Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 631/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 664 del 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600964

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia dell'appellante all'istanza cautelare e non ha esaminato nel merito i presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora. La domanda cautelare è stata quindi definita senza pronuncia sulla fondatezza dell'appello o del ricorso originario. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti per la sussistenza di giusti motivi.

Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR per il Friuli Venezia Giulia n. 664 del 2025, che aveva respinto il ricorso di primo grado relativo alla procedura CIG B6ED0EA660

Esito

ESTINZIONE

La controversia

L'impresa appellante ha impugnato la sentenza del TAR per il Friuli Venezia Giulia n. 664 del 2025 e ha proposto, in via incidentale, domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza. Prima della camera di consiglio, l'appellante ha depositato rinuncia alla domanda cautelare, motivandola con l'avvenuta fissazione dell'udienza di merito per il 5 maggio 2026. Dal testo non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti della procedura né i motivi d'appello contro la sentenza di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla domanda cautelare proposta in appello; il testo non specifica ulteriormente l'interpretazione applicata.

Massime di principio

  • La rinuncia alla domanda cautelare, presentata dall'appellante prima della decisione e formalmente presa d'atto dal giudice, impedisce l'esame del fumus boni iuris e del periculum in mora e definisce la relativa fase cautelare senza incidere sulla decisione dell'appello nel merito.
  • Quando l'udienza di merito dell'appello è già fissata in data ravvicinata, tale circostanza può costituire, insieme agli altri elementi del caso concreto, un giusto motivo per compensare le spese della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.