Sentenza del 22/02/2021 n. 7 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
DOCFA - rettifica classe catastale Nella valutazione da parte del giudice di merito circa la classificazione catastale di un immobile costituisce un valido supporto il confronto con altri immobili similari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva la rettifica della classe catastale mediante la presentazione di una variazione DOCFA basata sul confronto con unità immobiliari ritenute similari. Il giudice ha ritenuto che il semplice richiamo ad immobili comparabili e ai soli dati catastali non fosse sufficiente: per qualificare correttamente la tipologia e la classe dell'immobile è necessaria documentazione idonea e dettagliata (perizia/relazione tecnica, documentazione fotografica e dati descrittivi) che descriva gli elementi intrinseci ed estrinseci rilevanti (superfici, altezze, finiture, destinazione d'uso, condizioni, ubicazione, ecc.).
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il giudice di merito ha confermato la rettifica del classamento disposta dall'ufficio catastale perché le affermazioni del contribuente non erano supportate dalla precisione descrittiva e dalla documentazione tecnica necessarie per una comparazione valida. Non essendo state prodotte perizia, relazione tecnica né adeguata documentazione fotografica e descrittiva, il confronto con immobili similari è stato considerato insufficiente.
Massime di principio
- Il ricorrente che impugna un classamento catastale ha l'onere di fornire prove dettagliate e documentate: non basta indicare immobili similari limitandosi ai dati catastali.
- Confronti con immobili comparabili sono utili ma devono essere corredati da perizia tecnica o relazione descrittiva e da documentazione fotografica che evidenzi elementi comparabili (struttura, finiture, destinazione d'uso, superfici, altezze, esposizione, stato conservativo, ecc.).
- La valutazione giudiziale richiede precisione: i criteri di comparazione devono essere esplicitati (perché gli immobili sono considerati similari) e devono emergere elementi oggettivi che giustifichino il diverso classamento.
- In sede amministrativa o contenziosa è consigliabile avvalersi di un tecnico abilitato che rediga perizia giustificativa secondo metodologie riconosciute e indichi misurazioni, parametri e documentazione fotografica.
- Se si propongono confronti, le unità confrontate devono essere contemporanee, ubicate in contesti omogenei e descrivere chiaramente eventuali differenze che potrebbero influire sul classamento; diversamente l'ufficio o il giudice negano la rettifica.
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