Sentenza del 21/10/2015 n. 21393 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che aveva confermato l'accertamento, con cui l'Amministrazione aveva aumentato il valore iniziale e finale dichiarato per un terreno edificabile. La ricorrente ha dedotto: l'intervenuta definizione agevolata mediante condono ai sensi della legge n. 289 del 2002; la violazione dell'onere della prova; l'omessa pronuncia e il vizio di motivazione sull'eccezione di prescrizione; nonché la decadenza o prescrizione del credito tributario per il decorso del termine senza iscrizione a ruolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati carenti di autosufficienza perché la società non ha riprodotto né allegato la documentazione necessaria a dimostrare che i pagamenti effettuati per il condono riguardassero proprio l'INVIM oggetto della controversia. Anche i motivi sulla prescrizione sono stati ritenuti inammissibili per difetto di autosufficienza, poiché la società non ha indicato se e come l'eccezione fosse stata proposta nel giudizio di primo grado e quale fosse stata la decisione della Commissione Tributaria Provinciale. L'ultimo motivo è stato respinto perché la sentenza impugnata non accertava l'omessa iscrizione a ruolo e, comunque, la decadenza dell'Amministrazione non era rilevabile d'ufficio e avrebbe dovuto essere eccepita tempestivamente in primo grado. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, artt. 12 e 16
L'adesione a una definizione agevolata deve essere provata in modo puntuale, dimostrando che i pagamenti e la documentazione prodotti si riferiscano esattamente al tributo, all'annualità e all'atto oggetto della controversia.
Art. 2697 del codice civile
Chi intende far valere un fatto costitutivo della propria pretesa o difesa deve fornire la relativa prova. Nel caso concreto, la società avrebbe dovuto documentare il collegamento tra il condono pagato e l'accertamento INVIM contestato.
Art. 360 del codice di procedura civile
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la violazione di legge, i vizi processuali e il vizio di motivazione dedotti dalla società.
Art. 112 del codice di procedura civile
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. Tuttavia, per far valere in cassazione l'omessa pronuncia, il ricorrente deve indicare e documentare adeguatamente quando e come la questione sia stata proposta nei precedenti gradi.
D.P.R. n. 643 del 1972, art. 31
Riguarda la disciplina dell'INVIM e i termini relativi all'accertamento dell'imposta, invocati dalla società per sostenere la decadenza dell'Amministrazione.
D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 56, 76 e 78
Norme richiamate dalla ricorrente in tema di liquidazione, riscossione, decadenza e prescrizione dei tributi; la Corte ha comunque escluso che la decadenza potesse essere rilevata d'ufficio in appello quando non fosse stata tempestivamente eccepita.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Il ricorrente deve riportare o allegare gli elementi essenziali degli atti e dei documenti sui quali fonda le proprie censure, consentendo alla Corte di verificare direttamente la fondatezza delle doglianze senza dover ricostruire autonomamente il fascicolo.
Massime di principio
- In cassazione non è sufficiente affermare di aver prodotto documenti o sollevato un'eccezione: occorre indicare con precisione il contenuto degli atti, la loro collocazione processuale e il loro collegamento con la controversia.
- La prova di un condono o di una definizione agevolata deve identificare in modo univoco il tributo, l'annualità, l'atto e l'importo cui si riferiscono i pagamenti; versamenti generici non determinano automaticamente la cessazione della materia del contendere.
- Le eccezioni di prescrizione e decadenza devono essere sollevate tempestivamente nel primo grado utile e riproposte correttamente nei gradi successivi; non è prudente confidare nel loro rilievo d'ufficio.
- Un'eccezione non esaminata dai giudici di merito può essere valutata in cassazione solo se il ricorrente dimostra che era stata ritualmente proposta e indica esattamente dove ciò risulta dagli atti.
- Quando si contesta la stima di un bene ai fini tributari, è necessario fornire elementi tecnici e documentali concreti idonei a contrastare la perizia dell'Amministrazione; la mera contestazione generica è normalmente insufficiente.
- Il giudizio di cassazione non è una nuova fase di merito: la Corte verifica gli errori di diritto e i vizi processuali sulla base di quanto specificamente dedotto e documentato nel ricorso.
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