Salta al contenuto
Provvedimento

Deliberazione n. 256 del 17/04/2026

Provvedimento del 17 aprile 2026

Garante Privacy256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite piattaforme digitali senza consenso. Le misure mirano a impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e a imporre, se acquisito in chiaro, la conservazione per dodici mesi a soli fini probatori. Il provvedimento si fonda sulla disciplina speciale introdotta per il contrasto al c.d. revenge porn e conferma l’operato d’urgenza svolto nelle 48 ore previste dalla legge.

Ratifica di misure urgenti contro Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Ratifica di misure urgenti in materia di revenge porn nei confronti di piattaforme digitali

Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile senza consenso tramite piattaforme digitali.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla l. 3 dicembre 2021, n. 205, che disciplina le segnalazioni relative a possibili casi di diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare misure urgenti soggette a successiva ratifica.

Segnalazione e valutazione preliminare

La persona interessata ha rappresentato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook e Telegram indicate nella segnalazione. Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina richiamata, il dirigente ha ritenuto necessario intervenire in via d’urgenza per impedire l’eventuale diffusione del materiale.

Misure urgenti adottate il 7 aprile 2026

Con le determinazioni nn. 164 e 165 del 7 aprile 2026 il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare, se acquisito in chiaro, il materiale oggetto della segnalazione esclusivamente a fini probatori per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
  • l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate.

Ratifica del Garante

Le determinazioni dirigenziali sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme e il Garante, nella riunione del 17 aprile 2026, le ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento conferma così il blocco preventivo della diffusione e la conservazione probatoria eventuale, senza irrogare sanzioni pecuniarie.

Punti principali

Origine della segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook e Telegram indicate nella segnalazione. La norma attribuisce al Garante la competenza a intervenire rapidamente, entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, nei casi di possibile diffusione non consensuale di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Misure urgenti adottate dal dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con la previsione normativa richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza due determinazioni del 7 aprile 2026. Con la prima ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. Con la seconda ha prescritto alle medesime società di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento.

Cautele sulla conservazione del materiale

La conservazione eventualmente disposta per il materiale acquisito in chiaro deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità. La prescrizione è limitata al fine probatorio e al termine di dodici mesi indicato nel provvedimento urgente.

Ratifica finale del Garante

Il Garante, riunito il 17 aprile 2026, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti urgenti nn. 164/2026 e 165/2026 adottati il 7 aprile 2026 nei confronti delle società indicate. Il provvedimento non dispone una sanzione pecuniaria, ma conferma misure di contenimento e conservazione finalizzate a prevenire la diffusione illecita del materiale segnalato.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure urgenti e blocco del trattamentoconservazione a fini probatori

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.