Sentenza del 13/11/2018 n. 7861 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Spontaneo versamento a seguito di rettifica ai sensi dell'articolo 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 di somme poi rivelatesi indebite - Rimborso - Spettanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa richiesta di rimborso è stata ritenuta ammissibile. Il pagamento effettuato in risposta alla richiesta dell'ufficio e per usufruire della riduzione delle sanzioni non equivale ad acquiescenza alla pretesa erariale. Pertanto, se le somme risultano effettivamente indebite, il contribuente conserva il diritto di chiederne il rimborso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente chiedeva il rimborso delle somme pagate in seguito a una rettifica effettuata ai sensi dell'articolo 36-ter del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che tali importi si fossero successivamente rivelati non dovuti. La questione centrale era stabilire se il pagamento spontaneo, effettuato anche per beneficiare della riduzione delle sanzioni, costituisse acquiescenza alla pretesa tributaria e impedisse quindi la restituzione.
Norme richiamate
Articolo 36-ter del d.P.R. n. 600/1973
La rettifica e il controllo formale della dichiarazione possono determinare la richiesta di somme al contribuente, ma il pagamento conseguente non preclude automaticamente la possibilità di chiedere il rimborso degli importi successivamente riconosciuti come non dovuti.
Articolo 36-bis del d.P.R. n. 600/1973
Il pagamento delle somme richieste nell'ambito del controllo automatizzato, anche al fine di ottenere la riduzione delle sanzioni, non costituisce di per sé acquiescenza irrevocabile alla pretesa tributaria e non impedisce il rimborso di somme indebite.
Massime di principio
- Il pagamento di un importo richiesto dall'Amministrazione finanziaria non significa necessariamente che il contribuente abbia riconosciuto come fondata la pretesa.
- Il pagamento effettuato per evitare ulteriori sanzioni o beneficiare di una riduzione può essere considerato un comportamento prudenziale e non una rinuncia al diritto di contestare l'indebito.
- Se, dopo il pagamento, emerge che le somme non erano dovute, il contribuente può chiedere il rimborso, purché dimostri l'indebito e rispetti i termini e le modalità previste.
- È opportuno conservare la comunicazione dell'ufficio, i calcoli, la documentazione fiscale e la prova del pagamento, così da poter dimostrare l'errore o l'insussistenza della pretesa.
- La possibilità di ottenere il rimborso dipende dall'effettiva natura indebita delle somme e non dal solo fatto che il pagamento sia stato spontaneo.
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