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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01469/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

Una società assicurata aveva convenuto in giudizio la compagnia assicuratrice chiedendo il rimborso, nei limiti del massimale, delle spese sostenute per attività di bonifica e ripristino del danno ambientale eseguite nel proprio stabilimento tra il 2013 e il 2014. La controversia nasceva dall’interpretazione di una polizza di responsabilità ambientale che prevedeva, da un lato, la copertura delle spese di bonifica e ripristino e, dall’altro, l’esclusione dei danni e delle spese causati dalla "mancata intenzionale osservanza" delle disposizioni di legge o delle prescrizioni autorizzative. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo la clausola ostativa operante; la Corte d’appello aveva confermato, qualificando l’eccezione dell’assicuratore come mera difesa e interpretando la clausola nel senso che l’esclusione operasse anche per condotte colpose e non solo dolose. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: (1) violazione delle norme processuali per avere la Corte d’appello ritenuto ammissibile, nonostante la tardiva costituzione dell’assicuratore, l’eccezione di inoperatività della polizza; (2) erronea esclusione del valore confessorio o ricognitivo della proposta stragiudiziale dell’assicuratore; (3) difetto di motivazione nell’individuazione delle condotte e delle specifiche violazioni poste a base dell’esclusione di garanzia; (4) errata interpretazione della clausola di esclusione e delle norme codicistiche richiamate; (5) erronea evocazione di norme penali e del diritto ambientale per sostenere la riferibilità dell’esclusione anche alla colpa; (6) illegittima sovrapposizione tra clausola di oggetto della garanzia e clausola di esclusione; (7) lettura illogica delle norme ambientali che, a dire della ricorrente, renderebbe la copertura priva di funzione; (8) errata applicazione dei criteri ermeneutici contrattuali, con particolare riguardo alla buona fede, alla conservazione del contratto e alla regola di interpretazione contro il predisponente. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che l’eccezione di inoperatività fondata su una clausola delimitativa del rischio, perché costitutiva di un diritto potestativo dell’assicuratore e fondata su un fatto impeditivo della domanda, è eccezione in senso stretto e non mera difesa, dunque soggetta alle preclusioni di rito; poiché l’assicuratore si era costituito tardivamente, non poteva utilmente sollevarla. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. In motivazione, la Corte ha comunque osservato, in via di obiter, che l’interpretazione della clausola come riferita anche alla colpa non era convincente, perché l’intenzionalità deve riguardare l’inosservanza della prescrizione e non l’evento dannoso, e la clausola deve essere letta prima di tutto secondo il suo tenore letterale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Torino e ha rinviato alla medesima Corte in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito impugnata è stata quindi annullata perché la Corte territoriale aveva errato nel qualificare come mera difesa, e dunque proponibile anche tardivamente, l’eccezione dell’assicuratore relativa all’inoperatività della garanzia per violazione intenzionale delle prescrizioni di legge o autorizzative.

Norme richiamate

  • art. 167 c.p.c.

    Le eccezioni in senso stretto, se soggette a preclusione, non possono essere utilmente introdotte oltre il termine di costituzione; la Corte ha ritenuto che l’eccezione di inoperatività della polizza non fosse una mera difesa.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla tempestività del ricorso per cassazione.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità della notifica è sanata dal raggiungimento dello scopo, quando la parte destinataria si costituisce e si difende nel merito.

  • art. 183 c.p.c.

    Il tardivo deposito della comparsa dell’assicuratore in primo grado ha impedito la tempestiva proposizione dell’eccezione soggetta a preclusione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per il vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia in relazione alla clausola di esclusione.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per censurare la motivazione della sentenza d’appello.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al difetto di motivazione e alla necessità di una decisione coerente e argomentata.

  • art. 1965 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di transazione e valore delle dichiarazioni contenute in una proposta non perfezionata.

  • art. 1988 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di ricognizione di debito.

  • art. 1324 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per l’applicazione di regole negoziali agli atti unilaterali.

  • art. 1362 c.c.

    Primo criterio ermeneutico: occorre partire dal senso letterale delle parole per ricostruire la comune intenzione delle parti.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per l’interpretazione sistematica delle clausole della polizza.

  • art. 1364 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra i criteri ermeneutici contrattuali.

  • art. 1365 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra i canoni interpretativi.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla buona fede interpretativa.

  • art. 1367 c.c.

    Canone di conservazione del contratto: la clausola va interpretata nel senso di attribuirle un effetto, non di privarla di funzione.

  • art. 1368 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra i criteri interpretativi.

  • art. 1369 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra i criteri interpretativi.

  • art. 1370 c.c.

    In caso di dubbio, le clausole predisposte unilateralmente devono essere interpretate a favore dell’altro contraente.

  • art. 1371 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra i criteri interpretativi sussidiari.

  • art. 1900 c.c.

    Richiamato nel confronto tra dolo e colpa, anche grave, ai fini della operatività della garanzia.

  • art. 1914 c.c.

    Richiamato in tema di obbligo di salvataggio, ma ritenuto non decisivo per la causa di esclusione del rischio.

  • art. 1915 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l’applicazione ai fatti anteriori al sinistro.

  • art. 1917 c.c.

    Richiamato per sostenere che il dolo è già escluso dalla copertura nell’assicurazione della responsabilità civile.

  • art. 42 c.p.

    Usato dalla Corte d’appello come parametro per il significato di "intenzionale"; la Cassazione ha ritenuto il richiamo non conferente se riferito all’evento invece che all’inosservanza.

  • art. 43 c.p.

    Richiamato dalla ricorrente nel quinto motivo.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quinto motivo.

  • art. 303 d.lgs. 152/2006

    Richiamato in tema di danno ambientale e di responsabilità anche a titolo di colpa.

  • art. 301 d.lgs. 152/2006

    Richiamato dalla ricorrente nel settimo motivo.

  • art. 311 d.lgs. 152/2006

    Richiamato dalla ricorrente nel settimo motivo.

  • art. 3 Direttiva 2008/99/CE

    Richiamato dalla ricorrente nel quinto motivo.

Massime di principio

  • L’eccezione dell’assicuratore che invoca una clausola delimitativa del rischio o di esclusione della garanzia, quando fa valere un fatto impeditivo del diritto all’indennizzo, è eccezione in senso stretto e non mera difesa: deve quindi essere proposta nei termini processuali e non è rilevabile d’ufficio se non nei limiti consentiti dalla disciplina processuale.
  • Nel giudizio promosso dall’assicurato per l’indennizzo, l’assicurato deve provare che il sinistro rientra nella copertura contrattuale; spetta invece all’assicuratore provare la ricorrenza dei fatti che rendono operante una clausola di esclusione o di delimitazione del rischio.
  • Le clausole di esclusione della garanzia devono essere interpretate anzitutto secondo il tenore letterale; il canone di conservazione del contratto non può essere usato per attribuire alla clausola un significato che la renda sostanzialmente priva di effetti, né per sostituire il dato testuale con una lettura estensiva non espressamente prevista.
  • Quando una clausola esclude la copertura per "mancata intenzionale osservanza" di norme o prescrizioni, l’intenzionalità va riferita alla scelta di violare la regola cautelare o autorizzativa, non necessariamente alla volontà dell’evento dannoso finale; tuttavia l’esclusione non può essere automaticamente estesa alla mera colpa se il testo contrattuale non lo prevede in modo chiaro.
  • Le clausole predisposte unilateralmente, in caso di dubbio reale e residuo dopo l’applicazione dei criteri principali di interpretazione, devono essere lette in senso sfavorevole a chi le ha predisposte e favorevole all’altro contraente.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImprese di assicurazioneImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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