi ma richiede valutazione complessiva degli indici; il presunto travisamento della prova circa la partecipazione all'associazione non e' dimostrato (non era necessario provare contatti diretti con un altro indagato, dato il quadro indiziario). Ricorso rigettato; il ricorrente e' condannato al pagamento delle spese processuali; disposti adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 606, lett. c) cod. proc. pen.
Riferimento ai motivi di impugnazione in cassazione; la Corte segnala che la censura riferita all'omessa valutazione della memoria difensiva è rilevante solo se incide sulla motivazione del provvedimento impugnato
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai rimedi contro i provvedimenti cautelari; utilizzata nel quadro della valutazione dei motivi di impugnazione
art. 309, comma 6, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla disciplina delle misure cautelari personali; la Corte ne considera l'ambito nella valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari
art. 74 dPR n. 309/1990
Norma che punisce l'associazione per delinquere in materia di stupefacenti; la Corte conferma che, in fase cautelare, la partecipazione all'associazione può essere ritenuta fondata su un quadro indiziario complessivo anche in assenza di contatti diretti specifici
art. 73, comma 5, dPR n. 309/1990
La qualificazione del fatto come di lieve entità non può basarsi solo su dati quantitativi (es. tabelle statistiche); occorre valutare complessivamente tutti gli indici previsti dalla norma, per cui la sola quantità di stupefacente non è decisiva
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione della Corte
Massime di principio
- Il deposito di memorie difensive è rilevante, ma la loro omissione nella motivazione del provvedimento non determina automaticamente l'annullamento: bisogna dimostrare che l'omissione abbia prodotto un vizio motivazionale concreto e specifico.
- In sede cautelare l'attribuzione di conversazioni intercettate a un indagato può essere ritenuta plausibile anche sulla base dell'intestazione dell'utenza e del quadro indiziario complessivo; non è richiesta la prova piena, ma indizi gravi e concreti.
- La qualificazione della condotta come 'lieve entità' ai sensi dell'art. 73, comma 5, dPR 309/1990 richiede una valutazione globale degli indici previsti dalla norma e non può fondarsi unicamente su confronti quantitativi o su statistiche di sentenze precedenti.
- Le censure di travisamento della prova in cassazione devono dimostrare errori logici e manifeste incongruenze nel percorso argomentativo del giudice di merito; semplici smentite delle inferenze indiziarie non sono sufficienti.
- Per impugnazioni cautelari è strategico formulare, già in primo grado e nel riesame, osservazioni concrete che possano dimostrare come specifici elementi difensivi avrebbero inciso sulla motivazione, così da rendere l'omessa considerazione della difesa rilevante in sede di cassazione.
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