Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4036/2022 del 04/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 7/02/2019 che aveva applicato, in parte, la disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) con riferimento: 1) a reati di detenzione e porto di arma clandestina, ricettazione e porto di oggetti atti a offendere (artt. 4, 23 L. 110/1975 e art. 648 c.p.); 2) all'associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) giudicata con sentenza del 28/11/2009; 3) a diversa associazione mafiosa giudicata con sentenza del 25/01/2011. Il ricorrente lamentava errata applicazione dell'art. 81 c.p. e vizio di motivazione perché il giudice dell'esecuzione non avrebbe adeguatamente valutato la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati sub 2 e 3, sostenendo che l'utilizzo delle armi costituisse elemento sintomatico dell'unitarietà del disegno criminoso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione del giudice dell'esecuzione che, analizzando le sentenze di merito, ha accertato la natura distinta e la diversa operatività dei due sodalizi, il distacco dell'imputato dal primo clan dopo il 1995 e la successiva costituzione di un gruppo autonomo, con conseguente assenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso. La Corte ha affermato che l'uso comune delle armi non è di per sé sufficiente a dimostrare l'unicità della programmazione criminosa. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Disciplina della continuazione rilevata dal giudice dell'esecuzione per valutare l'applicabilità tra taluni reati: la verifica richiede accertamento concreto della connessione tra fatti e del disegno criminoso unitario.

  • art. 81 cod. pen.

    art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Il vincolo della continuazione si configura solo se sussiste un unico disegno criminoso; per le associazioni mafiose è necessario accertare unicità del momento deliberativo e continuità operativa tra i sodalizi.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Tipicità dell'associazione per delinquere di tipo mafioso: la mera omogeneità del reato (associazione mafiosa) non implica automaticamente continuazione tra diverse condotte associative.

  • Legge 18 aprile 1975, n. 110 (artt. 4 e 23)

    Norme relative a detenzione, porto e impiego di armi ed oggetti atti a offendere; rilevate come reati preventivati dall'affiliazione ma non determinanti, da sole, per la prova del medesimo disegno criminoso.

  • art. 648 cod. pen.

    Reato di ricettazione menzionato fra i reati oggetto della valutazione sulla continuazione; rilevante ai fini della contestualizzazione delle condotte ma non decisivo per la continuità del disegno criminoso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna per spese processuali e il versamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La configurabilità della continuazione tra reati di associazione mafiosa richiede un accertamento specifico e concreto sulla natura, operatività e continuità dei diversi sodalizi; non basta la mera omogeneità della fattispecie
  • L'uso comune di strumenti (es. armi) può essere un elemento sintomatico, ma da solo non prova l'esistenza di un unico disegno criminoso; occorrono elementi ulteriori quali vicinanza cronologica, condizioni di tempo e luogo, modalità e causalità delle condotte
  • La separazione temporale e la formazione di un gruppo autonomo da parte dell'imputato costituiscono fattori ostativi alla continuità criminosa, se emerge che il momento deliberativo e l'attuazione sono distinti
  • Il giudice dell'esecuzione può fondarsi sulle risultanze delle sentenze di merito per valutare la continuazione; la Corte di Cassazione verifica la logicità e la coerenza della motivazione, non semplicemente l'esistenza di elementi omogenei
  • In ricorsi per la continuazione è essenziale contestare specificamente la valutazione dei fatti e la motivazione del giudice dell'esecuzione; argomentazioni generiche basate su singoli elementi sintomatici rischiano l'inammissibilità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.