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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12147/2022 del 01/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Iacoi era stato condannato in primo grado dal Giudice di pace di Rossano per il reato di diffamazione ai danni di Rosaria Finocchiaro. In cassazione il ricorrente, tramite difensore, ha proposto plurime censure deducendo in via principale la prescrizione del reato, sostenendo che il termine di prescrizione si era già estinto il 25 dicembre 2019, cioè in epoca anteriore alla deliberazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio e dichiarato intervenuta la causa estintiva per prescrizione (decorso del termine massimo previsto dagli artt. 157 e 161 cod. pen. dal giorno del fatto) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Non è stato pronunciato il proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., perché le circostanze atte a escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato o la rilevanza penale non risultano dagli atti in modo assolutamente incontestabile; inoltre l'articolazione delle censure richiedeva approfondimenti non compatibili con un proscioglimento sommario. È stata altresì richiamata l'assenza di statuizioni civili che preclude il sindacato sul vizio di motivazione. Decisione resa a Roma il 26 gennaio 2022.

Norme richiamate

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione per non doversi procedere (o per mancata sussistenza del fatto) solo se dagli atti emerge in modo assolutamente incontestabile l'assenza del fatto, la non paternità dello stesso o la sua irrilevanza penale; tale rimedio è eccezionale e richiede una constatazione "ictu oculi", non un approfondimento.

  • art. 157 cod. pen.

    Articolo richiamato nella determinazione del termine di prescrizione; la Corte lo utilizza insieme all'art. 161 per calcolare il tempo massimo ordinario di prescrizione applicabile al reato in contestazione.

  • art. 161 cod. pen.

    Richiamato per la determinazione della durata della prescrizione e per il computo del periodo massimo (nella fattispecie la Corte ha ritenuto decorso il termine massimo ordinario di sette anni e sei mesi dalla data del fatto).

  • art. 51 cod. pen.

    La prospettazione di una causa di giustificazione ai sensi dell'art. 51 (es. legittima difesa, stato di necessità) è stata ritenuta dal giudice come questione che richiedeva accertamenti approfonditi; pertanto non poteva essere risolta in sede di cassazione con un proscioglimento sommario.

  • Giurisprudenza - Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Richiamata per riaffermare il principio secondo cui l'assoluzione per non doversi procedere ex art. 129, comma 2, c.p.p. è ammissibile solo quando la contestazione degli elementi di fatto e di diritto sia impossibile, cioè emergente dagli atti in modo incontestabile.

Massime di principio

  • Quando la prescrizione del reato è già maturata prima della deliberazione della sentenza impugnata, la Corte deve prendere atto dell'estinzione del reato e annullare la sentenza di condanna senza rinvio.
  • La pronuncia di assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. è possibile solo se dagli atti emerge in modo assolutamente incontestabile l'assenza del fatto, la mancata paternità o l'irrilevanza penale; se sono necessarie valutazioni o approfondimenti, non è possibile prosciogliere senza appello.
  • Il calcolo della prescrizione richiede il riferimento alle norme del codice penale che disciplinano la durata e le modalità di computo (qui artt. 157 e 161 c.p.); è importante documentare la data del fatto e verificare eventuali interruzioni o sospensioni del termine.
  • Se il ricorrente prospetta cause di giustificazione o questioni di fatto non decisibili con mera visione degli atti, la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per decidere la pretesa giustificazione e dovrà quindi spesso limitarsi ad annullare senza rinvio.
  • L'assenza di statuizioni civili o di un interesse processuale concreto può limitare la possibilità di sindacare la motivazione della sentenza impugnata in Cassazione.
  • Per i difensori: eccepire tempestivamente la prescrizione e fornire elementi chiari sul decorso dei termini è essenziale; se la prescrizione è già maturata, si può ottenere l'annullamento senza rinvio anche se non è possibile ottenere un'assoluzione nel merito.

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