Sentenza n. 1869/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento 1) della nota della Direzione Generale per il Personale Civile, prot. n. -OMISSIS-, con cui, a seguito del transito del ricorrente nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, è stata individuata quale sede di prima assegnazione il “Centro Periferico Telecomunicazioni ed Informatica della Marina Militare di -OMISSIS-” e si è invitato lo stesso ricorrente a presentarsi in data 13.04.2026 per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro; 2) ove occorra, del Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Civile di concerto con il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, prot. n. -OMISSIS-, con cui è stato disposto il transito del ricorrente nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa; 3) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto, ivi compresi, ove occorrer possa, il parere dell’ufficiale medico, membro tecnico della Commissione transiti, richiamato nella nota di assegnazione; e per la dichiarazione di inefficacia, o di nullità o per l’annullamento del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto in data 13.04.2026, nella parte in cui, all’art. 1, individua la sede di servizio presso il “Centro Periferico Telecomunicazioni ed Informatica della Marina Militare di -OMISSIS-”, nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente alla riedizione del potere da parte dell’Amministrazione ai fini della corretta individuazione della sede di servizio, tenendo conto delle sue condizioni di salute e delle esigenze personali documentate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione della sede di prima destinazione a seguito del transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa e contratto individuale di lavoro nella parte relativa alla sede di servizio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri e dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare ma idoneo al reimpiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ha impugnato la nota di assegnazione della sede, il decreto di transito e gli atti connessi, chiedendo anche la dichiarazione di inefficacia, nullità o annullamento del contratto individuale di lavoro nella parte relativa alla sede. Ha dedotto la violazione dell’art. 930 d.lgs. 66/2010, dell’art. 32 Cost. e delle prescrizioni della Commissione medica ospedaliera; eccesso di potere per violazione dei principi di tutela della salute e ragionevolezza; mancata considerazione delle prescrizioni mediche, secondo cui erano sconsigliati stress psicofisici intensi e la guida su percorsi medio-lunghi; difetto di istruttoria per omessa valutazione dell’impatto logistico della sede assegnata, delle modalità di raggiungimento e dell’eventuale disponibilità di sedi alternative più vicine; violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per motivazione carente e omessa comparazione tra condizioni personali ed esigenze organizzative; illogicità manifesta e sproporzione, anche in relazione alla circolare ministeriale n. 51229 del 25 luglio 2023, che consentirebbe deroghe al criterio delle esigenze funzionali in presenza di gravi e documentate situazioni personali. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, evidenziando che il contratto di lavoro era stato sottoscritto e che con tale sottoscrizione si era perfezionato l’inquadramento nei ruoli civili.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare del Ministero e ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, senza esaminare i motivi di merito. Il Collegio ha ritenuto decisiva la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, avvenuta il 13 aprile 2026: essa costituisce lo spartiacque tra la giurisdizione amministrativa, operante prima del perfezionamento del transito, e quella ordinaria, competente dopo l’ingresso definitivo del dipendente nei ruoli civili e la perdita dello status militare. La domanda è stata valutata nella sua globalità, poiché comprendeva anche la richiesta di caducazione o dichiarazione di inefficacia del contratto, rispetto alla quale il giudice amministrativo non dispone del potere generale di intervento, potendo dichiarare l’inefficacia del contratto soltanto nei giudizi rientranti nel rito speciale di cui agli artt. 119, comma 1, lett. a), 121, 122 e 123 c.p.a. Il giudice ordinario, invece, può conoscere anche degli effetti degli atti amministrativi presupposti adottati durante la procedura di transito, ai sensi degli artt. 4 e 5 dell’Allegato E alla l. 2248/1865. È stata dichiarata possibile la riassunzione davanti al giudice ordinario nei termini e agli effetti dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 930 d.lgs. 66/2010
Disciplina il transito del personale militare non idoneo al servizio militare nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa; la controversia è stata ricondotta, dopo la stipulazione del contratto, alla giurisdizione ordinaria.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
È richiamato per affermare la giurisdizione amministrativa sulle controversie relative al rapporto del personale militare prima del perfezionamento del transito nei ruoli civili.
art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a.
Individua il rito speciale nel cui ambito il giudice amministrativo può esercitare i poteri di cui agli artt. 121, 122 e 123 c.p.a. in materia di inefficacia del contratto.
artt. 121, 122 e 123 c.p.a.
I poteri del giudice amministrativo di dichiarare l’inefficacia del contratto sono limitati ai giudizi rientranti nell’ambito previsto dall’art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a.; tali disposizioni non consentono al TAR di caducare il contratto individuale di lavoro oggetto della controversia.
artt. 4 e 5 dell’Allegato E alla l. 2248/1865
Consentono al giudice ordinario di conoscere gli effetti degli atti amministrativi presupposti rispetto alla controversia devoluta alla sua giurisdizione.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione della causa davanti al giudice fornito di giurisdizione, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda nei termini previsti.
art. 3 l. 241/1990
È stato invocato dal ricorrente quale parametro dell’obbligo di motivazione, ma il TAR non ha esaminato la relativa censura per difetto di giurisdizione.
art. 32 Cost.
È stato invocato dal ricorrente in relazione alla tutela della salute, ma la relativa questione di merito non è stata esaminata.
Massime di principio
- Nel procedimento di transito di un militare non idoneo al servizio nei ruoli civili del Ministero della Difesa, la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro segna il definitivo ingresso nei ruoli civili, determina la perdita dello status militare e costituisce lo spartiacque tra la giurisdizione amministrativa e quella ordinaria.
- Dopo la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, la controversia relativa alla sede di servizio e agli effetti degli atti amministrativi adottati nella procedura di transito appartiene alla giurisdizione ordinaria quando la domanda investa anche la validità, l’efficacia o la caducazione del contratto di lavoro.
- Il giudice amministrativo non può dichiarare l’inefficacia o caducare in via generale un contratto individuale di lavoro stipulato a seguito del transito nei ruoli civili; i poteri di dichiarazione di inefficacia previsti dagli artt. 121, 122 e 123 c.p.a. operano nell’ambito dei giudizi soggetti al rito di cui all’art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a.
- Il giudice ordinario, fornito di giurisdizione sulla controversia successiva alla stipulazione del contratto di lavoro, può conoscere incidentalmente degli effetti degli atti amministrativi presupposti adottati durante la procedura di transito, assicurando la tutela piena della posizione dedotta in giudizio.
- La giurisdizione deve essere individuata considerando globalmente le domande proposte: la contestuale richiesta di annullamento dell’atto amministrativo di assegnazione e di caducazione o inefficacia del contratto individuale conduce alla devoluzione dell’intera controversia al giudice ordinario quando il contratto sia già stato sottoscritto.
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