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Sentenza

Sentenza n. 131/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'accertamento A) quanto al ricorso n. 2935 del 2025: - del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Siena in ordine all'istanza del ricorrente di inserimento nel sistema di accoglienza, in qualità di richiedente la protezione internazionale, e con conseguente declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla menzionata istanza, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117 comma 3 c.p.a. in caso di perdurante inadempimento; B) quanto al ricorso n. 2938 del 2025: - del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Siena in ordine all'istanza del ricorrente di inserimento nel sistema di accoglienza, in qualità di richiedente la protezione internazionale, con conseguente declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla menzionata istanza, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117 comma 3 c.p.a. in caso di perdurante inadempimento.

Giustizia amministrativa202502935

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulle istanze di inserimento nel sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, mediante inserimento in CAS

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Due cittadini stranieri, con distinti ricorsi notificati e depositati il 20 ottobre 2025, hanno agito per l'accertamento del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Siena sulle rispettive istanze di accesso alle misure di accoglienza, chiedendo la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a. La Prefettura si è costituita deducendo la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, poiché uno dei ricorrenti era stato inserito in CAS l'11 novembre 2025 e l'altro il 22 ottobre 2025.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per la sostanziale sovrapposizione delle fattispecie e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo venuto meno l'interesse alla decisione sul silenzio a seguito dell'inserimento di entrambi i ricorrenti nel sistema di accoglienza. Le spese di lite sono state compensate. Il Collegio ha inoltre liquidato in favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato euro 1.806,50, pari alla metà di euro 3.613,00, applicando il dimezzamento previsto dall'art. 130 d.P.R. n. 115/2002, oltre spese generali e accessori; non è stato applicato l'aumento del 30% previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    in caso di perdurante inadempimento

    La norma è richiamata quale base per la richiesta di nomina di un commissario ad acta nell'azione avverso il silenzio; la richiesta non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento nel contesto della definizione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 130 d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dimezzare al 50% il compenso professionale spettante al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014

    Il giudice ha ritenuto di non applicare l'aumento del 30%, considerata la bassa complessità della lite e la sostanziale identità delle posizioni dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio instaurato contro il silenzio-inadempimento, l'amministrazione adotta il comportamento o il provvedimento richiesto, viene meno l'interesse alla decisione sull'inerzia e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • Ricorsi distinti possono essere riuniti quando presentano una sostanziale sovrapposizione delle fattispecie e delle questioni da decidere.
  • Nel patrocinio a spese dello Stato, il compenso professionale del difensore è soggetto al dimezzamento previsto dall'art. 130 d.P.R. n. 115/2002; la liquidazione può essere effettuata secondo i valori minimi, senza applicare aumenti tariffari non giustificati dalla complessità della controversia.

Come è indicizzato

MaterieProtezione internazionale e specialeTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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