Cassazione Penale, Sentenza n. 7252/2025 del 20/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Sparano ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo reclamo avverso il provvedimento del 31/07/2024 con cui era stata rigettata l'istanza di liberazione anticipata. Il ricorrente deduceva la nullità del decreto di inammissibilità, sostenendo che il provvedimento era stato emesso "de plano" dal Presidente anziché dal Tribunale in composizione collegiale, violando le norme sulla costituzione del giudice e i principi di giurisprudenza consolidata in materia di reclamo assimilabile all'impugnazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha dichiarato la nullità assoluta del decreto di inammissibilità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), c.p.p., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il reclamo in materia di liberazione anticipata rientra nel genus dell'impugnazione e che, quando la dichiarazione di inammissibilità si fonda su ragioni tassative dell'art. 591 c.p.p., tale decisione è di competenza del giudice dell'impugnazione in composizione collegiale e non del solo Presidente. Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato annullato senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Catania per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la violazione della norma sulla costituzione del giudice integri nullità assoluta ai sensi di tale disposizione quando il provvedimento è stato adottato da organo non competente (il Presidente) anziché dall'organo collegiale previsto.
art. 179, cod. proc. pen.
Richiamato come parte delle norme concernenti la costituzione e le regole sul giudice; la sentenza interpreta il complesso delle norme procedurali in tema di composizione del giudice applicabili al reclamo.
art. 591, cod. proc. pen.
La Corte considera il reclamo nei confronti del diniego della liberazione anticipata riconducibile al genus dell'impugnazione e quindi soggetto alle regole dell'art. 591 c.p.p. in tema di inammissibilità e competenza dell'organo che decide sulle impugnazioni.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme processuali pertinenti; la decisione utilizza il quadro normativo per definire la natura impugnatoria del reclamo e la relativa competenza decisionale.
art. 71-sexies, Ord. pen.
Norma dell'ordinamento penitenziario citata in relazione alla materia del beneficio della liberazione anticipata; la Corte la considera nel contesto dell'oggetto del reclamo e della necessità di corretta composizione del giudice per decidere sulle impugnazioni collegate a misure detentive.
Massime di principio
- Il reclamo avverso il diniego della liberazione anticipata è da considerarsi, sul piano processuale, assimilabile a un'impugnazione: decisioni di inammissibilità fondate su ragioni tassative devono essere adottate dall'organo collegiale competente e non dal solo Presidente.
- L'adozione del provvedimento da parte di un giudice non conforme alla composizione prevista integra nullità assoluta ai sensi dell'art. 178 c.p.p., con conseguente annullamento del provvedimento.
- In caso di vizio di costituzione del giudice, il rimedio pratico è l'annullamento del provvedimento e la trasmissione degli atti all'organo collegiale competente per l'ulteriore corso.
- Le formalità di deposito (es. uso della PEC) sono importanti, ma l'accertamento di inammissibilità per motivi formali che incidono sulla competenza deve essere pronunciato dal giudice dell'impugnazione in composizione collegiale.
- I difensori devono vigilare sia sulla correttezza delle modalità di deposito sia sulla corretta individuazione del giudice competente: errori sulla competenza o sulla composizione del collegio possono determinare l'annullabilità del provvedimento adottato.
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