Sentenza del 21/02/2018 n. 1874 - Comm. Trib. Prov. Catania
IRAP - impiego di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile - assoggettabilità - non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha escluso la sussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione quando i beni strumentali utilizzati sono ordinari e strettamente necessari all'attività, oppure quando il lavoro altrui resta contenuto entro l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive. In tali condizioni l'attività non è assoggettabile a IRAP.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la sussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione richiesto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997 per l'applicazione dell'IRAP. È stato sostenuto che l'impiego di beni strumentali non eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per svolgere l'attività, oppure l'utilizzo non occasionale di un solo dipendente con mansioni esecutive, non integra un'autonoma organizzazione. La valutazione concreta spetta al giudice di merito ed è insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
Norme richiamate
Art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997
Il presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L'autonoma organizzazione non sussiste se il contribuente utilizza beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile secondo la normale esperienza oppure si avvale di lavoro altrui entro il limite di un dipendente con mansioni esecutive. L'accertamento è rimesso al giudice di merito, purché la motivazione sia congrua.
Massime di principio
- L'utilizzo di strumenti, locali o attrezzature normalmente necessari per esercitare l'attività non dimostra, da solo, l'esistenza di un'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
- La presenza di un solo collaboratore o dipendente con mansioni meramente esecutive, senza apporto qualificato o organizzativo autonomo, può non essere sufficiente a integrare il presupposto IRAP.
- La valutazione deve essere concreta e complessiva: rilevano la quantità e il valore dei beni, il numero e il ruolo dei collaboratori e il grado di autonomia dell'organizzazione.
- Il giudizio sull'autonoma organizzazione è principalmente di merito; in sede di legittimità può essere censurato solo per vizi motivazionali o violazioni di legge adeguatamente dedotti.
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