Cassazione Civile, Ordinanza n. 13320/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla partecipazione di un dipendente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, già inquadrato nell'Area III posizione economica F4, a una procedura selettiva interna per la progressione orizzontale nella medesima area. Il dipendente chiedeva che, ai fini del punteggio per l'"esperienza professionale", fosse valutato anche il servizio prestato prima dell'assunzione in ruolo presso la Motorizzazione civile di Bergamo dal luglio 1979 al 2 settembre 1985, così da raggiungere il punteggio necessario per l'avanzamento economico. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano accolto la domanda, ritenendo applicabile la disciplina unionale e affermando che il bando non distingueva tra servizio svolto presso l'Agenzia e servizio prestato presso altre amministrazioni. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo: nullità della sentenza per motivazione apparente o lacunosa ex art. 132 c.p.c.; omesso esame del bando, che secondo la ricorrente ammetteva la valutazione del solo servizio di ruolo; erroneo richiamo all'art. 6 del d.lgs. 368/2001, norma asseritamente abrogata; e falsa applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dei principi di non discriminazione, sostenendo che nel caso si discuteva della mancata valutazione di un servizio non di ruolo e che il bando avrebbe limitato la valutabilità al solo servizio di ruolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura ex art. 132 c.p.c. perché la sentenza impugnata superava il "minimo costituzionale" della motivazione. Quanto alle restanti doglianze, ha osservato che la decisione di merito non si fondava sull'art. 6 del d.lgs. 368/2001, bensì sui principi del diritto unionale e sulla corretta interpretazione del bando, che non operava alcuna distinzione tra servizio prestato presso l'Agenzia e servizio reso presso altre amministrazioni. In tale quadro, l'esclusione del servizio pre-ruolo avrebbe determinato, in assenza di una ragione oggettiva, una ingiustificata disparità di trattamento e una violazione del principio di non discriminazione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese; la Corte ha inoltre escluso la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La censura è inammissibile quando la sentenza impugnata contiene una motivazione idonea a superare il "minimo costituzionale" richiesto per la validità della decisione.
art. 360 c.p.c.
Le doglianze sono state inquadrate come violazione di legge e nullità della sentenza, ma respinte perché non idonee a scalfire la ratio decidendi.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini della cassazione della sentenza di merito.
art. 117 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in connessione alla normativa unionale, senza esito favorevole nel giudizio di legittimità.
Clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito con direttiva 99/70/CE
Osta a che periodi di servizio prestati a tempo determinato non siano considerati ai fini di una progressione interna riservata ai dipendenti di ruolo, salvo che l'esclusione sia giustificata da ragioni oggettive; il solo fatto del pregresso rapporto a termine non costituisce ragione oggettiva.
art. 6 del d.lgs. n. 368/2001
La Corte rileva che non costituiva il nucleo centrale della motivazione della sentenza impugnata e che, comunque, la ricorrente non spiegava come la sua disapplicazione avrebbe potuto condurre a una decisione diversa.
d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dalla ricorrente come parametro del pubblico impiego, ma non dirimente rispetto alla valutazione del bando e al principio di non discriminazione.
artt. 82 e 83 c.c.n.l. comparto Agenzie fiscali 24 maggio 2004
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla selezione interna, ma non ritenuti ostativi alla valutazione del servizio pre-ruolo in assenza di una specifica esclusione nel bando.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La Corte esclude la condanna per responsabilità aggravata perché non risultano temerarietà, mala fede o colpa grave nel ricorso dell'Amministrazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La norma non si applica alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal materiale versamento del contributo mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive interne del pubblico impiego, il bando va interpretato secondo il suo testo letterale e sistematico; se non distingue tra servizi prestati presso l'amministrazione banditrice e servizi resi presso altre amministrazioni, non è legittima un'esclusione implicita del servizio utile ai fini del punteggio.
- La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impedisce trattamenti peggiorativi fondati soltanto sulla natura a termine del rapporto pregresso, salvo che l'amministrazione dimostri una ragione oggettiva idonea a giustificare la differenza di trattamento.
- Il semplice dato che l'esperienza professionale sia stata maturata in forza di un rapporto a tempo determinato non integra, di per sé, una ragione oggettiva sufficiente a escluderne la valutazione in una progressione interna.
- La censura di motivazione apparente è inammissibile quando la sentenza impugnata espone una motivazione che consente di comprendere la ratio decidendi e supera il parametro del "minimo costituzionale".
- In sede di legittimità, la deduzione della violazione di una norma non è sufficiente se non si spiega in modo specifico come la sua corretta applicazione o disapplicazione avrebbe condotto a un esito diverso della controversia.
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