Cassazione Civile, Ordinanza n. 17521/2024 del 25/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dipendente pubblica, inquadrata nell’Area B di un ente previdenziale, volta a ottenere le differenze retributive e l’indennità di ente per avere svolto, dal mese di aprile 2004 fino al deposito del ricorso, mansioni che assumeva corrispondenti all’Area C del CCNL Comparto enti pubblici non economici, in particolare al profilo C3. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello, in parziale riforma, aveva riconosciuto solo le differenze relative al livello C1. L’ente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 52 d.lgs. 165/2001, dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto incontestate le mansioni e avesse invertito l’onere della prova, non disponendo un’adeguata istruttoria; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 52 d.lgs. 165/2001 e delle norme interpretative contrattuali, contestando l’interpretazione delle declaratorie del CCNL EPNE 1998/2001 e 2006/2009, la distinzione tra processo e sottoprocesso produttivo e l’affermazione che le mansioni svolte fossero ascrivibili all’Area C1. La resistente ha controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non cogliesse la ratio decidendi, perché la Corte d’appello non aveva affermato una totale mancanza di contestazione, ma solo l’assenza di una contestazione specifica delle mansioni allegata dalla lavoratrice; ha inoltre ribadito che la valutazione della non contestazione appartiene al giudice di merito. Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito e non coglieva la decisione impugnata: la Corte territoriale aveva ritenuto che le mansioni svolte comportassero tutte le fasi del processo produttivo rilevante secondo le declaratorie contrattuali e aveva escluso che fosse sufficiente il solo richiamo alla nuova organizzazione interna dell’ente; inoltre il motivo non aveva censurato specificamente la statuizione di assorbimento relativa alla pretesa violazione del CCNL 2006-2009. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna dell’ente ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
La norma è richiamata come parametro per la disciplina delle mansioni dei dipendenti pubblici; il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le censure non coglievano la ricostruzione della Corte di merito sul concreto svolgimento delle mansioni e sulla loro qualificazione contrattuale.
art. 115 c.p.c.
È invocato dal ricorrente per contestare la valutazione della non contestazione; la Corte ribadisce che l’apprezzamento dell’esistenza e del valore della non contestazione è riservato al giudice di merito.
art. 2697 c.c.
È richiamato per lamentare un’erronea distribuzione dell’onere probatorio; la Corte non accoglie la doglianza perché la censura non colpisce la reale ratio della decisione di merito.
artt. 1362 ss. c.c.
Sono richiamati come criteri di interpretazione delle clausole collettive; il ricorso è inammissibile perché mira a sostituire una diversa lettura delle declaratorie contrattuali a quella accolta dalla Corte d’appello.
artt. 13, 16 e 24 CCNL 1998/2001
Le declaratorie contrattuali sono oggetto di interpretazione per distinguere i profili professionali e il livello di inquadramento; la Corte di cassazione non entra nel merito della ricostruzione perché il motivo non coglie la decisione impugnata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dell’obbligo, per la parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che non si confronti con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a proporre una diversa lettura dei fatti o delle allegazioni processuali.
- La valutazione della specificità della contestazione dei fatti allegati dalla controparte è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la doglianza non evidenzia un effettivo errore di diritto.
- L’interpretazione delle declaratorie contrattuali in materia di inquadramento professionale non può essere sovvertita in cassazione mediante una mera contrapposizione di letture alternative delle clausole collettive, quando la censura richieda una rivalutazione del merito.
- È inammissibile il motivo che non impugni specificamente tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza gravata, compresa l’eventuale statuizione di assorbimento di altri motivi.
- Ai fini dell’onere della prova nelle controversie sul superiore inquadramento, il ricorrente per cassazione deve censurare puntualmente l’effettiva ricostruzione fattuale e giuridica compiuta dal giudice di merito, non potendo limitarsi a contestazioni generiche sulla sufficienza dell’istruttoria.
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