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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24233/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per l’anno d’imposta 2009, relativa a IVA, sanzioni e interessi, e dal successivo atto di iscrizione ipotecaria. La società contribuente deduceva in giudizio di non aver mai ricevuto la cartella, né il previo avviso bonario, e sosteneva inoltre che per quell’annualità esistesse un credito IVA riconosciuto da altra sentenza passata in giudicato. La CTR ha però ritenuto rituale la notifica della cartella, eseguita presso la sede legale con deposito e affissione all’albo comunale per irreperibilità assoluta del destinatario, e ha affermato che, trattandosi di controllo cartolare, l’avviso bonario non era dovuto e che il credito IVA non poteva essere fatto valere in questa sede. In cassazione la società ha articolato cinque motivi: violazione delle regole sulla notificazione (artt. 140 e 143 c.p.c. e art. 60 d.P.R. 600/1973); violazione dell’art. 6 L. 212/2000 e delle norme sul controllo automatizzato per la mancata preventiva comunicazione; nullità della sentenza per asserita extrapetizione e violazione delle regole sul processo tributario; nullità della motivazione per incomprensibilità del riferimento al giudicato formatosi sulla diversa sentenza della CTP; violazione delle norme sulla valutazione della prova e sul travisamento di documenti non contestati.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi perché la notifica della cartella risultava validamente eseguita in condizioni di irreperibilità assoluta, circostanza attestata nella relata e non contestata con querela di falso; inoltre, poiché la cartella non era stata tempestivamente impugnata, essa era divenuta definitiva e non era più possibile rimettere in discussione in questo giudizio né il procedimento amministrativo a monte né il merito del credito iscritto a ruolo. Le censure sulla mancata comunicazione dell’avviso bonario e sul presunto credito IVA sono state dunque precluse; quelle sulla motivazione e sulla valutazione della prova sono state comunque ritenute inammissibili anche per la natura di doppia conforme. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, in solido a favore delle controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato come disciplina delle notificazioni, ma la Corte ha escluso la sua violazione perché nel caso concreto ricorreva irreperibilità assoluta e la notifica era stata eseguita secondo il regime applicabile

  • art. 143 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente sulle notifiche; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione delle regole di notificazione

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    richiamato per la notificazione degli atti tributari; la Corte ha ritenuto corretta la notifica eseguita secondo il combinato disposto con le altre norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    richiamato quale base normativa della notifica della cartella di pagamento

  • art. 6 L. 212/2000

    la Corte ha affermato che, nel caso di cartella derivante da controllo automatizzato, l’avviso bonario non era dovuto

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    il controllo automatizzato ex art. 36-bis è stato indicato come fonte della cartella e come procedura nella quale non era dovuta la preventiva comunicazione, nel caso concreto

  • art. 54-bis d.P.R. 633/1972

    richiamato in relazione al controllo automatizzato IVA e alla non necessità dell’avviso bonario nel caso esaminato

  • art. 360 c.p.c.

    norma sui motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi non scrutinabili o inammissibili nei termini prospettati

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo; la Corte non ha ravvisato la dedotta violazione

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per asserita pronuncia su questioni non dedotte; la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare l’apprezzamento delle prove; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile

  • art. 116 c.p.c.

    invocato sulla valutazione della prova; la censura è stata giudicata inammissibile

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente sulla ripartizione dell’onere probatorio; la Corte non ha accolto la doglianza

  • art. 2727 c.c.

    invocato in tema di presunzioni e prova; la Corte non ha ritenuto fondata la censura

  • art. 2729 c.c.

    richiamato sulla prova presuntiva; la Corte ha escluso il vizio dedotto

  • art. 111 Cost.

    invocato per censurare la motivazione della sentenza; la Corte non ha ravvisato nullità

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il contenuto della motivazione della sentenza

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la cartella di pagamento regolarmente notificata e non impugnata tempestivamente diventa definitiva e non consente di rimettere in discussione, in un giudizio successivo, le questioni relative al procedimento amministrativo presupposto o al merito della pretesa iscritta a ruolo.
  • L’irreperibilità assoluta del destinatario della notifica si configura quando, all’indirizzo risultante dagli atti, l’ufficiale notificatore accerta l’assenza di abitazione, ufficio o azienda del contribuente o il suo trasferimento in luogo sconosciuto; in tale ipotesi la notifica eseguita secondo la disciplina applicabile è valida, salvo specifica contestazione della relata nei modi di legge.
  • In tema di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972, la Corte ha ritenuto che nel caso concreto non fosse dovuta la preventiva comunicazione dell’avviso bonario prima dell’emissione della cartella.
  • Le censure di legittimità che, sotto forma di violazione di legge, mirano in realtà a rivalutare il merito o l’apprezzamento delle prove sono inammissibili in cassazione, soprattutto quando il ricorso non supera il limite derivante dalla doppia conforme.
  • Il giudice di legittimità non può accogliere doglianze fondate su un preteso travisamento del materiale probatorio se la censura si risolve nella richiesta di una nuova valutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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