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Sentenza

Sentenza del 22/02/2021 n. 39 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Dichiarazione integrativa - maggior termine - emendabilità della dichiarazione in sede conteziosa - statuto del contribuente - obbligo del contraddittorio - capacità contributiva

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Imposizione tributaria derivante dalla liquidazione della dichiarazione integrativa senza previo contraddittorio nonostante sussistessero incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; contestazione della maggiore pretesa tributaria e deduzione di errori di fatto e di diritto nella compilazione della dichiarazione che incidono sulla capacità contributiva.

La decisione

La sentenza ha affermato il principio secondo cui l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad instaurare il contraddittorio con il contribuente quando emergono elementi di incertezza su punti rilevanti della dichiarazione, prima di procedere all'iscrizione a ruolo dei tributi derivanti dalla relativa liquidazione. Inoltre il giudice ha riconosciuto che il contribuente, anche in sede contenziosa e oltre i termini o le modalità della dichiarazione integrativa, ha il diritto di opporsi alla pretesa tributaria facendo valere errori di fatto o di diritto nella dichiarazione che incidono sull'obbligazione tributaria, in conformità al principio costituzionale di capacità contributiva; di conseguenza la pretesa dell'Amministrazione è stata rigettata o attenuata nella misura in cui si è dimostrata fondata l'eccezione del contribuente.

Norme richiamate

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Il principio di capacità contributiva è stato richiamato come parametro di legittimità della pretesa tributaria: le imposte devono essere determinate e applicate nel rispetto della reale capacità contributiva del soggetto, consentendo al contribuente di far valere in giudizio errori che incidono su tale capacità.

  • Statuto del contribuente (L. 212/2000)

    Richiama diritti e garanzie del contribuente, tra cui il contraddittorio e il diritto di difesa; la sentenza interpreta lo statuto nel senso di imporre all'Amministrazione l'obbligo di instaurare il contraddittorio ogniqualvolta sussistano incertezze rilevanti nella dichiarazione prima dell'iscrizione a ruolo.

Massime di principio

  • Quando dall'esame della dichiarazione emergono dubbi su elementi rilevanti, l'Amministrazione deve attivare il contraddittorio con il contribuente prima di iscrivere a ruolo tributi derivanti dalla liquidazione della dichiarazione.
  • Il contribuente conserva, in sede contenziosa, il diritto di opporsi alla maggiore pretesa tributaria anche eccependo errori materiali o giuridici della dichiarazione originaria o integrativa; la tutela non è limitata dai termini formali della dichiarazione integrativa.
  • Il principio costituzionale di capacità contributiva impone che le pretese tributarie siano valutate in base alla reale capacità economica del soggetto e che eventuali errori che incidono su tale capacità possano essere fatti valere in giudizio.
  • La mancata instaurazione del contraddittorio quando necessaria può rendere illegittima l'iscrizione a ruolo e favorire l'accoglimento delle istanze del contribuente.
  • In pratica, il contribuente dovrebbe documentare in giudizio gli errori di fatto o di diritto contestati e richiedere l'accertamento della capacità contributiva effettiva; l'Amministrazione deve dimostrare di aver attivato il contraddittorio quando le circostanze lo imponevano.

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