Sentenza n. 711/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di revoca delle misure di accoglienza e decreto di ingiunzione al rimborso dei relativi costi
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia e ammesso alle misure di accoglienza presso un CAS, ha impugnato i provvedimenti prefettizi del 19 febbraio 2025 con i quali gli era stata revocata l'accoglienza ed era stato ingiunto il pagamento di euro 2.808,00, ritenendo che nel 2024 avesse percepito redditi da lavoro pari a euro 13.484,00, superiori all'importo dell'assegno sociale. Il ricorrente aveva chiesto il riesame degli atti senza ottenere risposta. In sede cautelare il TAR aveva sospeso l'efficacia dei provvedimenti, riservando la definitiva pronuncia anche sulla giurisdizione in relazione al decreto d'ingiunzione. Successivamente, il ricorrente ha prodotto la certificazione unica 2025, dalla quale risultava un reddito 2024 inferiore all'importo dell'assegno sociale. La Prefettura ha quindi revocato in autotutela entrambi gli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché entrambi i provvedimenti impugnati erano stati revocati in autotutela e il ricorrente aveva chiesto tale pronuncia. Il Collegio ha confermato la condanna della Prefettura alla rifusione delle spese della fase cautelare, già disposta con l'ordinanza del 12 giugno 2025, modificando quella pronuncia soltanto per disporre la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Non ha pronunciato la condanna alle spese del giudizio di merito, pur rilevando la soccombenza virtuale della Prefettura, poiché il ricorrente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'art. 133 d.P.R. 115/2002 non consentiva di porre le spese a carico di un'amministrazione statale affinché fossero corrisposte allo Stato stesso. Ha quindi liquidato direttamente al difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 115/2002, euro 575,00 per il giudizio di merito, oltre CPA e IVA se dovute e detratta l'eventuale ritenuta d'acconto. L'importo è stato determinato applicando i parametri del d.m. 55/2014, dimezzati ai sensi dell'art. 130 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 23, comma 6, d.lgs. 142/2015
È stato indicato dall'amministrazione quale base normativa del decreto di ingiunzione per il rimborso dei costi delle misure di accoglienza indebitamente fruite.
art. 57 c.p.a.
consente di modificare con la sentenza di merito la pronuncia sulle spese contenuta nell’ordinanza cautelare
Consente al giudice, con la sentenza di merito, di modificare la statuizione sulle spese adottata nella fase cautelare; il TAR lo ha applicato per disporre la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
art. 133 d.P.R. 115/2002
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato
La regola sulla rifusione delle spese in favore dello Stato non è stata applicata mediante una condanna dell'amministrazione statale, poiché lo Stato non può essere contemporaneamente obbligato al pagamento e beneficiario della statuizione.
art. 82 d.P.R. 115/2002
osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa
La norma costituisce la base per la liquidazione diretta dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, entro i limiti dei valori tariffari e tenendo conto della natura e della semplicità dell'attività svolta.
art. 130 d.P.R. 115/2002
Ha imposto il dimezzamento dei compensi determinati secondo i parametri professionali.
d.m. 10 marzo 2014 n. 55
È stato applicato per individuare i parametri di liquidazione dei compensi professionali, assumendo lo scaglione di valore da euro 5.201 a euro 26.000.
art. 74 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata.
Massime di principio
- La revoca in autotutela di tutti gli atti impugnati, quando soddisfa integralmente l'interesse sostanziale del ricorrente e questi ne chiede la declaratoria, determina la cessazione della materia del contendere.
- La sentenza di merito può modificare la statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza cautelare, anche per disporne la distrazione in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
- Quando la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è vittoriosa nei confronti di un'amministrazione statale, non è utile una condanna dell'amministrazione alla rifusione delle spese in favore dello Stato se lo Stato sarebbe al contempo soggetto obbligato e beneficiario della statuizione; il giudice può liquidare direttamente i compensi al difensore secondo le regole del patrocinio a spese dello Stato.
- La liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve essere effettuata considerando la natura e la semplicità della controversia, i parametri professionali applicabili, il limite dei valori medi e il dimezzamento previsto dalla normativa sul patrocinio.
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