Sentenza n. 13930/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - degli esiti delle prove preselettive aventi ad oggetto “Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento dei Dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali di cui al Decreto Ministeriale n.194 del 13 ottobre 2022 – Puglia”, resi noti in data 23/05/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella parte in cui escludono gli odierni ricorrenti dall’accesso alle successive prove scritte; - degli esiti delle prove preselettive aventi ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento dei Dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali – ai sensi del dm 13 ottobre 2022, n. 194. Esiti prova preselettiva”, resi noti con l’avviso n. 31474 del 26/05/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Puglia, nella parte in cui escludono gli odierni ricorrenti dall’accesso alle successive prove scritte e con il quale viene comunicata la soglia di sufficienza; - dell’avviso n. 31972 del 28/05/2024 a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Puglia, con il quale si rende noto che a breve ci sarebbe stata la possibilità di visionare la propria prova preselettiva; - dell’elenco degli ammessi alla prova scritta a seguito del superamento delle prove preselettive con esclusione dei ricorrenti; - dei predetti esiti nella parte in cui riconoscono ai ricorrenti il punteggio insufficiente ai fini dell’accesso alla successiva prova scritta; - delle modalità di svolgimento della prova preselettiva, svoltasi in data 23/05/2024 per le ragioni individuate successivamente in punto di diritto; - di tutti i verbali, gli atti ed i provvedimenti di valutazione e di svolgimento della prova preselettiva, nella parte in cui riconoscono illegittimamente come insufficiente il punteggio conseguito dai ricorrenti; - ove occorra dell’avviso prot. n. 0100797 avente data 3 luglio 2024 a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito nella parte in cui prevede le sessioni suppletiva del Concorso di cui al prot. n. 2788 del 18.12.2023; - dell’avviso n. 797 del 03/07/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Puglia, con il quale si fornisce il calendario della suppletiva della prova preselettiva; - dell’avviso n. 38563 del 04/07/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Puglia, avente ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali ai sensi del DM 13 ottobre 2022, n. 194. Calendario della Suppletiva della prova preselettiva - convocazione”, con il quale viene data comunicazione della convocazione per le prove suppletive preselettive; - dell’avviso n. 40142 del 16/07/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Puglia, avente ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali - ai sensi del DM 13 ottobre 2022, n. 194. Calendario della Suppletiva della prova preselettiva – convocazione – integrazione aule TAR”, con il quale viene data comunicazione della convocazione per le prove suppletive preselettive dei candidati in possesso di eventuali pronunce giurisdizionali; - di ogni altro ed eventuale avviso di svolgimento delle prove suppletive se intese in senso escludente per gli odierni ricorrenti e di ogni altro atto o avviso di esclusione delle parti istanti a seguito del mancato superamento della prova scritta; - di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o connessi in via gradata e pertanto: - il bando di concorso di cui al prot. n. 2788/2023, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il Personale scolastico, ed avente ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali”, ivi comprese tutte le tabelle e gli allegati, nella parte in cui è prevista la soglia di sufficienza diversa da regione in regione in base al numero dei partecipanti, nonché laddove non considera sufficiente il punteggio degli odierni ricorrenti ed omette di rendere nota la banca data da cui sono stati individuati i quiz oggetto della prova preselettiva, nonché per le altre ragioni articolate in via gradata nei successivi motivi di diritto; - dei quiz somministrati in data 23/05/2024 e della rispettiva banca dati ai fini dello svolgimento della prova preselettiva del concorso ad oggetto; - ove occorra, degli ulteriori atti presupposti, in particolare: del regolamento n. 194/2022, a firma del Ministero dell’Istruzione di concerto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto “Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ivi compresi gli allegati e le rispettive