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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7946/2022 del 04/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 29/05/2021 che aveva rigettato l'istanza ex art.175 c.p.p. per la restituzione del termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna del 14/09/2018. La difesa ha contestato la nullità delle notifiche (avviso ex art.169 c.p.p. notificato a destinatario residente all'estero mediante raccomandata con avviso di ricevimento consegnata a soggetto non identificato; difetto di indicazione del nominativo di chi ha ritirato la raccomandata), la nullità della notificazione del decreto penale al difensore d'ufficio per mancata prova del rapporto professionale e quindi dell'effettiva conoscenza da parte dell'imputato, nonché omessa o insufficiente motivazione dell'ordinanza impugnata

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al GIP di Imperia. Ha rilevato un errore materiali nell'ordinanza ma ha ritenuto comunque che il giudice dell'esecuzione debba accertare se l'imputato abbia avuto tempestiva ed effettiva conoscenza del decreto penale o se abbia volontariamente rinunciato all'opposizione. La Corte ha ricordato che la regolarità formale della notificazione non è di per sé idonea a dimostrare l'effettiva conoscenza quando l'atto non è stato consegnato a mani dell'interessato e che l'eventuale contestazione della firma apposta per il ritiro richiede proposizione di querela di falso

Norme richiamate

  • art. 169 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'avviso per l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato; la notificazione di tale avviso mediante raccomandata all'indirizzo estero dell'imputato è considerata notificazione formale dell'atto cui consegue poi la possibilità di notificare il decreto penale al difensore d'ufficio, ma la regolarità formale non prova di per sé l'effettiva conoscenza se l'atto non è pervenuto a mani dell'interessato

  • art. 175 cod. proc. pen.

    l'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato

    Prevede la restituzione del termine per opposizione se manca l'effettiva conoscenza; a seguito delle modifiche (L. n.67/2014) il giudice deve verificare, sulla base di idonee allegazioni e con poteri di accertamento, la mancata tempestiva conoscenza; pertanto la mera regolarità formale della notifica è insufficiente quando non dimostri che l'atto sia stato ricevuto personalmente dall'imputato

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle nullità della notificazione (il ricorso ha invocato artt.169, 178 e 179); in generale disciplina gli effetti e le forme delle notificazioni e le ipotesi di nullità che possono incidere sulla validità della notificazione

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come norma rilevante per le nullità nella notificazione; la Corte segnala che l'omessa identificazione del soggetto che ha ritirato il piego può essere rilevante ma la contestazione della regolarità della firma richiede strumenti probatori specifici (querela di falso)

  • Legge n. 67 del 2014

    Modifica che ha rafforzato le garanzie per l'imputato nelle ipotesi di condanna in contumacia (anche per decreto penale), imponendo al giudice maggiori accertamenti sull'effettiva conoscenza del provvedimento prima di negare la restituzione del termine per proporre opposizione

Massime di principio

  • La regolarità formale della notificazione (es. raccomandata con avviso di ricevimento) non basta a dimostrare l'effettiva conoscenza dell'atto quando l'atto non è stato consegnato "a mani" dell'imputato; in tali casi il giudice deve accertare la effettiva conoscenza
  • Se si contesta la firma apposta per il ritiro del piego postale, la via processuale tipica per privare la sottoscrizione di efficacia probatoria è la querela di falso; una semplice denuncia non è sufficiente
  • Quando il decreto penale viene notificato al difensore d'ufficio, il giudice deve verificare l'esistenza di un rapporto professionale che possa far ritenere l'effettiva conoscenza dell'imputato o l'eventuale rinuncia volontaria all'impugnazione
  • Dopo la L. n.67/2014, il giudice è tenuto a valutare le idonee allegazioni dell'interessato e ad usare i poteri istruttori per risolvere eventuali situazioni di incertezza circa la conoscenza del provvedimento; in caso di incertezza oggettiva si deve disporre la restituzione del termine
  • In casi analoghi, il difensore dovrebbe documentare circostanze concrete (assenza di rapporto con il difensore d'ufficio, mancata ricezione personale, elementi che rendano ambigua la consegna) e, se si contesta la firma per il ritiro, valutare la proposizione di querela di falso per incidere sulla prova della notifica

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