Sentenza n. 239/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro n. 203/2024, divenuta irrevocabile e notificata in forma esecutiva alla Regione
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori esecutivi)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., della sentenza con cui il Giudice di Pace di Lagonegro aveva condannato la Regione Basilicata al pagamento di somme di denaro, comprese le spese di lite liquidate in favore del procuratore costituito nel giudizio ordinario. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva alla Regione il 9 ottobre 2024 ed era divenuta irrevocabile, ma l'amministrazione non aveva adempiuto. Sono stati chiesti la fissazione di un termine per l'esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato il rispetto dei termini processuali e l'infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. La Regione, ritualmente evocata, non si è costituita né ha fornito prova dell'integrale adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'inerzia della Regione costituisse violazione dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario. In applicazione dell'art. 114 c.p.a., ha dichiarato l'obbligo della Regione di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza del Giudice di Pace, mediante il pagamento delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Potenza, o un funzionario delegato, ponendo il relativo compenso di euro 500,00 a carico della Regione. Ha inoltre condannato la Regione alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Il TAR ha precisato che nelle spese di lite rientrano anche le spese, i diritti e gli onorari relativi agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Prevede il rito camerale applicabile al giudizio di ottemperanza e i relativi termini processuali.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione consente di procedere all'esecuzione nei suoi confronti.
art. 2 dell'allegato n. 1 al D.M. 30/5/2002
Utilizzato quale parametro per la liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta.
D.M. 10/3/2014 n. 55
Richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo è competente a conoscere dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione di una sentenza irrevocabile del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, quando quest'ultima non si conformi al comando giurisdizionale.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme disposto da una sentenza del giudice ordinario, l'amministrazione deve provvedere all'integrale adempimento del titolo, detraendo soltanto gli importi eventualmente già corrisposti.
- A fronte dell'allegazione dell'inadempimento, spetta all'amministrazione debitrice dimostrare l'integrale esecuzione del titolo prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.
- L'inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione, previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, costituisce presupposto per l'esecuzione forzata del titolo nei confronti dell'amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione; i relativi compensi sono posti a carico dell'amministrazione inadempiente.
- Nelle spese del giudizio di ottemperanza possono rientrare, in modo omnicomprensivo, le spese, i diritti e gli onorari relativi agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all'introduzione del giudizio.
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