tabelle; - degli atti di formazione del Comitato tecnico-scientifico, ivi compresa l’eventuale vidimazione e somministrazione nonché formulazione dei quiz concernenti la prova preselettiva; - di tutti gli atti concernenti il procedimento di formazione, somministrazione e convalida dei quiz. - degli eventuali atti, dal protocollo sconosciuto, di insediamento, riunione e deliberazione del Comitato tecnico scientifico nei limiti dell’interesse; - di ogni eventuale decisione e valutazione, dal protocollo sconosciuto, della Commissione esaminatrice; - di tutti i quiz formulati per la prova preselettiva ivi compresi quelli somministrati alle parti istanti ed ivi compresa la banca dati dei quiz; - dell’avviso n. 62313/2024, a firma del MIM, pubblicato sul sito istituzionale, ed avente ad oggetto il calendario “Concorso per titolo ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali-ai sensi del DM n. 13 ottobre 2022 n. 194 calendario prova preselettiva”. - delle istruzioni dei candidati per lo svolgimento della prova preselettiva e se intese in senso lesivo; - dell’avviso n. 5914/2024, a firma del MIM, pubblicato sul sito istituzionale, ed avente ad oggetto la costituzione delle Commissioni giudicatrici; - ove occorra dell’avviso n. 30813/2024 avente ad oggetto la costituzione della Commissione giudicatrice da parte dell’USR Puglia; 26) nonché di ogni eventuale rettifica degli esiti, della Commissione, del Comitato tecnico scientifico ed anche dei quiz, ove esistenti e dal protocollo non conosciuto, e se intesi in senso lesivo; - di qualunque atto o delibera o provvedimento anche non conosciuto che abbia disposto l’incarico a soggetti esterni, ivi compreso il Cineca, per la formulazione dei quiz da somministrare ai candidati; ed ove occorra, se lesivo e rilevante, la comunicazione, dal protocollo sconosciuto, tramite cui il Ministero ha comunicato la consegna dei test preselettivi da parte del Cineca; - dei dati rilevati a mezzo del sistema informativo del Ministero dell’istruzione e del merito, in ordine al numero dei posti da mettere a concorso; - ove occorra di tutti gli avvisi concernenti lo svolgimento delle prove anche scritte, se intesi in senso lesivo per le parti ricorrenti, ivi compresi i provvedimenti ed i verbali di formazione e valutazione della Commissione e del Comitato; - di ogni altro avviso riferito alla procedura ad oggetto, anche non conosciuto, se inteso in senso escludente; nonché di ogni eventuale altro atto, esito o provvedimento di esclusione anche redatto in formato digitale ed informatico nella parte in cui è prevista l’esclusione della ricorrente dalle prove scritte in ragione del punteggio conseguito; - degli elenchi di abbinamento dei candidati in riferimento alla sede di svolgimento delle prove preselettive e scritte; - della batteria di quiz e della banca dati, ivi compresi i Quadri di riferimento pubblicati per lo svolgimento della prova preselettiva. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 11\12\2024 per l’annullamento: - del calendario delle prove scritte, di cui al prot. n. 155157 del 02/10/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicato sul sito istituzionale del MIM, nonché sul portale inPA, nella parte in cui sono state indette le prove scritte, per la data del 30/10/2024, del Concorso ordinario per dirigenti scolastici, con ingiusta esclusione degli odierni ricorrenti; - delle istruzioni per i candidati in riferimento alla predetta prova scritta, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicate in data 02/10/2024 sul sito istituzionale del MIM, nonché sul portale inPA; - ove occorra dei quadri di riferimento per la prova scritta, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicati in data 02/10/2024 sul sito istituzionale del MIM, nonché sul portale inPA; - di tutti i verbali, le griglie, ed i provvedimenti tramite cui sono state definite le votazioni per il superamento delle prove scritte, nella parte in cui escludono gli odierni ricorrenti; nonché ove occorra degli elaborati e delle tracce assegnate alle prove scritte nella parte in cui escludono gli odierni ricorrenti; - degli avvisi pubblicati dagli uffici scolastici e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in riferimento allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui escludono i ricorrenti; - degli avvisi tramite cui sono state estratte le lettere delle successive prove orali, nonché sono state indicate le sedi e le modalità organizzative per lo svolgimento