Cassazione Civile, Sentenza n. 34917/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avvisi di rettifica doganale relativi ad importazioni nel 2011 di elementi di fissaggio in acciaio inox dichiarati di origine filippina (aliquota 0%), effettuate tramite il fornitore estero TAPU CORPORATION. OLAF aveva avviato indagini e nel 2013 erano stati revocati i certificati di origine Form A delle esportatrici filippine per falsificazione della documentazione (merci originarie di Taiwan presentate come di origine filippina). La CTP di Bologna aveva accolto il ricorso; la CTR Emilia-Romagna aveva invece accolto l'appello dell'Agenzia. INOX MARE proponeva ricorso per cassazione su cinque motivi. Il terzo motivo, ritenuto fondato dalla Cassazione, denuncia che la CTR non ha effettuato il necessario scrutinio cumulativo richiesto dall'art. 220, par. 2, lett. b) del Codice Doganale Comunitario (CDC) per valutare l'esimente della buona fede dell'importatore (ossia: errore attivo delle autorità dello Stato di esportazione; errore non ragionevolmente rilevabile dall'importatore diligente; rispetto di tutte le prescrizioni doganali). I primi due motivi (diniego di accesso alle informative OLAF e mancato contraddittorio endoprocedimentale) sono stati ritenuti infondati in ragione della natura probatoria delle informative OLAF e dell'applicazione del regime speciale doganale (art. 11 D.Lgs. 374/1990, comma 4-bis) che assicura il contraddittorio nazionale con il termine dilatorio di 30 giorni.
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato i primi due motivi e ha accolto il terzo motivo di ricorso. I motivi quarto e quinto sono stati assorbiti. La sentenza di appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, perché compia i necessari accertamenti sulla sussistenza delle tre condizioni previste dall'art. 220 CDC: (i) se vi sia stato un errore attivo delle autorità dello Stato di esportazione; (ii) se tale errore fosse non riconoscibile dall'importatore diligente; (iii) se l'importatore abbia osservato tutte le prescrizioni doganali. La Corte ha altresì ritenuto che non sussistano i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE posto che la materia era già sufficientemente chiarita dalla giurisprudenza unionale (principio dell'"acte clair"/"acte éclairé"). Spese e regolazione rimandate al giudice di rinvio.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 374/1990, art. 11, comma 4-bis
nel rispetto del principio di cooperazione stabilito dall'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo la notifica all'operatore interessato [...] o dopo il rilascio al medesimo della copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base delle irregolarità, delle inesattezze, o degli errori relativi agli elementi dell'accertamento riscontrati nel corso del controllo, l'operatore interessato può comunicare osservazioni e richieste, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio doganale prima della notifica dell'avviso di cui al successivo comma 5
Il termine dilatorio di 30 giorni costituisce la garanzia del contraddittorio 'nazionale' anticipato; il suo rispetto è condizione di validità dell'avviso di rettifica in materia doganale ratione temporis. In materia doganale opera il ius speciale e non l'art. 12 L. 212/2000.
Regolamento (UE) n. 883/2013 (OLAF)
Le comunicazioni/interlocutorie di OLAF costituiscono atti istruttori/ispettivi con rilevanza probatoria che possono essere utilizzate dall'autorità nazionale senza attendere la relazione finale; il contraddittorio endoprocedimentale previsto dal regolamento sussiste principalmente per l'atto di chiusura quando ci siano riferimenti nominativi (art. 9, par. 4), non per ogni comunicazione interlocutoria.
Codice Doganale Comunitario (CDC), art. 220, par. 2, lett. b)
L'esimente per il mancato recupero dei dazi richiede tre condizioni cumulative: (i) errore attivo delle autorità doganali (dello Stato di esportazione); (ii) errore non ragionevolmente rilevabile dal debitore in buona fede; (iii) osservanza da parte del debitore di tutte le prescrizioni doganali. Spetta all'importatore provare la sussistenza cumulativa di tali condizioni; il giudice deve svolgere un esame motivato e puntuale su ciascun profilo.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 41
Invocato dalla ricorrente per violazione del principio di buona amministrazione/diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che l'utilizzo delle informative OLAF non leda automaticamente tale principio quando il contraddittorio nazionale e le garanzie procedurali (es. termine di 30 giorni) siano rispettate.
Regolamento (CE) n. 1225/2009 e regolamenti di esecuzione relativi al dazio antidumping
Richiamati nei motivi relativi all'applicazione del dazio antidumping; la Cassazione ha assorbito tali motivi in ragione dell'accoglimento del terzo motivo e del rinvio per ulteriori accertamenti di merito.
Legge n. 212/2000, art. 12
La Corte ha chiarito che, in materia doganale, trova applicazione il regime speciale di cui all'art. 11 D.Lgs. 374/1990 e non l'art. 12 della L. 212/2000; dunque la disciplina del contraddittorio rilevante per la materia doganale è quella speciale.
Massime di principio
- Le informative/interlocutorie OLAF hanno natura probatoria e possono legittimamente fondare l'azione dell'amministrazione nazionale; non costituiscono di per sé atto vincolante che imponga un contraddittorio endoprocedimentale autonomo diverso da quello nazionale.
- In materia doganale trova applicazione il regime speciale (art. 11 D.Lgs. 374/1990, comma 4-bis): l'avviso di rettifica non può essere emanato prima del decorso del termine dilatorio di 30 giorni dalla consegna del verbale; il rispetto di tale termine tutela il diritto di difesa.
- La mancata allegazione delle informative OLAF agli atti amministrativi non determina automaticamente la nullità dell'avviso: si tratta di profili probatori che possono essere dibattuti nel processo.
- Per ottenere l'esimente prevista dall'art. 220 CDC l'importatore deve dimostrare, in modo cumulativo, che l'errore derivava da un comportamento attivo delle autorità dello Stato di esportazione, che tale errore non era ragionevolmente rilevabile dall'importatore diligente e che l'importatore ha rispettato tutte le prescrizioni doganali.
- La sola falsità del certificato di origine non esclude di per sé la buona fede: il giudice deve effettuare un'analisi fattuale e motivata sulla diligenza esigibile e sui controlli che l'importatore avrebbe potuto compiere.
- Il mancato svolgimento da parte del giudice di merito dello scrutinio cumulativo richiesto dall'art. 220 CDC espone la decisione a cassazione e rinvio per nuovo esame.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE non è automatico: non va richiesto quando la giurisprudenza comunitaria ha già chiarito la questione (principio dell'"acte clair"/"acte éclairé").
- In fase di difesa l'operatore deve mantenere un livello di diligenza professionale (verifiche documentali e prassi commerciali) per poter invocare l'esimente della buona fede; l'onere probatorio della prova dell'irregolarità documentale resta in capo all'autorità doganale.
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