Cassazione Penale, Sentenza n. 05450/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato contro la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990. Il ricorrente deduce un unico motivo denunciando violazione degli artt. 581 e 591 c.p.p., contestando la ritenuta aspecificità dei motivi d'appello: sostiene che l'atto d'appello conteneva l'enunciazione dei punti della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione, i motivi e le ragioni di gravame, oltre a citazioni giurisprudenziali a sostegno. Argomenti specifici dedotti in appello riguardavano l'esclusivo uso personale della sostanza (contro la qualificazione come spaccio), il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la mancata esclusione della recidiva, la congruità del trattamento sanzionatorio e l'applicazione di una misura di sicurezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui i motivi di appello erano generici e non si confrontavano con le argomentazioni del giudice di primo grado: l'atto d'appello non ha adeguatamente contestato le ragioni della decisione di primo grado (es. valutazioni sulla finalità di spaccio, confezionamento in dosi, testimonianza del teste Restaino Ciro) e si è limitato a enunciazioni apodittiche e a citazioni giurisprudenziali senza esplicitarne la rilevanza. Anche le censure su circostanze attenuanti, recidiva e determinazione della pena non sono state supportate da argomentazioni che contrastassero le valutazioni del primo giudice sui precedenti specifici e sulla pericolosità sociale. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990
Norma sostanziale del reato contestato (detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti); citata in relazione alla condanna di primo grado, è il titolo di reato rispetto al quale si sono discusse le questioni di fatto (spaccio vs uso personale).
art. 581 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente come norma reputata violata: la Corte rileva che la specificità dei motivi d'appello è un requisito essenziale e che l'atto di impugnazione deve confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata; la Corte ha ritenuto che tale onere non fosse adempiuto.
art. 591 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 581; la Corte ha esaminato la correttezza formale e la specificità dei motivi di impugnazione e ha ritenuto mancante l'adeguato confronto critico con le valutazioni del giudice di primo grado.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata dalla Corte per le conseguenze dell'inammissibilità: in assenza di prova di assenza di colpa, comporta la condanna del ricorrente alle spese e può comportare l'irrogazione di una sanzione pecuniaria (qui euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende).
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
Giurisprudenza costituzionale citata in relazione al principio secondo cui l'eventuale mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità è rilevante per escludere la sanzione pecuniaria: nel caso di specie non è stata ravvisata assenza di colpa.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (dep. 22/02/2017) e Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024
Giurisprudenza richiamata quale principio consolidato: l'appello è inammissibile per difetto di specificità se non espone e argomenta i rilievi critici rispetto alle ragioni della decisione impugnata; l'onere di specificità è proporzionale alla specificità delle motivazioni espresse nel provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Un atto di appello deve specificamente confrontarsi con le argomentazioni e le valutazioni del giudice di primo grado: enunciazioni generiche o meri richiami a giurisprudenza senza spiegare la rilevanza non sono sufficienti.
- Per contestare la qualificazione della condotta (es. spaccio vs uso personale) è necessario fornire argomentazioni specifiche e, se possibile, elementi di fatto che contrastino le circostanze ritenute dal giudice (confezionamento in dosi, testimonianze, modalità di detenzione).
- Le doglianze su circostanze attenuanti, recidiva e determinazione della pena devono confrontarsi con i precedenti e le valutazioni motivazionali del primo giudice: non basta affermare l'errore, occorre spiegare perché la valutazione sia infondata.
- La Corte d'appello può dichiarare inammissibile l'appello per aspecificità; la Corte di cassazione confermerà tale valutazione se riscontra la mancanza del confronto critico richiesto.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, salvo prova di assenza di colpa, la condanna alle spese e può comportare l'irrogazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dunque la difesa deve curare la specificità dell'atto per evitare conseguenze economiche.
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