della prova scritta del Concorso ordinario per dirigenti scolastici; - ove esistenti dei candidati che hanno superato la prova scritta e sono stati ammessi agli orali e dei relativi decreti di approvazione; - di ogni eventuale rettifica, anche dal protocollo non conosciuto, in riferimento alle modalità di svolgimento della prova scritta ivi compresi i relativi esiti, se intesi in senso escludente per gli istanti; - di ogni altro atto presupposto consequenziale e connesso, ivi compresi, in quanto atti endoprocedimentali, il novero dei candidati che hanno sostenuto la gravata prova scritta, nella parte in cui non sono compresi gli odierni istanti; - dell’avviso adottato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia per l’individuazione dell’abbinamento candidati/aule, e in particolare della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. 61529 del 10.10.2024; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 29\4\2025 per l’annullamento: - degli elenchi dei candidati che hanno superato la prova scritta del Concorso ordinario per Dirigenti Scolastici per la regione Puglia, come pubblicati sul sito istituzionale dell’USR Puglia, nonché dei relativi allegati, ivi compresi il relativo decreto di approvazione, nella parte in cui escludono i ricorrenti dall’accesso alle successive prove orali, pubblicati con decreto n. 14720/2025 del 18/02/2025, a firma dell’USR Puglia, nonché di ogni eventuale rettifica; - dell’avviso prot. n. 15155 del 19/02/2025 con il quale si comunica che i candidati che hanno superato la prova scritta potranno visualizzare il documento di convocazione alla propria prova orale, con indicazione del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della data e dell’ora di svolgimento della loro prova orale, nella parte in cui escludono gli odierni ricorrenti; nonché degli esiti delle prove orali del giorno 25/03/2024 per la regione Puglia, di cui al prot. n. 23988 del 25/03/2025 e del relativo allegato, nella parte in cui non sono presenti i ricorrenti; - degli esiti delle prove orali del giorno 27/03/2024 per la regione Puglia, di cui al prot. n. 24603 del 27/03/2025 e del relativo allegato, nella parte in cui non sono contemplati i nomi degli odierni ricorrenti; - degli ulteriori esiti delle prove orali del giorno 02/04/2024 per la regione Puglia, di cui al prot. n. 25507 del 02/04/2025 e del relativo allegato, nella parte in cui non sono presenti i ricorrenti; - dei successivi esiti delle prove orali del giorno 03/04/2024 per la regione Puglia, di cui al prot. n. 25760 del 03/04/2025 e del relativo allegato, nella parte in cui non sono previsti i nomi degli odierni ricorrenti; - degli esiti delle prove orali del giorno 08/04/2024 per la regione Puglia, di cui al prot. n. 26520 del 08/04/2025 e del relativo allegato, nella parte in cui non sono presenti i ricorrenti; - degli esiti delle prove orali del giorno 10/04/2024 per la regione Puglia, di cui al prot. n. 27032 del 10/04/2025 e del relativo allegato, nella parte sono esclusi i ricorrenti; - di qualunque altro esito delle prove orali, nella parte in cui sono esclusi gli odierni ricorrenti, ivi compresi gli elenchi di coloro che hanno superato la prova orale, nella parte in cui non compaiono i ricorrenti; - dell’avviso prot. n. 26425 del 08/04/2025, a firma dell’USR Puglia, con il quale si comunica che sono state pubblicate le tracce della prova scritta, se inteso in senso escludente; - delle convocazioni dei candidati alla prova orale nella regione di interesse, ivi compresi i relativi allegati, in relazione al predetto concorso, ove non sono contemplati gli odierni ricorrenti; - di ogni altro avviso di convocazione dei candidati alla prova orale, anche dal protocollo non conosciuto, se intesi in senso lesivo nei confronti dei ricorrenti, ivi compreso ogni decreto di rettifica; - degli elenchi dei candidati che hanno superato la prova orale ove esistente anche da protocollo non conosciuto, nella parte in cui escludono gli odierni ricorrenti; - degli atti presupposti tra cui i quadri di riferimento per la prova orale, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. 215036/2024, ove intesi in senso escludente; - dell’integrazione ai quadri di riferimento per la prova orale, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. 