Cassazione Civile, Ordinanza n. 16167/2024 del 11/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di locazione abitativa in cui la locatrice sosteneva che le parti avessero sottoscritto due contratti in data 1.11.2009: uno registrato per € 250 mensili e uno, occulto, per € 310 mensili. Dopo un primo sfratto per morosità, il conduttore aveva sanato la morosità pagando i canoni richiesti sulla base del contratto registrato. Successivamente la locatrice, ritrovato un secondo contratto che diceva smarrito e poi registrato tardivamente, intimava un nuovo sfratto e chiedeva il pagamento della differenza tra il canone del contratto registrato e quello del patto maggiore, oltre alla risoluzione del rapporto, al rilascio dell'immobile e alla revoca di un decreto ingiuntivo ottenuto dal conduttore per la restituzione di quanto pagato in più. Il Tribunale rigettava le domande della locatrice; la Corte d'appello confermava, ritenendo nullo il patto occulto di maggiorazione del canone ai sensi dell'art. 13, comma 1, L. 431/1998 e non sanabile dalla registrazione tardiva. In cassazione la locatrice deduceva: (1) violazione della L. 311/2004, art. 1, comma 346, e degli artt. 1414 ss. c.c., sostenendo l'efficacia della registrazione tardiva e la criticabilità dell'orientamento delle Sezioni Unite richiamato dalla Corte territoriale; (2) violazione di varie norme tributarie e dell'art. 1418 c.c., sostenendo che la nullità per omessa registrazione fosse stata sanata ex tunc dalla registrazione successiva e dal ravvedimento operoso; (3) ulteriore violazione delle norme sul medesimo tema, per asserita errata applicazione della giurisprudenza citata in appello; (4) un motivo intitolato al 'credito vantato dalla locatrice', ma privo di una vera censura; (5) violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., per la mancata condanna del conduttore per lite temeraria e per la pretesa mala fede nella vicenda e nella mediazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi tre motivi fossero generici e aspecifici, perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che distingueva tra la questione della sanatoria della nullità derivante dalla registrazione tardiva e la diversa questione della nullità del patto occulto di maggiorazione del canone ex art. 13 L. 431/1998. Il quarto motivo è stato qualificato come un mero 'non motivo', privo di qualsiasi censura. Il quinto motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile, perché non confrontato con la decisione impugnata: la Corte ha osservato che la soccombenza integrale della ricorrente e la vittoria integrale del resistente escludevano in radice la configurabilità di un abuso del processo da parte di quest'ultimo ai fini dell'art. 96, comma 3, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori antistatari, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con individuazione delle rationes decidendi della sentenza impugnata e critica puntuale delle stesse; la mancata correlazione con la decisione comporta inammissibilità.
art. 360, primo comma, c.p.c.
Le censure devono essere formulate secondo i vizi tipici deducibili in cassazione e coerenti con il decisum impugnato.
art. 13, comma 1, L. 431/1998
Il patto occulto di maggiorazione del canone di locazione è nullo; la Corte d'appello aveva fondato su tale norma il rigetto della pretesa della locatrice.
L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 346
È richiamata dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla registrazione del contratto, ma la Corte non accoglie la censura per difetto di specificità.
art. 1414 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di simulazione del contratto, senza che la Corte possa esaminare nel merito la censura per sua aspecificità.
art. 1418 c.c.
Richiamato come base della nullità dedotta dalla ricorrente; la Corte non entra nel merito perché il motivo è inammissibile.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La condanna per responsabilità aggravata presuppone una condotta abusiva o temeraria; nel caso di specie è esclusa anche perché il resistente era risultato totalmente vittorioso.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
È applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale fonte della disciplina sull'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Richiamato anche in relazione alla domanda di condanna per lite temeraria proposta contro il resistente, poi esclusa.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile se non individua con chiarezza la ratio decidendi della sentenza impugnata e non sviluppa una critica puntuale e coerente rispetto ad essa.
- La mera riproposizione di tesi di merito, anche se sostenute da richiami giurisprudenziali e normativi, non soddisfa il requisito di specificità del motivo se non spiega in concreto l'errore della sentenza impugnata.
- Quando la decisione di merito distingue tra due questioni giuridicamente diverse, il ricorso deve confrontarsi con entrambe; la censura che le confonde o le tratta in modo indifferenziato è aspecifica.
- Un motivo di ricorso che non contenga una reale censura alla sentenza, ma solo l'esposizione di pretese o riserve, è un 'non motivo' e rende il mezzo inammissibile.
- La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. non può fondarsi sul solo fatto che la controparte abbia resistito in giudizio; occorre una condotta abusiva o temeraria, mentre la totale soccombenza della parte che la invoca esclude di regola tale presupposto.
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