Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18673/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionisti)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui veniva richiesto il pagamento di compensi per attività di consulenza e contabilità fiscale asseritamente svolta in favore della ricorrente. In primo grado l'opposizione al decreto era stata accolta per difetto di prova del credito, ma in appello il Tribunale ha riformato la decisione, ritenendo provati il conferimento dell'incarico professionale e l'esecuzione della prestazione. In cassazione la ricorrente ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e nullità della sentenza di appello per omessa notifica dell'atto di citazione in appello: sosteneva di non aver avuto conoscenza del gravame, di non aver ricevuto correttamente la notificazione né personalmente né presso il difensore domiciliatario, e di essere così rimasta contumace involontaria in appello, con conseguente lesione del contraddittorio e del diritto di difesa. Ha inoltre affermato che solo con la notifica della sentenza e del precetto avrebbe appreso dell'impugnazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il presupposto fattuale del ricorso: l'atto di appello risultava ritualmente notificato presso il domicilio eletto della parte, tramite consegna al difensore domiciliatario, come attestato dalla relata di notifica e dalla documentazione postale. È stato quindi escluso il vizio di notificazione dedotto e, conseguentemente, è stata esclusa la possibilità di far valere la contumacia involontaria ai fini dell'impugnazione tardiva. Poiché il ricorso per cassazione era stato notificato oltre il termine lungo ex art. 327 c.p.c. rispetto alla pubblicazione della sentenza di appello, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese e, trattandosi di ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 e definito con inammissibilità, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro costituzionale del diritto di difesa, ma la Corte ha escluso la sua violazione poiché la notificazione dell'appello risultava rituale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per il principio del contraddittorio e del giusto processo; la Corte ha ritenuto insussistente la dedotta compressione del contraddittorio.

  • art. 327 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine lungo è inammissibile; nel caso concreto la tardività deriva dalla rituale notificazione dell'appello e dalla conseguente decorrenza del termine di impugnazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Per i ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013 e dichiarati inammissibili, sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, rendendo applicabile l'ulteriore contributo unificato nei casi di inammissibilità.

Massime di principio

  • La contumacia in appello non consente la rimessione in termini in cassazione se il ricorrente non dimostra, con specificità, la nullità della notificazione e il nesso causale tra tale nullità e la mancata conoscenza effettiva del processo.
  • La notificazione dell'atto di impugnazione eseguita presso il domicilio eletto al difensore è rituale e prevale, ai fini della conoscenza legale dell'atto, su deduzioni generiche relative a un diverso indirizzo di residenza personale.
  • Chi deduce la nullità della notificazione deve fornire prova documentale delle circostanze su cui fonda l'eccezione; allegazioni non supportate da documenti non sono idonee a incrinare la ritualità della notificazione attestata dagli atti.
  • Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine lungo ex art. 327 c.p.c. è inammissibile quando non sia dimostrata una valida causa impeditiva del decorso del termine derivante da una nullità processuale effettiva.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.