Sentenza del 10/05/2019 n. 12448 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto per violazione delle norme che disciplinano i rimborsi IVA e la decorrenza degli interessi. La contribuente sosteneva che gli interessi sul rimborso dovessero decorrere dal ventunesimo giorno successivo alla disposizione di pagamento, poiché il concessionario aveva venti giorni per eseguire materialmente l'accredito. L'Agenzia sosteneva invece che, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, gli interessi fossero dovuti soltanto dopo il decorso complessivo di sessanta giorni dalla disposizione di pagamento, periodo destinato anche ai controlli dell'Amministrazione finanziaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che, per i rimborsi IVA disciplinati dalla normativa anteriore al 1° gennaio 2015, gli interessi per ritardato pagamento decorrono dopo sessanta giorni dalla richiesta diretta al concessionario oppure, se la richiesta è presentata all'ufficio finanziario, dalla comunicazione o disposizione di pagamento dell'ufficio. Il termine di venti giorni previsto per il concessionario riguarda soltanto l'organizzazione interna della procedura e non riduce il periodo complessivo di sessanta giorni rilevante ai fini della decorrenza degli interessi. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis
Richiamato tra le disposizioni applicabili alla disciplina dei rimborsi IVA.
Legge n. 413 del 1991, art. 78, comma 33, lett. a
L'erogazione del rimborso dovrà essere effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione dell'ufficio competente.
La norma primaria stabilisce un termine complessivo di sessanta giorni per l'erogazione del rimborso e individua tale termine come periodo di sospensione della decorrenza degli interessi. La disciplina secondaria non può derogare a questo termine.
D.M. n. 567 del 1993, art. 20, commi 4, 4-bis e 5
I rimborsi dei tributi disposti dall'ufficio finanziario sono erogati dal concessionario entro venti giorni dalla ricezione della disposizione di pagamento.
Il termine di venti giorni riguarda il tempo assegnato al concessionario per effettuare il pagamento dopo la disposizione dell'ufficio. Esso ha natura attuativa e organizzativa e non modifica il termine complessivo di sessanta giorni previsto dalla legge per la decorrenza degli interessi.
D.M. n. 309 del 2003, art. 1
Ha modificato la disciplina regolamentare del procedimento di rimborso, introducendo il comma 4-bis dell'art. 20 del D.M. n. 567 del 1993, senza incidere sul termine legale di sessanta giorni.
D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 14, commi 1 e 2
La disposizione si applica ai rimborsi erogati a partire dal 1 gennaio 2015.
La modifica della disciplina dei rimborsi non ha efficacia retroattiva e non si applica al rimborso IVA del 2005 oggetto della controversia.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Ha costituito il riferimento processuale per la denuncia della violazione o falsa applicazione delle norme di diritto.
Direttiva IVA 2006/112/CE, art. 183
Gli Stati membri possono stabilire le modalità di rimborso dell'eccedenza IVA, purché il termine sia ragionevole, sia garantito il recupero integrale del credito e non venga compromessa la neutralità dell'imposta. La Corte ha ritenuto ragionevole il periodo di sessanta giorni.
Massime di principio
- Per i rimborsi IVA soggetti alla disciplina anteriore al 1° gennaio 2015, gli interessi per ritardato pagamento decorrono, in linea generale, dopo sessanta giorni dalla richiesta al concessionario o dalla disposizione di pagamento dell'ufficio finanziario.
- Il termine regolamentare di venti giorni assegnato al concessionario per eseguire il pagamento non coincide con il dies a quo degli interessi quando la richiesta è stata presentata all'Agenzia delle entrate: tale termine è interno alla procedura e non elimina il tempo necessario ai controlli dell'Amministrazione.
- Una norma secondaria o regolamentare non può ridurre né modificare il termine stabilito da una norma primaria per l'esigibilità del rimborso e la decorrenza degli interessi.
- La disciplina applicabile va individuata in base alla data del rimborso e alle disposizioni ratione temporis: le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 175 del 2014 si applicano ai rimborsi erogati dal 1° gennaio 2015.
- Un periodo di sospensione degli interessi è compatibile con il diritto unionale se è ragionevole e funzionale ai controlli, purché non comporti un differimento eccessivo o un rischio finanziario sproporzionato per il contribuente.
- In caso di ritardo eccedente il termine legale, gli interessi sono dovuti fino all'effettivo pagamento, applicando il tasso previsto dalla disciplina speciale sui crediti d'imposta.
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