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Sentenza

Sentenza del 22/02/2021 n. 202 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Irpef - Regimi speciali di tassazione - Locazioni - Applicazione del regime della c.d. "cedolare secca" - Esclusione per locazioni concluse in ambito di attività di impresa - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione del regime della "cedolare secca" per un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo stipulato dal contribuente e ceduto a una società (conduttrice) che vi alloggiava una propria dipendente. L'Ufficio sosteneva che l'opzione per la cedolare secca fosse esclusa perché l'immobile sarebbe stato locato nell'ambito di un'attività d'impresa; il contribuente invece ha sostenuto che l'esclusione prevista dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si riferisce al locatore che agisce nell'esercizio di impresa, arti o professioni, e non al conduttore. La CTR ha ritenuto fondata l'interpretazione del contribuente: la norma limita l'esclusione al caso in cui il locatore operi nell'ambito di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, non quando il conduttore sia un'impresa.

La decisione

La Commissione tributaria regionale di Firenze ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate e ha integralmente confermato la sentenza di primo grado (CTP Firenze n. 630/2018) che aveva accolto i ricorsi del contribuente. È stato affermato che la cedolare secca poteva essere applicata dal locatore privato nonostante il conduttore fosse una società; l'appello dell'Ufficio è stato considerato manifestamente infondato. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi 1.200 euro oltre IVA e accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 - art. 3, comma 6

    La norma esclude l'opzione per la cedolare secca per le locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di un'attività d'impresa o di arti e professioni: l'esclusione si riferisce al soggetto che effettua la locazione (il locatore) e non al conduttore; pertanto, se il locatore non agisce nell'ambito di impresa o professione può optare per la cedolare secca anche quando il conduttore è un'impresa.

Massime di principio

  • L'esclusione della cedolare secca prevista dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011 riguarda il locatore che conclude la locazione nell'esercizio di un'impresa, arte o professione, non il conduttore: la presenza di un conduttore imprenditore non impedisce automaticamente l'opzione del locatore privato.
  • Se il locatore è un soggetto privato che non svolge l'attività di locazione nell'ambito di impresa o professione, può optare per la cedolare secca anche quando l'immobile è concesso a una società per ospitare dipendenti di quest'ultima.
  • Se il locatore è una società o comunque agisce nell'esercizio di impresa/professione, l'opzione per la cedolare secca è esclusa e non può essere esercitata indipendentemente dalla natura del conduttore.
  • In caso di contestazione dell'Amministrazione finanziaria, è utile documentare lo status del locatore (privato vs. impresa/professione) e le circostanze della stipula del contratto per dimostrare che la locazione non rientra nell'attività d'impresa del locatore.
  • La giurisprudenza tende ad interpretare la norma in senso letterale e teleologico (favor incentivazione dei privati a locare a fini abitativi), perciò le contestazioni che estendono l'esclusione al semplice fatto che il conduttore sia imprenditore sono spesso respinte.

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