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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36033/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo fino a €463.400 disposto a carico di più indagati (tra cui Saggiomo) nell'ambito di un'indagine per associazione per delinquere finalizzata a furti di energia e gas, truffa, sostituzione di persona e falso. Il ricorrente articolava quattro censure: (1) difetto di specifica domanda cautelare del P.M. nei suoi confronti; (2) mancanza di motivazione sul periculum in mora e sull'esistenza di un profitto riferibile a Saggiomo, anche in ragione del tempo trascorso e della natura fungibile del denaro; (3) illegittima applicazione della responsabilità solidale e mancata valutazione del profitto dell'associazione (quantum arbitrario); (4) violazione del principio di proporzionalità e mancata valutazione soggettiva del periculum in mora rispetto alla somma effettivamente sequestrata a carico di Saggiomo (circa €29.000 sequestrati a lui addebitati).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso solo in parte. Ha ritenuto infondate le censure relative alla presunta assenza della domanda cautelare (il P.M. aveva indicato l'importo complessivo comprensivo dell'indagato) e quelle che negavano in linea di principio la riconoscibilità di un profitto autonomo derivante dall'associazione per delinquere, nonché le obiezioni sulla fungibilità del denaro. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per non aver affrontato adeguatamente il contenuto motivazionale dell'ordinanza impugnata. Tuttavia, la Corte ha ritenuto fondate le doglianze relative alla carenza della motivazione sul periculum in mora: l'ordinanza si è limitata a richiamare il pericolo di confusione del denaro nel patrimonio senza spiegare le ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio. Per tali ragioni la sentenza impugnata è annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Il sequestro preventivo volto alla confisca richiede una motivazione concisa e specifica anche in ordine al periculum in mora; non è sufficiente un richiamo generico alla possibile confusione del denaro nel patrimonio.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Regola la confisca per equivalente e i limiti del sequestro rispetto al profitto; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla valutazione del profitto quando la decisione di merito ha fornito riferimenti agli importi redistribuiti dall'associazione e la censura in cassazione non si confronta con quella motivazione.

  • art. 240 cod. pen.

    La confisca trova fondamento nella norma penale; il sequestro preventivo anticipa l'effetto ablativo della confisca e pertanto richiede specifica motivazione sul periculum in mora.

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8, DL 137/2020 (convertito)

    Norma procedurale sulla gestione dei mezzi scritti in Cassazione (requisitoria e facoltà di discussione orale); qui citata in relazione alla requisitoria scritta del P.G. e alla memoria difensiva.

  • Sezioni Unite, n. 42415 del 27/05/2021

    Conferma che il denaro, per la sua natura fungibile, quando rappresenta l'effettivo accrescimento patrimoniale derivante dal reato, può essere confiscato direttamente senza che sia necessario dimostrare che la specifica somma abbia avuto origine illecita.

  • Giurisprudenza sulla natura del profitto dell'associazione (Lauricella, Bernasconi, Edil Fiorentini)

    Sez. 2, n. 30255 del 03/03/2017 (Lauricella); Sez. 3, n. 44912 del 07/04/2016 (Bernasconi); Sez. 5, n. 15205 del 25/02/2016 (Edil Fiorentini)

    La Corte ha richiamato orientamenti secondo i quali l'associazione per delinquere può generare un profitto autonomo rispetto ai singoli reati-fine, costituito dal complesso dei vantaggi conseguenti al programma criminoso, e che ogni associato risponde di tale profitto dal momento dell'adesione.

  • Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 e Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008

    Sez. U, n. 36959/2021; Sez. U, n. 25932/2008

    Principi richiamati dalla Corte in tema di motivazione del sequestro preventivo e dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza che l'atto giustificativo deve avere; la loro carenza comporta annullamento.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo volto alla confisca richiede una motivazione specifica sul periculum in mora: la sola indicazione del rischio di 'confusione' del denaro nel patrimonio non è sufficiente.
  • L'associazione per delinquere può produrre un profitto autonomo rispetto ai reati-fine; tale profitto è imputabile agli associati dall'adesione al sodalizio.
  • Per i beni fungibili (denaro) la confisca diretta è ammessa: non è necessario individuare la provenienza illecita di una specifica somma quando essa costituisce l'effettivo accrescimento patrimoniale.
  • La proporzionalità e la quantificazione del sequestro richiedono motivazioni e dati concreti rispetto alle somme attribuite ai singoli indagati; l'assenza di questa valutazione può condurre al rinvio per nuovo esame.
  • L'assenza di una esplicita indicazione del singolo indagato nella richiesta del P.M. non è sempre decisiva se la domanda cautelare complessiva include comunque l'indagato e l'importo complessivo richiesto.
  • In Cassazione non sono sindacabili in via ampia i meri vizi di motivazione quando le decisioni di merito abbiano argomentato il giudizio; tuttavia, carenze sostanziali nella motivazione sul periculum in mora costituiscono vizio di diritto idoneo all'annullamento.

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