15551/2025, se intesi in senso escludente; - di ogni atto di rettifica e nomina della Commissione giudicatrice; - di tutti i verbali di valutazione delle prove scritte, degli esiti dei ricorrenti a seguito delle gravate prove scritte, delle tracce assegnate, delle votazioni e valutazioni attribuite alle parti istanti, delle relative griglie di valutazione, dei quadri della prova scritta, e di ogni altro atto di formazione dei gravati provvedimenti nella parte in cui esclude gli odierni ricorrenti; - di ogni altro atto eventualmente scaturito dall’istanza di accesso e consegnate alle parti ricorrenti; - delle tracce assegnate ai ricorrenti e della relativa valutazione durante la prova scritta; - delle griglie di valutazione e dei quadri di riferimento per la prova scritta, ove intesi in senso escludenti; - di tutti i verbali, gli atti ed i provvedimenti di valutazione e di svolgimento della prova scritta, nella parte in cui riconoscono illegittimamente come insufficiente il punteggio conseguito dai ricorrenti; - ove occorra di ogni provvedimento con il quale è comunicata la sede presso cui si terranno le prove orali, con esclusione dei ricorrenti; - di ogni altro ed eventuale avviso di svolgimento delle prove scritte e orali se intesi in senso escludente per le odierne parti ricorrenti e di ogni altro atto o avviso di esclusione a seguito del mancato superamento della prova scritta. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 23\7\2025 per l’annullamento: - delle graduatorie di merito per la regione Puglia, di cui al gravato decreto prot. n. 32484 del 16/05/2025, aventi ad oggetto gli esiti del Concorso ordinario per dirigenti scolastici, a firma del MIM – USR Puglia, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui non compaiono gli odierni ricorrenti; - di qualunque altra rettifica delle graduatorie di merito per la regione Puglia, ivi compresi gli allegati ed il relativo decreto di approvazione, nella parte in cui escludono i ricorrenti; - dell’avviso di cui al prot. n. 32575 del 16/05/2025, a firma dell’USR Puglia, con il quale venivano pubblicati i criteri di valutazione della prova scritta ed orale, ivi compresi i relativi allegati; - dei verbali di valutazione delle prove orali, delle griglie, delle votazioni attribuite ai candidati e di tutti gli atti di formazione delle impugnate graduatorie, ivi comprese quelle provvisorie ove esistente e del relativo decreto di approvazione, nella parte in cui non sono presenti gli odierni istanti in riferimento alla regione di interesse. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 7\11\2025 per l’annullamento: - del decreto di cui al prot. n. 49141 del 12/08/2025, a firma dell’USR Puglia, nonché del relativo allegato, tramite cui sono stati assunti i vincitori del concorso per dirigenti scolastici di cui al ddg. n. 2788/2023; - dei criteri di assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso per dirigenti scolastici di cui al ddg. n. 2788/2023 e del relativo provvedimento di cui al prot. n. 47939 del 06/08/2025, a firma dell’USR Puglia, nonché degli allegati, se intesi in senso escludente; - ove occorra, del decreto ministeriale n. 155 dell’01/08/2025, e dei relativi allegati, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto l’assunzione dei dirigenti scolastici, nella parte in cui sono esclusi gli odierni ricorrenti; - ove occorra, dei contratti di assunzione dei vincitori, nonché di ogni eventuale rettifica o modifica delle graduatorie di merito, ivi compresi i relativi decreti di approvazione, nella parte in cui non sono compresi gli odierni ricorrenti; - di ogni decreto, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito e/o dell’USR, e dei relativi allegati, nella parte in cui sono assunti i vincitori del concorso per dirigenti scolastici, fatta eccezione gli odierni ricorrenti; - di tutti i provvedimenti di assunzione dei vincitori, anche dal protocollo non conosciuto, di eventuali scorrimenti e subentri, ivi compresi i decreti di approvazione, nella parte in cui non comprendono gli odierni istanti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esiti della prova preselettiva e successivi atti della procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti scolastici in Puglia, fino alle graduatorie di merito e ai provvedimenti di assunzione dei vincitori
