Sentenza n. 3841/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento - della disposizione dirigenziale n. 14 del 17.2.2023, avente ad oggetto "conclusione del procedimento ai sensi dell’art.7 della L.241/90 – Conclusione procedura transattiva ai sensi dei commi 574 e 575 della legge n.234_2021 – cancellazione del credito vantato", con la quale il Dirigente dell'Area Welfare - Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza dichiarava conclusa la procedura transattiva ai sensi dei commi 574 e 575 l. 234/2021 e, per l'effetto, veniva disposta la cancellazione del credito vantato, tra le altre, dall'odierna ricorrente; - della nota PG/2022/0828513 del 16/11/2022, con cui l’Unità Organizzativa Autonoma “Transazioni ex L.234/2021 Art.1 - commi 574 e 575” confermava l’elenco degli Enti che non avevano provveduto a presentare istanza di ammissione alla procedura transattiva; - ove e per quanto occorra dell’accordo sottoscritto tra il Comune di Napoli e la Presidenza del Consiglio dei Ministri (cd. Piano per Napoli) sottoscritto il 29.03.2022; - ove e per quanto occorra della deliberazione di Giunta Comunale prot. n. 264 del 27.07.2022; - di ogni altro atto consequenziale, connesso e presupposto ove e per quanto lesivo degli interessi della ricorrente; NONCHÉ PER LA CONDANNA dell’amministrazione resistente al risarcimento del danno ovvero, in via subordinata, al riconoscimento in favore dell'odierna ricorrente di un'indennità ex art. 2041 c.c..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dirigenziale di conclusione della procedura transattiva e cancellazione del credito vantato per prestazioni convenzionate
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Napoli, nell’ambito delle misure straordinarie di riequilibrio finanziario previste dall’art. 1, commi 574 e 575 e seguenti, della legge n. 234 del 2021, ha dichiarato conclusa la procedura transattiva e disposto la cancellazione di crediti pari a euro 203.835,69, chiedendo altresì l’emissione di note di credito a storno delle fatture. La ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina applicabile, l’eccesso di potere e la lesione dei principi di affidamento, buona fede e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, sostenendo che i crediti fossero certi, liquidi ed esigibili, derivassero da prestazioni regolarmente eseguite nell’ambito di servizi essenziali e fossero assistiti da risorse vincolate. Ha domandato l’annullamento degli atti, il risarcimento del danno o, in subordine, il riconoscimento di un’indennità ex art. 2041 c.c. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la carenza di interesse e, nel merito, la legittimità della cancellazione del credito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario. Il Collegio ha ritenuto che il petitum sostanziale riguardasse l’accertamento dell’esistenza e dell’eventuale estinzione di un diritto di credito derivante da rapporti convenzionali di natura contrattuale e dalla fase di esecuzione delle prestazioni, non l’esercizio di un potere autoritativo incidente su interessi legittimi. La formale impugnazione del provvedimento dirigenziale non ha modificato la natura sostanziale della controversia, poiché l’atto è stato qualificato come meramente ricognitivo degli effetti collegati dalla legge alla mancata partecipazione alla procedura transattiva. Anche le domande di pagamento, risarcimento e indennità sono state ricondotte alla cognizione del giudice ordinario. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, commi 574 e 575, l. 234/2021
La disciplina della procedura transattiva e degli effetti collegati alla mancata partecipazione è stata considerata dal giudice come fonte di effetti meramente ricognitivi rispetto alla posizione creditoria controversa, senza attribuzione all’amministrazione di un potere autoritativo incidente su interessi legittimi.
art. 2041 c.c.
La domanda subordinata di indennità per arricchimento senza causa è stata ricondotta, come le altre pretese patrimoniali, alla controversia relativa al rapporto contrattuale e al diritto di credito, devoluta al giudice ordinario.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento non è stata ritenuta idonea a trasformare in esercizio di potere autoritativo una controversia sostanzialmente attinente all’esecuzione di rapporti contrattuali.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale, ossia alla natura effettiva della posizione giuridica fatta valere e alla causa petendi sostanziale, non alla qualificazione formale della domanda o all’impugnazione di un atto amministrativo.
- Le controversie relative all’esistenza, all’adempimento o all’estinzione di diritti di credito derivanti dall’esecuzione di rapporti contrattuali o convenzionali della pubblica amministrazione appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando il creditore impugni formalmente un provvedimento amministrativo collegato al rapporto.
- Un atto amministrativo meramente ricognitivo di effetti direttamente ricollegati dalla legge a determinati comportamenti del privato non esprime, di per sé, l’esercizio di un potere autoritativo incidente su interessi legittimi; la relativa controversia resta devoluta al giudice ordinario quando sostanzialmente concerne un diritto patrimoniale.
- La domanda di pagamento, così come le pretese risarcitorie o indennitarie fondate sulla mancata corresponsione di corrispettivi contrattuali, segue la giurisdizione ordinaria quando il loro presupposto sostanziale è l’accertamento del diritto di credito derivante dall’esecuzione del rapporto.
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