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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07080/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un esercente un bar per l’anno d’imposta 2008, con recupero a tassazione di maggiori ricavi pari a euro 37.171,00, a seguito di questionario e di controllo della contabilità. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR, invece, aveva accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo legittimo l’accertamento fondato sulla rilevata antieconomicità della gestione e sull’applicazione di percentuali di ricarico e di elementi tratti dagli studi di settore. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, da un lato, la nullità della sentenza e del procedimento per violazione del contraddittorio endoprocedimentale e omessa pronuncia sulla censura relativa alla mancata convocazione ex art. 6 L. 212/2000; dall’altro, l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione delle regole sull’onere della prova e sull’utilizzo degli studi di settore, sostenendo che l’Ufficio non avesse provato concretamente le incongruenze e che la CTR non avesse considerato le giustificazioni offerte nelle note allegate allo studio di settore, anche in relazione al momento di riorganizzazione dell’attività e alla documentazione prodotta.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nei tributi non armonizzati, non esiste un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale salvo specifica previsione di legge; inoltre, nel caso concreto l’accertamento non era fondato esclusivamente sugli studi di settore, ma anche su ulteriori elementi quali l’antieconomicità della gestione, le irregolarità riscontrate nella ricostruzione dei ricavi e l’assenza di risposta al questionario. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la censura tendeva a una rivalutazione del merito e non si confrontava con la motivazione della CTR, la quale aveva esaminato le deduzioni difensive e aveva valorizzato plurimi indici di inattendibilità della dichiarazione. La Corte ha ribadito che l’antieconomicità della gestione può legittimare la rettifica fiscale mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti e che, in tema di studi di settore, il contribuente deve allegare e provare le circostanze specifiche che giustificano lo scostamento dagli standard. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Usato come base dei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censurare l’omessa pronuncia sulla dedotta violazione del contraddittorio; la Corte ritiene però la censura infondata e anche aspecifica.

  • art. 6 L. 212/2000

    Invocato dal contribuente come fonte del preteso obbligo di invito al contraddittorio; la Corte afferma che, per i tributi non armonizzati, l’obbligo generalizzato non sussiste salvo specifica previsione.

  • art. 7 L. 212/2000

    Richiamato nel contesto del contraddittorio e della motivazione dell’accertamento; la Corte ribadisce che la disciplina generale non impone un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno delle doglianze difensive sul contraddittorio e sul diritto di difesa.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza nel procedimento accertativo.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la violazione del giusto processo e della parità delle armi.

  • L. n. 146 del 1998, art. 10

    Individuato come base normativa dell’obbligo di contraddittorio preventivo nei casi di accertamento fondato esclusivamente sugli studi di settore.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per affermare che lo scostamento dagli standard, in assenza di giustificazioni del contribuente, può assumere valore di indizio grave, preciso e concordante.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato per affermare che un comportamento palesemente antieconomico può legittimare la rettifica del reddito d’impresa sulla base di presunzioni semplici.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato, insieme all’art. 39 d.P.R. 600/1973, quale base della rettifica in presenza di antieconomicità e inattendibilità dei dati dichiarati.

  • artt. 62-bis e 62-sexies d.l. n. 331 del 1993

    Richiamati dal ricorrente per contestare il metodo di accertamento standardizzato e la sua applicazione al caso concreto.

  • art. 1370 c.c.

    Invocato dal ricorrente come canone ermeneutico, ma la Corte non accoglie la censura collegata.

  • art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per chiarire i limiti del potere istruttorio del giudice tributario, che non può supplire alle carenze probatorie delle parti ma solo integrare elementi già acquisiti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nei tributi non armonizzati non esiste, in via generale, un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, salvo che la legge lo preveda espressamente; la sua omissione non determina automaticamente l’invalidità dell’atto.
  • Per gli accertamenti fondati esclusivamente sugli studi di settore sussiste l’obbligo di attivare il contraddittorio preventivo; se però l’accertamento poggia anche su ulteriori elementi, come l’antieconomicità della gestione o irregolarità contabili, tale obbligo non opera automaticamente.
  • La procedura di accertamento standardizzato mediante studi di settore si basa su presunzioni semplici: lo scostamento dagli standard acquista rilevanza probatoria solo dopo il contraddittorio e alla luce delle specifiche circostanze del caso concreto.
  • In presenza di una gestione aziendale palesemente antieconomica, l’Ufficio può desumere un maggior reddito dichiarato sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; spetta al contribuente dimostrare specifiche ragioni economiche che giustifichino il risultato anomalo.
  • Nel processo tributario il giudice non è tenuto a supplire alle carenze probatorie della parte; il potere istruttorio officioso ha funzione integrativa degli elementi già in atti, non sostitutiva dell’onere della prova delle parti.
  • Il contribuente che non partecipa al contraddittorio o non offre spiegazioni allo scostamento può comunque difendersi in giudizio, ma l’inerzia in sede amministrativa incide sulla valutazione probatoria della pretesa fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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