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Sentenza

Sentenza n. 1140/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo n. 692/2023, passata in giudicato, che aveva accertato il diritto alla Carta del docente, nella misura di 500 euro per ciascun anno scolastico dal 2018/2019 al 2021/2022, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la Carta o altro strumento equipollente. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha comunicato che il gestore del servizio aveva accreditato nel borsellino elettronico del docente l’importo riconosciuto dalla sentenza. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese, poiché l’adempimento era intervenuto successivamente all’instaurazione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta in sede amministrativa e che era venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Il Ministero è stato condannato a rimborsare al ricorrente cinque sesti delle spese di lite, liquidate complessivamente in 500 euro oltre oneri e accessori, con compensazione della restante parte. La liquidazione ridotta è stata motivata sia dal comportamento collaborativo dell’Amministrazione, che aveva adempiuto, sia dalla serialità dei ricorsi analoghi patrocinati dagli stessi difensori, tale da consentire modalità gestionali standardizzate e una riduzione dell’impegno professionale per ciascun giudizio. È stata inoltre disposta la restituzione del contributo unificato, ove effettivamente versato, e ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta e viene meno la posizione di contrasto tra le parti.

  • art. 4, comma 2, d.m. 55/2014

    È richiamato quale criterio per giustificare la riduzione proporzionale del compenso in presenza di posizioni processuali e questioni identiche trattate dai medesimi difensori in una pluralità di giudizi.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, successivamente alla proposizione del ricorso, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata, facendo venir meno la posizione di contrasto tra le parti.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento dell’amministrazione intervenuto dopo l’instaurazione del processo non esclude la regolazione delle spese di lite a carico dell’amministrazione, secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità dell’instaurazione del giudizio.
  • La serialità di ricorsi aventi identica situazione sostanziale e processuale e patrocinati dai medesimi difensori può giustificare una riduzione proporzionale del compenso professionale, in ragione della standardizzazione delle attività e del minore impegno richiesto per ciascun giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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