Sentenza del 22/02/2021 n. 122 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Giudice di appello decide anziché rimettere al giudice di primo grado
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di cinque avvisi di liquidazione per imposte ipotecarie (3%) e catastali (1%) calcolate in misura proporzionale sul corrispettivo, anziché con l'imposta fissa, in relazione a porzioni di immobile oggetto di intervento di riconversione da uso scolastico (cat. B/5) ad alloggi di civile abitazione; controversia sulla qualificazione catastale al momento della cessione (categoria transitoria F/4 "in corso di definizione" versus persistenza della precedente B/5) e sull'applicazione della tassazione proporzionale anche se la cessione era soggetta a IVA. Inoltre censura della sentenza di primo grado per carenza di motivazione.
La decisione
L'appello è stato accolto. La Corte d'appello tributaria ha ritenuto che, sebbene la sentenza di primo grado fosse sinteticamente motivata, la sua motivazione era insufficiente rispetto alle argomentazioni difensive; tuttavia, ai sensi dell'art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992, non ha rimesso la causa al primo grado ma ha deciso nel merito, ritenendo che la qualificazione provvisoria in F/4 non potesse automaticamente imporre il regime di tassazione proporzionale e che, nella specie, si doveva tener conto della sostanza dell'operazione (cessione di alloggi di civile abitazione non ancora ultimati con successivo accatastamento in A). Per tali ragioni la Corte ha integralmente riformato la sentenza impugnata e ha annullato gli avvisi di liquidazione. Spese compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 546/1992, art. 58, comma 2
art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992
Se la sentenza di primo grado ha motivazione carente, il giudice d'appello non rimette automaticamente la causa al primo giudice ma deve decidere nel merito.
D.Lgs. 546/1992, art. 57
In appello non sono ammissibili domande nuove; la richiesta nuova relativa alla limitazione della responsabilità del notaio era preclusa se non proposta in primo grado.
Tariffa allegata al D.Lgs. 347/1990, art. 1-bis
art. 1-bis, Tariffa allegata al D.Lgs. 347/1990
Prevede la tassazione proporzionale (aliquota percentuale) per determinate cessioni, applicata dall'Ufficio se l'immobile è qualificato come strumentale.
D.Lgs. 347/1990, art. 10, comma 1
art. 10, comma 1, D.Lgs. 347/1990
Disciplina l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali, usata dall'Ufficio per giustificare l'assoggettamento proporzionale quando l'immobile è ritenuto strumentale.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 99/2009
La categoria F/4 è transitoria e non equivale automaticamente a un cambio di destinazione d'uso: l'immobile potrebbe, fino al nuovo accatastamento, mantenere la natura antecedente. Tuttavia la Corte d'appello ha ritenuto che l'interpretazione amministrativa non possa prevalere in modo formale quando la sostanza economica dell'operazione dimostra la natura abitativa.
Circolari Agenzia delle Entrate n. 12/2007, n. 12/2010, n. 18/2013
Circolari n. 12/2007, n. 12/2010, n. 18/2013
Richiamate dalle parti come prassi interpretativa; utile per distinguere immobili in corso di costruzione da unitaà in corso di definizione, ma non decisive se risulta la prevalente sostanza dell'operazione.
Costituzione, art. 111
Principio del giusto processo e dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, richiamato per valutare la sufficienza della motivazione della sentenza di primo grado.
Codice di procedura civile, artt. 132 e 360 (richiamati)
Richiami giurisprudenziali sul requisito della motivazione sufficiente delle decisioni di merito.
Cassazione, sentenza n. 22767/2016
Giurisprudenza che ammette l'assoggettamento a imposte proporzionali per cessioni di immobili strumentali (es.: D/2) indipendentemente dallo stato dei lavori; citata dall'Ufficio e dalla CTP per sostenere la tassazione proporzionale, ma ritenuta non pienamente sovrapponibile alla fattispecie di immobili destinati alla civile abitazione.
Cassazione, sentenza n. 15450/2019
Principio sulla responsabilità solidale del notaio: il notaio è solidalmente responsabile per l'imposta principale desumibile dall'atto, non necessariamente per imposte complementari quando la rettifica derivi da elementi extratestuali; rilevante per la richiesta - dichiarata nuova/inammissibile - di esonerare il notaio da talune responsabilità.
D.P.R. 131/1986, art. 42
Definizioni di imposta principale, suppletiva e complementare usate per determinare l'ambito di responsabilità solidale del notaio (richiamata nella discussione relativa alla sentenza Cass. 15450/2019).
Massime di principio
- Se la motivazione della sentenza di primo grado è insufficiente l'appello non è automaticamente rimesso: il giudice d'appello decide nel merito ai sensi dell'art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992.
- La mera attribuzione catastale transitoria F/4 non determina automaticamente l'applicazione della tassazione proporzionale: occorre valutare la sostanza dell'operazione e se, al momento della cessione, l'immobile debba essere considerato nella sua effettiva destinazione e capacità reddituale.
- Quando la vendita riguarda un immobile destinato (anche se non ancora ultimato) ad alloggio civile e la sostanza economica dell'operazione è la cessione di unità abitative, la tassazione 'fissa' è in molti casi più coerente rispetto alla mera ritenzione della precedente categoria strumentale.
- La prassi amministrativa (risoluzioni e circolari) è utile ma non vincolante: il giudice deve confrontare la prassi con i principi di capacità contributiva e con la concreta fattispecie, evitando applicazioni formali che alterino la sostanza economica dell'atto.
- In appello non è ammesso introdurre questioni nuove non trattate in primo grado (art. 57 D.Lgs. 546/1992); eventuali richieste nuove vanno dichiarate inammissibili.
- La responsabilità solidale del notaio rogante è generalmente circoscritta all'imposta principale desumibile dall'atto; se la rettifica si fonda su elementi extratestuali la tassazione potrebbe essere di natura complementare e la posizione del notaio va valutata con prudenza (giurisprudenza Cassazione).
- In casi analoghi verificare sempre (1) la documentazione catastale e temporale del cambiamento di destinazione d'uso, (2) se la cessione è soggetta a IVA e come ciò incide sull'imposizione ipotecaria/catastale, e (3) la corrispondenza tra sostanza economica dell'operazione e qualificazione fiscale richiesta dall'Ufficio.
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