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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3087/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione di un'ordinanza del GIP che aveva dichiarato la nullità della richiesta di interrogatorio presentata da Pellegrini dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, poiché l'istanza era stata inviata tramite un indirizzo PEC non deputato alla ricezione di atti (anziché essere depositata sul Portale del Processo Penale Telematico, PPT). Il Procuratore ha dedotto l'abnormità dell'ordinanza per violazione della disciplina transitoria introdotta dal d.lgs. n.150/2022 (artt. 87 e 87-bis) e per indebita regressione del procedimento.

La decisione

La Corte Suprema ha respinto il ricorso del Procuratore ritenendolo infondato. Ha escluso che l'ordinanza del GIP costituisca un atto "abnorme": il giudice ha esercitato un potere attribuitogli dall'ordinamento e l'omessa valutazione delle modalità di presentazione dell'istanza costituisce, al più, mera illegittimità non riconducibile alla categoria eccezionale dell'abnormità. La Corte ha inoltre richiamato la distinzione tra inefficacia (sanzione prevista dall'art. 87 d.lgs. 150/2022, comma 6-quinquies: "non produce alcun effetto di legge") e nullità, e ha osservato che l'art. 111-bis c.p.p., comma 4, consente il deposito non telematico per gli atti compiuti personalmente dall'indagato (con esemplificazioni come deposito in cancelleria, segreteria del PM o tramite telegramma/lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata). In conclusione, l'ordinanza impugnata non è stata annullata per abnormità e il ricorso per cassazione è stato dichiarato infondato.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.150 del 2022, art. 87

    "non produce alcun effetto di legge"

    La disciplina transitoria stabilisce l'obbligo di deposito tramite il Portale del Processo Penale Telematico per determinate istanze e prevede che l'invio tramite PEC per quegli atti non produca effetti di legge (efficacia esclusa, non nullità).

  • d.lgs. n.150 del 2022, art. 87-bis

    Parte della disciplina transitoria/organizzativa introdotta dalla riforma digitale; rilevante nel quadro temporale indicato ma non specificamente citata per una lettura autonoma nella pronuncia.

  • codice di procedura penale, art. 111-bis

    Stabilisce la modalità telematica come regola per il deposito degli atti, con una deroga (comma 4) che consente il deposito non telematico per gli atti compiuti personalmente dalle parti o dalla persona offesa; tale deroga può giustificare modalità non telematiche (es. deposito in cancelleria, invio tramite posta tradizionale o telegramma) purché garantita l'identificazione.

  • codice di procedura penale, art. 415-bis, comma 3

    Riguarda le richieste e le istanze del difensore e degli indagati relative alle attività connesse all'avviso di conclusione delle indagini, e viene richiamato quale categoria di atti soggetti alla disciplina telematica transitoria.

  • codice di procedura penale, art. 416, comma 1

    Attribuisce al giudice dell'udienza preliminare poteri sui provvedimenti relativi alla fase cautelare e all'udienza preliminare; richiamato per affermare che il GIP ha esercitato un potere espressamente previsto dall'ordinamento (esclusione di abnormità strutturale).

  • codice di procedura penale, art. 153

    Disciplina i depositi e le comunicazioni al Pubblico Ministero; la pronuncia cita discussioni interpretative sulla possibilità di notifiche/comunicazioni via PEC ma rileva la prevalenza della disciplina transitoria del d.lgs. 150/2022.

  • Corte costituzionale, sentenza n.96 del 2022

    Richiamata dal ricorrente per illustrare il mutamento normativo intervenuto e la decisione sulla inammissibilità di una questione di legittimità con riferimento all'assetto precedente; la Corte ha osservato che la riforma del 2020 prevedeva il deposito sul PPT anziché l'invio tramite PEC per certi atti fino al termine transitorio.

  • Giurisprudenza Sezioni Unite (es. sent. n. 37502/2022 e altre)

    La giurisprudenza di legittimità ha definito la nozione di "abnormità" degli atti (strutturale vs funzionale), precisando la sua eccezionalità e i presupposti per la cassazione per abnormità: occorre uno sviamento funzionale o strutturale che determini stasi processuale non rimediabile con i mezzi ordinari.

Massime di principio

  • La presentazione di istanze che la normativa transitoria destina al PPT mediante PEC "errata" non produce automaticamente nullità: la disciplina può prevedere inefficacia (mancata produzione di effetti) più che nullità formale.
  • La distinzione tra illegittimità e abnormità è cruciale: una decisione giudiziale basata su valutazioni errate delle modalità di deposito va impugnata con i rimedi ordinari; può non raggiungere la soglia dell'abnormità che giustifica la cassazione straordinaria.
  • L'art. 111-bis c.p.p., comma 4, consente che atti compiuti personalmente dall'indagato (es. richiesta di interrogatorio) siano depositati con modalità non telematiche; quindi, in assenza di espressa nullità normativa, modalità alternative (cancelleria, raccomandata, telegramma con sottoscrizione autenticata) possono essere considerate ammissibili.
  • Per evitare contestazioni, chi presenta istanze deve preferire il deposito sul PPT nei termini transitori stabiliti e, se utilizza mezzi non telematici, garantire l'identificazione e l'autenticazione della sottoscrizione (difensore o pubblico ufficiale abilitato).
  • L'uso di un indirizzo PEC diverso da quello formalmente dedicato può comportare un problema di efficacia dell'atto; tuttavia, la conseguenza è valutata caso per caso e non implica automaticamente stasi procedurale o abnormità del provvedimento giudiziario che ne prende atto.
  • Il pubblico ministero e gli uffici dovrebbero organizzare procedure interne per la gestione delle comunicazioni (monitoraggio degli indirizzi indicati ufficialmente), ma l'onere non giustifica da solo la qualificazione del provvedimento giudiziario come abnorme.
  • Se si ritiene di aver subito un pregiudizio per modalità di trasmissione irregolare, il rimedio più appropriato è l'impugnazione ordinaria dell'atto (es. opposizione/impugnazione dell'ordinanza) motivando eventuale violazione procedurale e dimostrando il concreto pregiudizio, piuttosto che ricorrere alla categoria eccezionale dell'abnormità.

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