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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22065/2026 del 27/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

Un fallimento ha impugnato il decreto del tribunale che, nell'opposizione allo stato passivo, aveva ammesso il credito del fallimento del creditore in via chirografaria e non prededucibile. La vicenda nasce da un pagamento eseguito in favore del curatore del fallimento del creditore, poi assoggettato ad azione revocatoria fallimentare proposta dal fallimento del debitore pagante. Il fallimento del debitore sosteneva che, poiché il pagamento era stato ricevuto direttamente dalla procedura del creditore e il credito restitutorio derivava da una transazione asseritamente novativa stipulata dalla curatela, la relativa pretesa dovesse essere ammessa in prededuzione. Il tribunale aveva invece escluso la prededucibilità, ritenendo che il curatore del creditore subentrasse nella posizione sostanziale e processuale del fallito, che la revocatoria non trasformasse il credito restitutorio in credito sorto in occasione o in funzione della procedura, e che non fosse stata provata la natura novativa della transazione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: violazione dell'art. 111 l.fall., dell'art. 67 l.fall. e dell'art. 115 c.p.c. per travisamento della transazione e della posizione del curatore; violazione degli artt. 1965 e 1230 c.c. per mancato riconoscimento della novazione della transazione e della conseguente nuova obbligazione; violazione dell'art. 52 l.fall. per mancato riconoscimento della prededuzione del credito restitutorio derivante da un atto funzionalmente connesso alla procedura.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto non condivisibile in via assoluta l'orientamento secondo cui il credito restitutorio derivante dalla revoca di un pagamento ricevuto dal curatore del creditore debba sempre essere collocato in chirografo. La Corte ha distinto il caso del pagamento ricevuto dal creditore quando era ancora in bonis, per il quale resta ferma la collocazione concorsuale, dal caso in cui il pagamento revocato sia stato incassato direttamente dal curatore del fallimento del creditore. In quest'ultima ipotesi, il debito di restituzione sorge in conseguenza dell'incasso effettuato dalla procedura e grava sulla massa del fallimento accipiens, trattandosi di obbligazione occasionalmente e funzionalmente connessa alla gestione della procedura stessa. Perciò il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Mantova, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 111 l.fall.

    la prededuzione si collega ai debiti sorti in occasione o in funzione della procedura; la Corte ne ammette l'applicazione quando il debito restitutorio nasce dall'incasso direttamente effettuato dal curatore del fallimento accipiens e risulta funzionalmente connesso alla procedura.

  • art. 67 l.fall.

    la revocatoria fallimentare rende inefficace il pagamento e consente la pretesa restitutoria; la Corte distingue però gli effetti sul piano della collocazione del credito a seconda di chi abbia ricevuto il pagamento revocato.

  • art. 115 c.p.c.

    è invocato per denunciare il travisamento del contenuto della transazione e dei fatti rilevanti; la Corte accoglie il ricorso senza soffermarsi autonomamente sulla norma come ratio decisiva.

  • art. 1965 c.c.

    richiamato per sostenere la natura transattiva dell'accordo e la sua idoneità a incidere sulla posizione obbligatoria.

  • art. 1230 c.c.

    richiamato per sostenere la novazione dell'obbligazione originaria e la nascita di una nuova posizione debitoria.

  • art. 52 l.fall.

    l'accertamento del credito restitutorio è devoluto al giudice delegato del fallimento accipiens; la partecipazione al concorso avviene secondo le regole del passivo, ma la Corte riconosce che, nel caso di pagamento ricevuto dal curatore, il debito può assumere natura prededucibile.

  • art. 111 l.fall.

    richiamato per chiarire che l'esclusività dell'accertamento del credito e dei crediti prededucibili opera anche per tali pretese.

  • art. 113 l.fall.

    richiamato in via analogica per affermare che somme percepite e poi da restituire dal curatore non possono essere ripartite prima della definizione della possibile restituzione, poiché il relativo obbligo grava sulla massa della procedura.

Massime di principio

  • Il credito restitutorio conseguente alla revoca di un pagamento va collocato nel passivo del fallimento dell'accipiens secondo la sua concreta genesi: se il pagamento revocato è stato ricevuto dal debitore quando era in bonis, la pretesa restitutoria resta concorsuale e non prededucibile per il solo fatto della successiva revoca.
  • Se invece il pagamento revocato è stato incassato direttamente dal curatore del fallimento dell'accipiens, il debito di restituzione nasce in conseguenza dell'attività della procedura e può essere qualificato come prededucibile, perché occasionalmente e funzionalmente connesso alla gestione concorsuale.
  • La natura costitutiva dell'azione revocatoria non esclude automaticamente la prededuzione: occorre distinguere tra il pagamento originariamente eseguito al fallito e quello ricevuto dalla massa del fallimento accipiens, poiché solo nel secondo caso l'obbligo restitutorio grava direttamente sulla procedura.
  • In tema di accertamento del passivo, il giudice delegato deve verificare non solo l'esistenza del credito restitutorio, ma anche la sua collocazione, tenendo conto della concreta relazione tra il fatto generatore del debito e la procedura concorsuale.
  • La prededuzione richiede una connessione non meramente occasionale ma funzionale con la procedura: quando il curatore percepisce somme destinate alla massa e queste risultano poi indebitamente acquisite per effetto della revoca, l'obbligo di restituirle segue la massa della procedura stessa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoOpposizioni esecutive
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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