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, che avevano partecipato alla prova preselettiva del concorso per dirigenti scolastici svolta in Puglia il 23 maggio 2024, avevano conseguito un punteggio inferiore alla soglia regionale di 38/50 e contestavano la propria esclusione dalle prove successive. Con il ricorso introduttivo e plurimi motivi aggiunti hanno impugnato gli esiti della preselettiva, il bando, il regolamento, i quadri di riferimento, i quiz, gli atti di formazione e validazione delle domande, il calendario e gli esiti delle prove scritte e orali, le graduatorie di merito e gli atti di assunzione dei vincitori. I motivi dedotti riguardavano: la pubblicazione dei quadri di riferimento soltanto circa trentasei ore prima della prova, ritenuta lesiva della possibilità di preparazione e dei principi di trasparenza, buon andamento, favor partecipationis e par condicio; la mancata pubblicazione preventiva della banca dati dei quiz; l’omessa indicazione della composizione e dell’attività del Comitato tecnico-scientifico incaricato della predisposizione o validazione dei quiz; l’illegittimità della soglia di ammissione, variabile da regione a regione nonostante l’unicità nazionale del bando; l’irragionevolezza del criterio numerico di ammissione rapportato ai posti disponibili; l’illegittimità della differenziazione territoriale delle soglie; l’eccessiva ristrettezza della soglia; nonché la riduzione dei posti asseritamente collegata a una procedura straordinaria. I motivi aggiunti deducevano illegittimità derivata degli atti successivi della procedura. Il TAR ha inoltre rilevato, in rito, la possibile inammissibilità del ricorso collettivo, poiché i ricorrenti, in quanto concorrenti, avevano interesse all’esclusione degli altri e quindi si trovavano in potenziale conflitto d’interessi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendoli sia inammissibili sotto il profilo della proposizione collettiva sia infondati nel merito. In rito, ha richiamato il principio secondo cui il ricorso collettivo è ammissibile soltanto in presenza di identità delle situazioni sostanziali e processuali. Tale identità è stata esclusa perché ciascun candidato, mirando all’ammissione e all’inserimento in posizione utile, ha interesse concorrente e potenzialmente confliggente rispetto agli altri ricorrenti. Il Collegio ha comunque esaminato il merito. Le censure sui quadri di riferimento, sulla mancata pubblicazione della banca dati e sulla composizione o validazione dei quiz sono state respinte perché i quadri riguardavano materie già comprese nella preparazione richiesta per la carriera dirigenziale, la loro pubblicazione tardiva non aveva alterato la par condicio, la mancata pubblicazione preventiva della banca dati era conforme alla disciplina applicabile e la censura sulla validazione dei quiz era generica. Inoltre, i ricorrenti non avevano dimostrato concretamente che i tempi di pubblicazione avessero impedito la preparazione e non avevano provato una disparità di trattamento, trattandosi di modalità comuni a tutti i concorrenti. Quanto alla soglia di accesso, il TAR ha ritenuto legittimo il criterio numerico rapportato ai posti disponibili, in luogo di una soglia minima fissa, poiché consente di ammettere i candidati con i punteggi più elevati in senso relativo. Ha ritenuto non irragionevole anche la previsione di soglie diverse per l’attivazione della preselezione e per il numero massimo degli ammessi alla prova scritta, poiché rispondenti a finalità differenti. La differenziazione delle soglie tra regioni è stata giudicata coerente con l’articolazione regionale delle graduatorie prevista dall’art. 29 del d.lgs. 165/2001: la parità di trattamento deve essere valutata all’interno di ciascuna graduatoria regionale e la diversa soglia è conseguenza fisiologica del rapporto tra candidati e posti disponibili. La soglia concretamente raggiunta in Puglia è stata considerata il risultato oggettivo del meccanismo previsto dal bando, non arbitrario né privo di base istruttoria. Le contestazioni sulla sua elevata entità e sulla ristrettezza della platea ammessa sono state ricondotte al merito delle scelte organizzative dell’amministrazione e non hanno evidenziato manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Sono state infine respinte le censure relative al numero dei posti e alla loro asserita riduzione per effetto della procedura straordinaria. Poiché i motivi aggiunti si fondavano esclusivamente sull’illegittimità derivata, anch’essi sono stati respinti. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. 165/2001
La disposizione, presupponendo la formazione di distinte graduatorie regionali per il reclutamento dei dirigenti scolastici, giustifica il calcolo regionale degli ammessi e la conseguente possibile differenziazione delle soglie di accesso.
