Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28750/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che dichiarava inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato presentata nell'interesse del ricorrente, per il motivo che l'istanza sarebbe stata depositata in cancelleria da un difensore non munito di procura speciale. Il difensore ricorrente deduceva che il ricorrente aveva "personalmente" presentato e firmato l'istanza, avendo poi delegato il difensore solo al mero deposito, e che quindi la Corte di appello aveva illegittimamente confuso la "presentazione" con il "deposito" dell'atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che il ricorrente avesse effettivamente presentato e firmato l'istanza personalmente e che il deposito in cancelleria compiuto da un difensore delegato, non munito di procura speciale, fosse ammissibile quando il difensore è incaricato solo del mero deposito. La sentenza richiama l'applicabilità della regola generale dell'art. 582 c.p.p. secondo cui l'atto d'impugnazione può essere presentato tramite un incaricato. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Milano per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Dispone la disciplina della richiesta di rescissione del giudicato; il suo carattere di mezzo di impugnazione straordinario giustifica l'applicazione delle regole generali sull'impugnazione, in particolare la possibilità di presentazione tramite incaricato.

  • art. 122 cod. proc. pen.

    Prevede la procura speciale per il difensore; la Corte precisa però che, ove il ricorrente presenti personalmente l'istanza e delegi il difensore al mero deposito, la mancanza di procura speciale non determina necessariamente l'inammissibilità.

  • art. 582 cod. proc. pen.

    Regola la presentazione dell'atto d'impugnazione a mezzo di un incaricato; è stata richiamata come norma generale applicabile alla rescissione del giudicato, autorizzando il deposito da parte di un delegato del ricorrente.

Massime di principio

  • La richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis può essere considerata atto impugnatorio straordinario soggetto alle regole generali sulle impugnazioni (art. 582 c.p.p.).
  • Se il ricorrente ha personalmente sottoscritto e presentato l'istanza, il deposito materiale dell'atto in cancelleria effettuato da un difensore delegato e privo di procura speciale non determina automaticamente l'inammissibilità.
  • Occorre distinguere tra "presentazione" (atto formale compiuto dal soggetto legittimato) e "deposito" (atto materiale di consegna in cancelleria); la confusione tra i due profili può determinare decisioni erronee di inammissibilità.
  • Il giudice di merito deve verificare la concreta titolarità della presentazione dell'atto (chi ha firmato e chi ha effettivamente presentato l'istanza) prima di dichiararne l'inammissibilità per assenza di procura speciale.
  • In situazioni analoghe, se l'istanza è stata materialmente sottoscritta e presentata dal ricorrente, eventuali carenze formali relative alla procura del difensore delegato al deposito possono essere superate e non impediscono la prosecuzione del procedimento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.