Cassazione Civile, Ordinanza n. 11045/2025 del 27/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente di una società autostradale era stato licenziato per giusta causa dopo una contestazione disciplinare relativa alla chiusura manuale di una sbarra di pista, alla successiva riapertura solo dopo l'intervento di un operatore della viabilità, a un periodo di inattività di circa 55 minuti in cabina e agli asseriti disagi arrecati all'utenza e rischi per la sicurezza della circolazione. Dopo una prima fase di accoglimento della domanda, il Tribunale, in opposizione, aveva rigettato l'impugnazione del licenziamento; la Corte d'appello aveva poi respinto il reclamo del lavoratore; quindi la Cassazione, con precedente sentenza rescindente, aveva cassato con rinvio limitatamente all'interpretazione della clausola collettiva applicabile. In sede di rinvio la Corte d'appello aveva nuovamente accolto l'impugnazione del lavoratore, qualificando la condotta come rientrante in ipotesi sanzionabili in via conservativa e applicando la tutela reale. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. e dell'art. 36 del CCNL autostrade e trafori, sostenendo che la Corte di rinvio avrebbe illegittimamente espunto dalla valutazione alcuni profili di gravità (artifici/raggiri, disagio all'utenza, pericolo per circolazione e sicurezza) e avrebbe erroneamente ricostruito la scala valoriale del codice disciplinare, svalutando la condotta rispetto alla sanzione espulsiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato, in parte anche inammissibile, osservando che il giudice di rinvio aveva considerato tutti i profili dedotti ma li aveva ritenuti non idonei a integrare il quid pluris richiesto per il licenziamento; in particolare, il disagio all'utenza e il pericolo per la circolazione non erano stati allegati in modo specifico come elementi decisivi e, comunque, erano compatibili anche con fattispecie sanzionate conservativamente. Ha quindi confermato che la condotta contestata era sussumibile nelle ipotesi del CCNL punite con sanzione conservativa e ha applicato la tutela di cui all'art. 18, comma 4, L. n. 300/1970. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della società alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società datrice di lavoro, confermando la sentenza di rinvio che aveva annullato il licenziamento, ordinato la reintegrazione del lavoratore e riconosciuto l'indennità risarcitoria nei limiti di dodici mensilità oltre ai contributi previdenziali e assistenziali. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente applicato il vincolo derivante dalla precedente sentenza rescindente e avesse adeguatamente escluso che gli elementi valorizzati dalla società fossero sufficienti a trasformare la condotta in una fattispecie meritevole della massima sanzione espulsiva prevista dal CCNL. Sono state inoltre poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo è stato proposto per dedurre violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla ricostruzione della fattispecie disciplinare e del CCNL.
artt. 384 e 394 c.p.c.
Il giudice di rinvio è vincolato alla sentenza rescindente nei limiti in cui essa abbia già fissato i principi di diritto e la cornice dell'accertamento da compiere.
art. 36 CCNL autostrade e trafori
La clausola collettiva è stata letta come fonte di tipizzazione disciplinare che distingue tra infrazioni punite con sanzione espulsiva e condotte punite con sanzione conservativa, richiedendo per il licenziamento un quid pluris di gravità o il fine specifico di trarre vantaggio.
art. 18 L. n. 300/1970, comma 4
È stata ritenuta applicabile la tutela reale attenuata propria delle ipotesi in cui il licenziamento risulti insussistente o sproporzionato rispetto alla fattispecie disciplinare concretamente accertata, con reintegrazione e indennità nei limiti previsti.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
d.lgs. n. 231/2001
È stato evocato nel ragionamento della Corte d'appello come riferimento non decisivo ai fini della contestazione disciplinare, ritenuto però non centrale nella qualificazione della condotta.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto già fissato dalla sentenza rescindente, limitandosi a ricondurre i fatti accertati alla corretta fattispecie normativa o contrattuale senza alterare la cornice della contestazione.
- In materia disciplinare, la legittimità del licenziamento dipende dalla corretta sussunzione della condotta nella clausola collettiva applicabile e dalla verifica della sua effettiva gravità rispetto alle sanzioni previste dal codice disciplinare.
- L'esistenza di elementi di disvalore ulteriori, come disagio all'utenza o rischio per la sicurezza, non consente di per sé il licenziamento se tali profili non sono specificamente contestati o non integrano il quid pluris richiesto dalla clausola collettiva per la sanzione espulsiva.
- La tipizzazione collettiva può avvenire anche mediante clausole generali ed elastiche, come il riferimento alla gravità dell'infrazione o al danno arrecato, purché la comparazione tra le condotte e le sanzioni resti coerente e non arbitraria.
- Quando la condotta contestata rientra in una previsione del codice disciplinare punita con sanzione conservativa, il licenziamento è illegittimo e trova applicazione la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, Statuto dei lavoratori.
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