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Sentenza

Sentenza n. 2164/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601291

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva del servizio di implementazione dell’asilo nido comunale, unitamente agli atti di gara e alla verifica di anomalia dell’offerta dell’RTI aggiudicatario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, concorrente non aggiudicataria, ha impugnato l’aggiudicazione definitiva del servizio disposta in favore di un costituendo RTI composto da cooperative sociali, chiedendo anche il subentro nel contratto eventualmente stipulato, la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento mediante reintegrazione in forma specifica. Ha dedotto la violazione e l’errata applicazione dell’art. 110 del d.lgs. 36/2023, dell’art. 3 della l. 241/1990, delle disposizioni del disciplinare e del capitolato, nonché dell’art. 97 Cost., oltre a eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione e lesione della par condicio e della concorrenza. La censura riguardava soprattutto l’affidabilità e la sostenibilità dell’offerta dell’RTI aggiudicatario, che aveva applicato un ribasso del 100% sui costi comprimibili, pari a euro 10.426,62, mantenendo invariati i costi del personale e gli oneri di sicurezza. Secondo la ricorrente, l’offerta sarebbe stata non remunerativa, in perdita e predatoria; inoltre, le giustificazioni rese in sede di verifica di anomalia si sarebbero fondate soltanto sulla solidità economica complessiva delle cooperative. La ricorrente ha altresì proposto un’istanza di accesso ex art. 116 c.p.a. contro il diniego parziale dell’amministrazione, ma in udienza ha rinunciato alla parte residua dell’istanza relativa ai curricula allegati all’offerta tecnica.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Quanto all’istanza di accesso, ha preso atto della rinuncia espressa dalla ricorrente per i documenti residui non ostesi. Nel merito ha rigettato il ricorso. Il Collegio ha qualificato la verifica di anomalia come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di macroscopica illogicità, erroneità fattuale, travisamento, vizi istruttori o lacune motivazionali, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella della stazione appaltante o procedere a una autonoma verifica delle singole voci dell’offerta. Ha ritenuto specifiche e non generiche le giustificazioni dell’RTI, poiché fondate sugli utili conseguiti dalle cooperative nel triennio 2022-2024, pari a euro 1.006.740,00, ampiamente superiori ai costi comprimibili assunti a carico dell’offerente. La stazione appaltante aveva quindi ragionevolmente verificato la sostenibilità dell’offerta ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 36/2023. Il fatto che l’offerta risultasse lievemente in perdita non ne determinava automaticamente l’inaffidabilità, considerata la natura non lucrativa delle cooperative e la fisiologica possibilità di destinare residui attivi pregressi alle finalità socio-assistenziali. È stata inoltre esclusa la natura predatoria dell’offerta, che non può essere desunta dal solo ribasso nominale su una singola voce, dovendo essere valutata in concreto rispetto all’intero valore dell’appalto: nella fattispecie, la differenza economica tra le offerte era di euro 5.213,31, pari al 3,74% del valore complessivo della gara. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore delle due cooperative controinteressate e del Comune, liquidate in euro 2.000,00 per ciascuna parte pubblica o controinteressata, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio all’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione cautelare, previa audizione delle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 116 c.p.a.

    istanza di accesso documentale in corso di causa

    È stato il fondamento processuale dell’istanza di accesso proposta contestualmente al ricorso; il giudice ha preso atto della rinuncia alla parte residua della domanda.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    verifica dell’anomalia dell’offerta

    La verifica deve accertare la sostenibilità complessiva dell’offerta; nella fattispecie è stata ritenuta legittima perché basata su giustificazioni specifiche, tra cui gli utili pregressi delle cooperative, e immune da illogicità, travisamento o carenze istruttorie e motivazionali.

  • art. 110, comma 3, lett. a) e b), d.lgs. 36/2023

    ipotesi previste dall’art. 110, comma 3, lett. a) e b)

    Le giustificazioni dell’operatore economico sono state ricondotte alle ipotesi normative richiamate e considerate idonee a dimostrare la sostenibilità dell’offerta.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente in relazione al difetto di motivazione, ma non ritenuto violato dal giudice, che ha considerato adeguatamente motivata la valutazione di anomalia.

  • art. 97 Cost.

    Invocato in relazione ai principi di buon andamento, imparzialità, concorrenza e par condicio, senza che il giudice ravvisasse una violazione.

Massime di principio

  • Il giudizio sull’anomalia dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di macroscopica illogicità, erroneità fattuale, travisamento, vizi istruttori o lacune motivazionali; non è consentito un sindacato sostitutivo né una autonoma rielaborazione della congruità delle singole voci dell’offerta.
  • La verifica di anomalia deve riguardare l’affidabilità e sostenibilità complessiva dell’offerta in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto e non si risolve nella ricerca di singole inesattezze contabili o nella cosiddetta caccia all’errore.
  • Giustificazioni fondate sulla capacità dell’operatore di coprire i costi comprimibili mediante utili pregressi non sono generiche quando indicano dati economici specifici, quantificati e significativamente superiori ai costi che l’offerente intende sostenere.
  • La circostanza che un’offerta sia lievemente in perdita non determina automaticamente la sua inaffidabilità, quando la natura e lo scopo sociale dell’operatore economico rendano fisiologico il reimpiego di residui attivi pregressi per la realizzazione delle finalità istituzionali.
  • La natura predatoria di un’offerta non può essere desunta dal solo ribasso nominale applicato a una singola componente di costo, ma deve essere verificata concretamente considerando l’incidenza effettiva del ribasso sull’intero valore economico dell’appalto.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAccesso agli atti di garaDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTutela del terzo

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