Cassazione Penale, Ordinanza n. 05492/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di merito di condanna per guida in stato di ebbrezza aggravata dall'orario notturno è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno. Ha dedotto quattro motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 186, comma 2, lett. b, d.lgs. n. 285/1992; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis c.p.; (3) violazione dell'art. 218, comma 2-bis, cod. strada e omessa motivazione sulla durata della sospensione della patente; (4) violazione di legge e vizio di motivazione sul rigetto della richiesta subordinata di conversione della pena in lavori di pubblica utilità. La Corte ha ritenuto i primi, secondi e quarti motivi non consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza un effettivo confronto con la motivazione di appello; il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché il riconoscimento delle attenuanti generiche non impone la sospensione della patente in misura inferiore al minimo, essendo la sanzione accessoria orientata soprattutto alla gravità della violazione.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. b, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Disposizione incriminatrice richiamata per la fattispecie di guida in stato di ebbrezza contestata.
art. 131-bis c.p.
Invocato dalla difesa ai fini della particolare tenuità del fatto, ma il motivo è stato ritenuto non scrutinabile o comunque non fondato perché già superato dalla motivazione di merito.
art. 218, comma 2-bis, cod. strada
Richiamato per contestare la durata della sospensione della patente; la Corte ha escluso che le attenuanti generiche impongano un trattamento sanzionatorio accessorio minimo.
art. 133 c.p.
Richiamato nel precedente giurisprudenziale citato dalla Corte per affermare che, nella sospensione della patente, assume rilievo preminente la finalità retributiva connessa alla gravità della violazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni già dedotte e motivatamente respinte dal giudice di appello, senza confrontarsi specificamente con la ratio della decisione impugnata.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche non determina automaticamente, nei reati di guida in stato di ebbrezza, l'obbligo di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nella misura minima.
- Per la durata della sospensione della patente nel reato di guida in stato di ebbrezza, il giudice deve valorizzare la gravità della violazione e la funzione retributiva della sanzione accessoria, potendo discostarsi dal minimo edittale anche in presenza di attenuanti generiche.
- La richiesta di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere sostenuta da censure effettive e non meramente reiterative; in difetto, il motivo è inammissibile o manifestamente infondato.
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