Cassazione Civile, Ordinanza n. 09323/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratori)
La controversia
La controversia riguarda una pluralità di docenti di religione cattolica assunti con contratti a termine nella scuola statale, che avevano agito per far dichiarare l’illegittimità della reiterazione dei contratti annuali a far data dall’anno scolastico 2008/2009 e per ottenere il risarcimento del danno da abuso del lavoro a termine. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, ma la Corte d’Appello di Lecce, su impugnazione del Ministero, aveva invece rigettato le domande dei docenti ritenendo che la disciplina speciale del rapporto degli insegnanti di religione escludesse l’abusività della reiterazione. Nel ricorso per cassazione, i docenti hanno dedotto: (i) violazione della direttiva 1999/70/CE e dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, oltre che della normativa interna di recepimento e dell’obbligo di interpretazione conforme, sostenendo che la legge n. 186/2003 non poteva essere letta come autorizzazione a una successione illimitata di contratti a termine; (ii) in subordine, violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che incombeva al Ministero provare che i posti occupati rientravano nella quota flessibile del 30%; (iii) ulteriormente in via gradata, questione di legittimità costituzionale della normativa che escludeva tale personale dalle tutele contro l’abuso del termine. Nel ricorso incidentale, altri docenti hanno censurato, con motivo sostanzialmente coincidente, la sentenza d’appello per avere escluso in radice l’abuso del contratto a termine per la sola specialità della disciplina degli insegnanti di religione; con il secondo motivo hanno denunciato travisamento dei fatti e omessa valutazione di un elemento probatorio, nonché l’omesso ordine di ricostituzione del fascicolo di parte di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dato atto della regola dell’unità dell’impugnazione e ha qualificato come ricorso principale quello proposto per primo dai docenti e come incidentale quello successivo. Ha quindi accolto il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, ritenendo non conforme ai principi già affermati in precedenza la decisione della Corte d’Appello, perché aveva escluso l’abuso nella successione dei contratti a termine senza considerare la reiterazione continua dei rapporti e la mancata indizione dei concorsi triennali dopo il primo triennio, nonché l’eventuale durata complessiva ultratriennale del rapporto. È stato assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Direttiva 1999/70/CE
clausola 5 dell'accordo quadro allegato
La normativa eurounitaria vieta l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine e impone un'interpretazione del diritto interno conforme ai suoi principi.
Accordo quadro CES/UNICE/CEEP sul lavoro a tempo determinato
La clausola antiabuso rileva anche per il personale docente di religione cattolica, nonostante la disciplina speciale.
art. 9, comma 2, dell'Accordo tra Santa Sede e Repubblica italiana
Richiamato dalle parti come parametro della disciplina dell'insegnamento della religione cattolica.
L. 121/1985
Legge di ratifica dell'Accordo tra Santa Sede e Repubblica italiana, richiamata nel quadro normativo della causa.
L. 186/2003
Disciplina speciale dell'assunzione dei docenti di religione cattolica, ma non idonea a escludere l'abuso da reiterazione dei contratti a termine.
L. 124/1999
Norma invocata in relazione al sistema delle supplenze; la sua applicabilità è stata ritenuta non decisiva dalla Corte d'Appello.
art. 2697 c.c.
Il Ministero, ove contesti il risarcimento per abuso del termine, deve provare la legittimità della causale che giustifica contratti infrannuali o l’allocazione dei posti nella quota flessibile.
art. 360 c.p.c.
Norma processuale richiamata come base dei motivi di ricorso per cassazione.
art. 117, primo comma, Cost.
La Corte richiama il precedente che esclude dubbi di compatibilità costituzionale del sistema anche rispetto ai vincoli eurounitari.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Utilizzato per richiamare la motivazione di precedenti decisioni della Corte.
L. 183/2010, art. 32, comma 5
Parametro per la liquidazione del danno da abuso del contratto a termine.
D.Lgs. 81/2015, art. 28, comma 2
Richiamato come parametro successivo alla L. 183/2010 per il ristoro del danno da abuso del termine.
art. 267 TFUE
Richiamato quale fondamento dell’obbligo di interpretazione conforme e del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro a termine del personale docente di religione cattolica, la disciplina speciale non esclude l’applicazione del divieto eurounitario di abuso nella reiterazione dei contratti a termine.
- Integra abuso del contratto a termine, nel regime speciale dei docenti di religione cattolica, sia la reiterazione continua di contratti annuali oltre tre annualità scolastiche in assenza di concorsi triennali, sia l’utilizzazione discontinua per ragioni di eccedenza se la durata complessiva dei rapporti supera le tre annualità.
- In presenza di abuso nella reiterazione del termine, non è riconoscibile la trasformazione automatica del rapporto in tempo indeterminato, ma sorge il diritto al risarcimento del danno eurounitario secondo i parametri legali richiamati, oltre al maggior danno se provato.
- Se il Ministero invoca una causale legittimante contratti infrannuali o la collocazione nella quota flessibile dell’organico, grava su di esso l’onere di provare la legittimità della causale.
- Il giudice di merito deve verificare concretamente la reiterazione dei rapporti, la durata complessiva ultratriennale e la mancata indizione dei concorsi previsti dalla legge, non potendo escludere l’abuso per la sola specialità del regime normativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 4 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09229/2023 del 04/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09231/2023 del 04/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09232/2023 del 04/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09239/2023 del 04/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09241/2023 del 04/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09242/2023 del 04/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →