Cassazione Penale, Sentenza n. 32498/2025 del 01/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Potenza (14/06/2024) che aveva ridotto la pena irrogata con sentenza del G.U.P. (21/12/2022) per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. I motivi di ricorso: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver valutato tutti i criteri per ritenere la detenzione a uso personale; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'idoneità del narcotest e delle dichiarazioni difensive a dimostrare l'uso personale; (3) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti deduzioni generiche e una rivalutazione del merito: i giudici di merito avevano accertato il possesso di 300 grammi di hashish divisi in tre panetti occultati sotto la ruota di scorta, e avevano motivato la sussistenza di elementi indizianti la destinazione alla cessione (quantitativo significativo, deperibilità della sostanza, prezzo pagato di 600 euro e condizione di disoccupazione dell'imputato). La Corte ha inoltre ritenuto che, ai fini della configurabilità del reato, il narcotest può essere sufficiente purché il giudice motivi adeguatamente sulla tipologia ed entità della sostanza (richiamata giurisprudenza). Il terzo motivo (art. 131-bis) è stato dichiarato inammissibile perché nuovo rispetto all'atto di appello e privo di indicazione dei presupposti che ne giustificassero l'applicazione; non sono state portate circostanze sopravvenute idonee a evidenziare la particolare tenuità del fatto. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare, in via equitativa, la somma di Euro 3.000,00 (tenuto conto della sentenza Corte Costituzionale n.186/2000 e dell'assenza di colpa grave nella presentazione del ricorso).
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti)
La Corte ha confermato che la configurazione del reato di cui all'art. 73, comma 5, può fondarsi su elementi indiziari quali quantità, modalità di occultamento, prezzo e circostanze personali; non è sempre indispensabile l'accertamento peritale della sostanza se il giudice motivi sulla tipologia ed entità
codice penale
La causa di non punibilità per particolare tenuità, come modificata dal d.lgs. 10/10/2022, n.150, può essere valutata, ma in cassazione la relativa censura è ammissibile solo se proposta come vizio di motivazione della sentenza d'appello e corredato dall'indicazione dei presupposti che ne giustifichino l'applicazione; nel caso concreto tali presupposti non sono stati delineati
codice di procedura penale
Richiamata la regola secondo cui il giudice di merito deve rilevare d'ufficio la causa di non punibilità quando emergano elementi, e che in cassazione la richiesta tardiva richiede la dimostrazione che la sentenza d'appello abbia omesso di valutare tale questione
codice di procedura penale
L'art. 616 c.p.p. è invocato per l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di ricorso dichiarato inammissibile
Corte costituzionale
sentenza 13 giugno 2000, n. 186
La sentenza è richiamata in relazione al criterio per la determinazione equitativa della somma da versare a titolo di contributo in caso di ricorso inammissibile e per valutare l'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso
Cass. Pen., Sez. 6, 29/09/2022, n. 40044 (Pataffio)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il narcotest può essere sufficiente, se il giudice individua elementi univocamente significativi sulla qualità e quantità della sostanza
Cass. Pen., Sez. 6, 19/01/2023, n. 5922 (Camerano)
Principio richiamato sulla possibilità di sollevare in cassazione la questione della causa di non punibilità solo come censura del difetto di motivazione della sentenza d'appello, se corredato dai presupposti della richiesta
Cass. Pen., Sez. 2, 17/11/2023, n. 396 (Maiocchi), depositata 2024
Richiama il limite alla valutazione di circostanze sopravvenute ai fini dell'art. 131-bis: possono essere tenute in conto solo se i presupposti risultano immediatamente rilevabili dagli atti e non richiedono accertamenti ulteriori
Massime di principio
- La distinzione tra detenzione per uso personale e per spaccio si fonda su un giudizio di fatto che valorizza quantità, modo di conservazione/occultamento, prezzo e condizioni personali del detentore; quantità rilevanti e occultamento in auto sono indici forti di destinazione alla cessione
- Il narcotest può integrare prova sufficiente sulla natura della sostanza se il giudice di merito motiva adeguatamente la tipologia ed entità ritratte dagli elementi probatori; non è sempre indispensabile il perito chimico
- In Cassazione non è ammessa la formulazione di nuovi motivi che richiedano una rivalutazione integrale del merito; le censure che introducono novità rispetto ai motivi d'appello sono inammissibili
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis in sede di legittimità è ammessa solo se proposta come vizio di motivazione dell'atto impugnato e accompagnata dall'indicazione dei presupposti che ne giustificano l'applicazione; altrimenti è inammissibile
- Il ricorrente che propone un ricorso inammissibile può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a un contributo equitativo (qui determinato in Euro 3.000,00) salvo prova di colpa grave nella proposizione del ricorso
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