Cassazione Penale, Ordinanza n. 41296/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva condannato per coltivazione di marijuana ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Ha dedotto: 1) travisamento della prova e contestazione dell'an della responsabilità, sostenendo che l'individuazione della sua persona come soggetto visto più volte e poi rinvenuto nel fondo di Canolo intento a coltivare la piantagione fosse errata; 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e asserita incongrua determinazione della pena; 3) illegittimità della mancata restituzione del telefonino, che riteneva non confiscabile; 4) erronea mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, invocando una minore offensività della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo meramente reiterativo di censure già esaminate dalla Corte d'appello con motivazione completa e logica, non confrontandosi specificamente con essa; ha giudicato il secondo motivo generico e aspecifico, richiamando la motivazione della sentenza impugnata sul diniego delle attenuanti generiche e sui precedenti penali, anche specifici; ha considerato il terzo motivo non deducibile in sede di legittimità perché versato in fatto e già disatteso dai giudici di merito, i quali avevano ritenuto il telefono pertinente al reato e ne avevano disposto correttamente la confisca ex art. 240 c.p.; ha ritenuto infine il quarto motivo manifestamente infondato e comunque generico, poiché la doppia conforme aveva motivato il diniego della derubricazione nel comma 5 valorizzando durata dell'attività, stato di maturazione della piantagione, modalità non improvvisate, numero e dimensioni delle piante. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice per la coltivazione illecita di sostanze stupefacenti in forma non lieve, nella quale è stata ricondotta la condotta accertata.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
ipotesi di lieve entità invocata dalla difesa, ma esclusa dai giudici di merito e ritenuta non configurabile dalla Corte di cassazione per le modalità, la durata e l'entità della coltivazione.
art. 62-bis c.p.
le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato e richiedono elementi positivi che nel caso concreto non risultavano emersi; il diniego era sorretto da motivazione congrua anche in ragione dei precedenti penali, compresi quelli specifici.
art. 240 c.p.
la Corte ha ritenuto corretta la confisca del telefono per la sua pertinenzialità rispetto al reato contestato.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il travisamento della prova non può essere dedotto in modo astratto o meramente assertivo, ma richiede la dimostrazione di un vizio effettivo e decisivo della ricostruzione probatoria; in presenza di motivazione logica e completa della doppia conforme, la censura è inammissibile.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica; le attenuanti generiche non spettano come diritto e presuppongono elementi positivi specifici.
- La richiesta di restituzione di un bene confiscato non è scrutinabile in cassazione quando investe profili di fatto già valutati dai giudici di merito e la cosa sia stata ritenuta pertinente al reato.
- La qualificazione del fatto come ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 dipende da una valutazione complessiva di durata, modalità della condotta, stato di maturazione della coltivazione, numero e dimensioni delle piante; la presenza di una coltivazione non improvvisata e di dimensioni apprezzabili può escludere la lieve entità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 41252/2025 del 23/12/2025
- ordinanza_penale · 23 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 41253/2025 del 23/12/2025
- ordinanza_penale · 23 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 41254/2025 del 23/12/2025
- ordinanza_penale · 23 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 41255/2025 del 23/12/2025
- ordinanza_penale · 23 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 41256/2025 del 23/12/2025
- ordinanza_penale · 23 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 41258/2025 del 23/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →