Sentenza del 03/10/2018 n. 24017 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società l'omessa contabilizzazione di ricavi per Euro 84.460, qualificando come ricavi occultati le anticipazioni in contanti effettuate dai soci. Da ciò erano derivate maggiori imposte IVA, IRAP e IRPEF. La società ha impugnato la decisione deducendo quattro motivi, ma la Corte ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare: nei giudizi riguardanti l'accertamento dei redditi di una società di persone e la loro automatica imputazione ai soci, devono partecipare al processo sia la società sia tutti i soci, in quanto sussiste un litisconsorzio necessario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la nullità della sentenza d'appello e dell'intero giudizio, senza esaminare nel merito la contestazione relativa agli Euro 84.460 né gli altri motivi di ricorso. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Benevento, che dovrà ordinare l'integrazione del contraddittorio mediante la chiamata in causa di tutti i soci e procedere a un nuovo giudizio. Le spese dell'intero procedimento sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1
Nel processo tributario, le controversie relative all'accertamento unitario dei redditi delle società di persone e dei soci devono rispettare le regole processuali sul litisconsorzio necessario.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
Quando la controversia deve essere trattata nei confronti di più soggetti necessari, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio. La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti determina la nullità del giudizio.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 29
È richiamata la possibilità di riunire procedimenti connessi, al fine di assicurare una decisione coerente sulle posizioni della società e dei soci.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5
I redditi delle società di persone sono imputati automaticamente ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla loro effettiva percezione. Questa imputazione unitaria rende necessaria la partecipazione al giudizio della società e di tutti i soci.
Sezioni Unite, sentenza n. 14815 del 4 giugno 2008
La Corte ribadisce il principio secondo cui l'impugnazione dell'accertamento relativo a una società di persone coinvolge inscindibilmente la società e tutti i soci. L'assenza di uno dei litisconsorti necessari comporta nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Massime di principio
- Quando l'accertamento fiscale riguarda una società di persone e incide automaticamente sui redditi imputabili ai soci, il giudizio deve coinvolgere contemporaneamente la società e tutti i soci interessati.
- Se il processo si svolge senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, la sentenza e l'intero giudizio sono nulli, anche se nessuna parte ha sollevato tempestivamente la questione.
- La nullità per mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata d'ufficio anche in cassazione; il giudice non decide il merito, ma dispone la rinnovazione del giudizio davanti al giudice competente.
- La cassazione con rinvio per un vizio processuale non equivale a una decisione favorevole definitiva sul merito dell'accertamento: l'Amministrazione potrà nuovamente sostenere la pretesa fiscale nel giudizio correttamente instaurato.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare subito che siano stati notificati e trattati congiuntamente gli atti relativi alla società e a tutti i soci, evitando decisioni separate su una medesima base imponibile.
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