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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24678/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Messina dell'8/9/2022 che, in fase predibattimentale, aveva riformato la sentenza di primo grado e dichiarato che non doveva procedersi per intervenuta prescrizione. Hanno dedotto: (i) violazione di legge per emissione della decisione in assenza di contraddittorio (vizio di nullità) e prevalenza della nullità sulla causa estintiva; (ii) omissione della pronuncia sulla causa di estinzione (prescrizione) rispetto ai reati già prescritti prima della pubblicazione della sentenza di primo grado; (iii) mancata motivazione sulle doglianze sollevate in primo grado che avrebbero potuto giustificare un'assoluzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il vizio relativo alla mancata instaurazione del contraddittorio nella sentenza d'appello resa in forma predibattimentale. Richiamando la decisione della Corte Costituzionale n. 111/2022 e la giurisprudenza consolidata, ha dichiarato la nullità della decisione impugnata per violazione del diritto di difesa e dell'art.111 Cost., annullando la sentenza con rinvio per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte di appello di Messina. Gli altri motivi di censura sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Interpretato dalla Corte Costituzionale come illegittimo nella parte in cui, quando la sentenza di appello dichiara non doversi procedere per prescrizione in forma predibattimentale e senza contraddittorio, impedisce al ricorrente per cassazione di ottenere l'annullamento e la trasmissione per giudizio nel contraddittorio. La Cassazione ha applicato tale principio per dichiarare la nullità della sentenza impugnata.

  • art. 129 cod. proc. pen. (declaratoria inmediata delle cause di non punibilità)

    Riferito come norma che consente la declaratoria immediata delle cause di non punibilità, ma la sua operatività non può giustificare la soppressione del contraddittorio in appello quando ciò comprime diritti di difesa; occorre bilanciare la rapidità dell'azione con le garanzie processuali.

  • artt. 591, comma 1, lett. a), 601, 605 e 620 cod. proc. pen.

    Richiamati nel contesto del combinato disposto indicato dalla Corte di Cassazione come parti della disciplina processuale coinvolta nelle impugnazioni e nella formazione della sentenza d'appello; utilizzati a supporto dell'analisi della legittimità costituzionale del procedimento predibattimentale senza contraddittorio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come principio della ragionevole durata del processo e, insieme al diritto di difesa, criterio di bilanciamento: una decisione che sopprime di fatto un grado di giudizio senza contraddittorio offende il giusto processo e le garanzie difensive previste dall'art.111.

  • art. 24 Cost.

    Riferito dalla Corte Costituzionale quale fondamento del diritto di difesa nella valutazione del bilanciamento tra rapidità del processo e garanzie processuali; l'esigenza di celerità non può comprimere l'effettività del contraddittorio.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 111/2022

    La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'interpretazione dell'art. 568, comma 4, che rende inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenze d'appello di proscioglimento per prescrizione emesse in forma predibattimentale e senza contraddittorio. Ha affermato l'esigenza di proteggere il contraddittorio e il diritto di difesa anche di fronte all'obiettivo di accelerazione processuale.

Massime di principio

  • Una sentenza d'appello che dichiari non doversi procedere per prescrizione in forma predibattimentale (senza contraddittorio) è viziata di nullità perché lede il diritto di difesa e il principio del giusto processo; la corretta conseguenza è l'annullamento con rinvio per giudizio nel contraddittorio.
  • La necessità di accelerare i tempi processuali non giustifica la soppressione di un grado di giudizio e la mancata instaurazione del contraddittorio: il bilanciamento tra ragionevole durata del processo e garanzie difensive richiede che, salvo eccezioni legittime, le parti siano chiamate a discutere prima di decisioni che estinguono il processo.
  • Se la prescrizione è intervenuta, il giudice deve comunque pronunciare nel rispetto delle garanzie difensive; la mera declaratoria predibattimentale senza ascolto delle parti può impedire l'emersione di ragioni di proscioglimento o la rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato.
  • Avverso una sentenza d'appello predibattimentale per prescrizione, il ricorso per cassazione non deve essere dichiarato inammissibile per 'mancanza d'interesse' se la decisione è viziata per nullità: la via corretta è l'annullamento e il rinvio per giudizio nel contraddittorio.
  • In casi analoghi è essenziale che il difensore evidenzi il vizio di mancato contraddittorio e richiami la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che tutela l'effettività del diritto di difesa.

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