D.M. 194/2022
Il regolamento costituisce, insieme al bando, la disciplina di riferimento della procedura concorsuale e consente un sistema selettivo fondato sul rapporto tra candidati e posti disponibili.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità non risultano violati dalle modalità di pubblicazione dei quadri, dalla mancata pubblicazione preventiva della banca dati o dalla determinazione regionale delle soglie, non essendo stata alterata la par condicio.
d.lgs. 297/1994
È stato invocato dai ricorrenti in relazione alla soglia di sufficienza, ma il giudice non ha ravvisato una violazione della disciplina.
d.P.R. 487/1994
È stato invocato dai ricorrenti in relazione al sistema di selezione, senza che il giudice ravvisasse profili di illegittimità.
l. 241/1990
Le censure fondate sui principi partecipativi, di trasparenza e di giusto procedimento sono state respinte, non essendo dimostrata una lesione concreta della posizione dei candidati.
Massime di principio
- Il ricorso collettivo proposto da più candidati di una procedura selettiva è inammissibile quando le posizioni dei ricorrenti non sono identiche e ciascuno ha interesse all'esclusione o al mancato avanzamento degli altri, poiché la comune contestazione di profili organizzativi non elimina il conflitto derivante dalla competizione per posti limitati.
- In una procedura concorsuale, la pubblicazione dei quadri di riferimento poco prima della prova non determina di per sé una violazione della par condicio quando i quadri descrivono materie già comprese nel programma concorsuale e la parte non dimostra concretamente l'incidenza pregiudizievole del termine di pubblicazione sulla propria preparazione.
- La mancata pubblicazione preventiva della banca dati dei quiz non è illegittima quando la disciplina concorsuale non la impone e la scelta è comune a tutti i candidati; la contestazione deve comunque riferirsi a specifici quesiti o a concrete irregolarità incidenti sull'esito della prova, non alla mera mancata conoscibilità preventiva dell'intera banca dati.
- È legittimo determinare gli ammessi a una prova successiva mediante un criterio numerico rapportato ai posti disponibili, anziché mediante una soglia minima fissa, poiché il sistema seleziona i candidati con i punteggi più elevati in senso relativo e non contrasta con il principio meritocratico.
- Quando una procedura concorsuale è organizzata mediante distinte graduatorie regionali, la soglia di ammissione può variare tra le regioni in ragione del diverso rapporto tra candidati e posti disponibili; la parità di trattamento deve essere verificata all'interno della singola graduatoria regionale e non mediante un confronto nazionale astratto.
- La determinazione della soglia di accesso risultante dall'applicazione automatica del criterio previsto dal bando rientra nella discrezionalità organizzativa dell'amministrazione ed è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, non essendo sufficiente contestarne l'elevato livello o gli effetti selettivi.
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