Sentenza n. 1133/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento - del Piano Educativo Individualizzato prot. n. 234 del 09.01.2026, redatto per l’anno scolastico 2025-2026 dall’Istituto Comprensivo “F. Santagata” di Gricignano di Aversa (Ce), con il quale vengono assegnate 18 ore di sostegno alla minore -OMISSIS- su n. 30 ore di frequenza settimanali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano Educativo Individualizzato che assegnava alla minore 18 ore settimanali di sostegno a fronte di 30 ore di frequenza scolastica
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di studentessa con disabilità)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il PEI relativo all’anno scolastico 2025-2026, deducendo l’illegittimità dell’assegnazione di sole 18 ore di sostegno alla minore, riconosciuta in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. 104/1992, nonostante la frequenza scolastica per 30 ore settimanali. Il PEI descriveva una studentessa bisognosa di guida e supporto costanti, soprattutto nelle situazioni nuove, nel mantenimento dell’attenzione e nello svolgimento delle attività didattiche. La riduzione del sostegno è stata contestata per violazione della l. 104/1992, del d.lgs. 66/2017, del decreto interministeriale n. 153/2023 e delle relative Linee guida, nonché per difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà della motivazione. L’amministrazione aveva giustificato le 18 ore richiamando il rapporto ordinario tra alunni e insegnanti di sostegno previsto dal contratto collettivo, senza dimostrare di avere tempestivamente richiesto posti di sostegno in deroga all’organico di diritto.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda principale, ritenendo intrinsecamente illogico e contraddittorio il PEI, poiché la descrizione delle esigenze della minore evidenziava la necessità di un sostegno intensivo e di una copertura integrale dell’orario scolastico, mentre il documento assegnava soltanto 18 ore su 30. Il diritto al sostegno scolastico è stato qualificato come diritto costituzionalmente garantito e non finanziariamente condizionato: l’amministrazione non può giustificare la riduzione sulla base di carenze di organico o di risorse, dovendo attivare, quando necessario, la procedura per i posti in deroga. Il giudice ha inoltre rilevato che non era stata prodotta prova della tempestiva richiesta di insegnanti in deroga. Ha quindi accertato il diritto della minore alla copertura mediante insegnante di sostegno per tutte le ore di effettiva frequenza, con conseguente annullamento del PEI e condanna dell’amministrazione all’adozione degli atti necessari entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega. È stata invece respinta la domanda risarcitoria, perché il pregiudizio non è stato ritenuto apprezzabile secondo i parametri elaborati dalla giurisprudenza del TAR. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 3 l. 104/1992
Il diritto alle prestazioni è riconosciuto in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo; qualora la compromissione renda necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, il sostegno è intensivo.
La situazione di disabilità grave o di sostegno intensivo impone una valutazione individualizzata dei bisogni e non consente di ridurre il sostegno per ragioni meramente organizzative o finanziarie.
artt. 12 e 13 l. 104/1992
Le disposizioni costituiscono la base normativa del diritto all’inclusione scolastica e alle misure di sostegno necessarie alla frequenza e all’integrazione dell’alunno con disabilità.
art. 7 d.lgs. 66/2017
Il PEI esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe.
Il PEI deve contenere una proposta individualizzata e motivata del numero di ore di sostegno, elaborata dal GLO sulla base della documentazione relativa al funzionamento dell’alunno e degli obiettivi educativi e didattici.
art. 10 d.lgs. 66/2017
Il dirigente scolastico, sulla base del PEI, invia all’ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno; l’ufficio scolastico regionale assegna le risorse.
Il dirigente scolastico deve rilevare tempestivamente il fabbisogno e richiedere anche i posti in deroga quando necessari per garantire il sostegno individualizzato; la mancata richiesta è illegittima se determina una copertura inadeguata.
decreto interministeriale n. 153/2023 e Linee guida allegate
La proposta del numero di ore di sostegno alla classe deve necessariamente fare riferimento, in modo esclusivo, alle esigenze dell’alunno o dell’alunna con disabilità titolare del PEI.
Le ore di sostegno sono assegnate alla classe ma sono funzionali al progetto educativo personalizzato e non possono essere utilizzate liberamente per esigenze generiche della classe o della scuola.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Il giudice può impartire le misure necessarie a rendere effettiva la tutela, imponendo all’amministrazione gli adempimenti conseguenti all’accertamento del diritto.
art. 60 c.p.a.
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata dopo l’avviso alle parti nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.
Massime di principio
- Il diritto dell’alunno con disabilità alle misure di sostegno scolastico necessarie per l’inclusione è costituzionalmente garantito e non può essere compresso per mere carenze finanziarie, organizzative o di organico dell’amministrazione scolastica.
- Il PEI deve determinare o proporre il numero delle ore di sostegno sulla base dei bisogni individuali dell’alunno, della documentazione ufficiale e degli obiettivi del progetto educativo; una motivazione interna contraddittoria tra esigenze rappresentate e ore assegnate rende illegittimo il documento.
- Quando il fabbisogno individuale richiede una copertura superiore a quella assicurabile con l’organico ordinario, il dirigente scolastico deve tempestivamente richiedere all’ufficio scolastico regionale i posti di sostegno in deroga; la mancata richiesta costituisce illegittimità se impedisce la copertura necessaria.
- La qualificazione della disabilità come grave o come necessitante di sostegno intensivo non determina automaticamente la copertura integrale dell’orario scolastico: tale risultato deve derivare dalla valutazione individualizzata contenuta nel PEI e dal concreto accertamento delle esigenze dell’alunno. Tuttavia, in assenza di una motivazione individualizzata che giustifichi la riduzione, non è legittima l’assegnazione di un numero inferiore di ore rispetto al fabbisogno accertato.
- Le ore di sostegno, pur essendo assegnate alla classe, devono essere utilizzate prioritariamente per il progetto educativo personalizzato dell’alunno titolare del PEI e non possono essere destinate genericamente alla classe, ad altri alunni o alla sostituzione di docenti assenti.
- Il giudice amministrativo, accertato il diritto alla copertura delle ore di frequenza, può ordinare all’amministrazione di adottare gli atti necessari entro un termine e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
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